La pericolosità sociale dello straniero in relazione alla sicurezza fisica o anche soltanto morale dei cittadini può costituire ostacolo al rinnovo del permesso di soggiorno.
La pericolosità sociale dello straniero in relazione alla sicurezza fisica o anche soltanto morale dei cittadini può costituire ostacolo al rinnovo del permesso di soggiorno. Così afferma la prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza numero 22983/11 del 4 novembre. La vicenda. Un cittadino straniero, presenta istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. La questura di Belluno la rigetta eccependo che non possa essere ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Prima il Tribunale di Belluno annulla il provvedimento e, successivamente, la Corte d'appello di Venezia rigetta il reclamo proposto dal Ministero dell'Interno avverso il decreto del Tribunale. Che cosa si intende per ordine pubblico?. I giudici di merito, nel contestare le valutazioni operate dalla questura, hanno sostenuto che l'accezione di ordine pubblico che interessa è quella superiore, che si riferisce alle funzioni statali e non a quelle esecutive di polizia e di sicurezza pubblica . Il Ministero dell'Interno invece sostiene che la nozione di ordine pubblico si sostanzia nella pericolosità del soggetto rispetto alla sicurezza pubblica quale pace economico-sociale interna allo Stato . La Corte Suprema di Cassazione, nell'accogliere il ricorso del Ministero ricorda come l'assenza di pericolosità sociale costituisca un requisito necessario per l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel nostro territorio nazionale e che la nozione di ordine pubblico se da un lato attiene ai principi fondamentali e di interesse generale su cui poggia l'ordinamento giuridico dello Stato certamente ricomprende il più specifico concetto di sicurezza pubblica . Del resto la tesi sostenuta dai giudici di merito, se accettata, condurrebbe alla conclusione non condivisibile per cui l'attività di sicurezza pubblica e quella di repressione di condotte che integrano gli estremi di reati talvolta gravi non costituirebbero espressione delle superiori funzioni dello stato .
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 25 maggio - 4 novembre 2011, numero 22983Presidente Salmè - Relatore SchiròSvolgimento del processoIl Ministero dell'Interno e la Questura di Belluno ricorrono per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto del 22 aprile 2009, con il quale la Corte di appello di Venezia ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero dell'Interno avverso il decreto del Tribunale di Belluno in data 14 aprile 2008, che aveva annullato il provvedimento del 13 dicembre 2007, con il quale il Questore di Belluno aveva rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari formulata da B.M.B A fondamento del decreto impugnato la Corte di merito - premesso che in base all'articolo 4, comma 3, del d. lgs. 1998/286 lo straniero che ha richiesto il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 dello stesso decreto legislativo non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato - ha affermato che l'accezione di ordine pubblico che interessa è quella superiore, che si riferisce alle funzioni statali e non a quelle esecutive di polizia e di sicurezza pubblica e che pertanto non poteva essere accolta la tesi del Ministero reclamante, secondo cui la nozione di ordine pubblico doveva interpretarsi nel senso di ricomprendere le esigenze di prevenzione e di repressione di reati, a cui faceva riferimento la nozione di sicurezza pubblica, ponendosi la prima in rapporto da genus a species rispetto alla seconda. Lo straniero intimato non ha svolto attività difensiva.Motivi della decisione1. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della Questura di Belluno, con conseguente inammissibilità del relativo ricorso per cassazione, in quanto nel giudizio di cassazione avverso il provvedimento reso in sede di reclamo nelle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti del questore in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari la legittimazione processuale compete in via esclusiva al Ministero dell'Interno, quale soggetto con personalità giuridica sovraordinato, e non anche al questore, privo di autonoma capacità giuridica e di personalità Cass. 2004/6938 2004/11325 . Nulla deve però disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo l'intimato svolto difese.2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'articolo 4, comma 3, del d. lgs. 1998/286 e si deduce che la nozione di ordine pubblico presa in considerazione dalla norma richiamata si sostanzia nella pericolosità del soggetto rispetto alla sicurezza pubblica quale pace economico-sociale interna allo Stato e non come qualcosa attinente alle superiori funzioni statali .Il ricorso è fondato e merita accoglimento.L'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 1998/286, dispone che lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.La Corte di appello di Venezia ha ritenuto che per ordine pubblico, ai sensi della disposizione richiamata, debba intendersi l'insieme di principi e regole che attengono alle superiori funzioni dello Stato e non anche a quelle specifiche di polizia e di sicurezza pubblica.Osserva tuttavia il collegio che, come già più volte affermato dalla Corte costituzionale, la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi, quali, ad esempio, l'ordine e la sicurezza pubblica Corte cost. 1994/62 2006/206 .Di conseguenza la pericolosità sociale dello straniero, in relazione alla sicurezza fisica o anche soltanto morale dei cittadini, ben può costituire ostacolo al rinnovo del permesso di soggiorno, tenuto anche conto che le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco e che le regole stabilite in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza vanno rispettate, essendo poste a difesa della collettività nazionale Corte cost. 1997/353 .2.1. Va altresì considerato che l'assenza di pericolosità sociale costituisce un requisito necessario per l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel nostro territorio nazionale, come si evince dal disposto dell'articolo 5, comma 5 bis, della legge 1998/286 nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis , in base al quale la pericolosità dello straniero va valutata tenendo conto di eventuali condanne, oltre che per reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'articolo 12, commi 1 e 3 della stessa legge, anche per i reati elencati nell'articolo 407, comma 2, lett. a del codice di procedura penale, tra i quali sono ricompresi delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato, come, ad esempio, associazione sovversiva, banda armata, devastazione, saccheggio e strage, guerra civile - fattispecie delittuose la cui consumazione costituisce comunque un vulnus anche per la sicurezza dei cittadini - ma anche delitti contro l'incolumità pubblica, contro l'ordine pubblico, inteso in tale contesto come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza cfr. Cass. penumero 2010/16553 2010/22633 , contro la personalità individuale riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta di persone, violenza sessuale , in materia di armi e di stupefacenti, nonché altri delitti contro la vita o contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, quali l'omicidio, la rapina, l'estorsione e il sequestro di persona a scopo di estorsione.Lo stesso articolo 4, comma 3, terzo periodo, della legge 1998/286, nel testo vigente ratione temporis, dispone che non è ammesso in Italia lo straniero che, tra l'altro, sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risulti condannato per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale tra i quali sono ricompresi, ancora una volta, delitti contro l'ordine pubblico, nel senso sopra precisato, contro l'incolumità pubblica, contro la personalità individuale, contro il patrimonio, in materia di armi e stupefacenti .Le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sono alla base anche dei provvedimenti di espulsione da disporsi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lett. c - anch'esso nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis -, nei confronti dello straniero che appartenga a talune delle categorie di soggetti pericolosi indicate nell'articolo 1 della legge numero 1423 del 1956 e nell'articolo 1 della legge numero 575 del 1965 v. Cass. 2003/5661 2005/27068 2010/17585 .3. Dal quadro normativo delineato discende che la nozione di ordine pubblico a cui fa riferimento l'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, della legge numero 286 del 1998, se da un lato attiene ai principi fondamentali e di interesse generale su cui poggia l'ordinamento giuridico dello Stato, inteso questo come diritto cogente, da osservarsi inderogabilmente da tutti perché consta di norme imperative o proibitive sanzionatore, certamente ricomprende il più specifico concetto di sicurezza pubblica - la quale costituisce anch'essa un settore di interesse generale dell'ordinamento giuridico dello Stato - e mira anche a soddisfare le esigenze di prevenzione e di repressione dei reati e a contrastare ogni minaccia per la sicurezza della collettività e per la tranquilla e ordinata convivenza delle persone.La diversa interpretazione della nozione di ordine pubblico seguita dalla Corte di appello di Venezia con riferimento al disposto dell'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 1998/286 e riferita alle superiori funzioni statali e non a quelle esecutive di polizia e di sicurezza pubblica , oltre a non tener conto che proprio la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di fronte alla pericolosità sociale dello straniero costituisce un possibile strumento di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero stesso nel territorio nazionale, conduce alla inaccettabile conclusione che l'attività di sicurezza pubblica preventiva e quella di repressione di condotte che integrano gli estremi di reati anche gravi non costituirebbero espressione delle superiori funzioni statali a cui il giudice del merito ha inteso ricollegare in via esclusiva la nozione di ordine pubblico. Ciò in disarmonia anche con quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, secondo cui il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare incontra un limite nell'adozione da parte dello Stato di misure che siano necessarie per la difesa dell'ordine pubblico, per la prevenzione dei reati e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell'Interno e all'annullamento del decreto impugnato. Poiché sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Venezia in diversa composizione, che riesaminerà il reclamo alla stregua della nozione di ordine pubblico in precedenza enunciata e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.P.Q.M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso della Questura di Belluno. Accoglie il ricorso del Ministero dell'Interno. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.