Con la circolare numero 20/E del 4 giugno l’Agenzia delle Entrate fa luce su alcuni importanti questioni, tra cui la possibilità di inviare al conduttore la raccomandata per l’esercizio dell’opzione per il 2011 entro il 1° ottobre 2012.
Modalità e tempi. Per quanto riguarda i contratti in corso al 7 aprile 2011, l’adempimento della comunicazione al conduttore può essere assolto con l’invio di una raccomandata entro il 1° ottobre 2012, sanando così senza alcuna sanzione il mancato invio. Inoltre, in caso di immobile locato da solo uno dei comproprietari, la scelta per l’imposta ‘piatta’ ha effetti anche nei confronti del proprietario che non compare nel contratto, che può scegliere se optare per la cedolare. La revoca della cedolare, invece, può essere fatta mediante comunicazione in carta libera contenente i dati per l’individuazione del contratto e delle parti oppure con modello 69 adattato. L’invio, nei termini stabiliti, dell’opzione per la cedolare comporta la sua estensione a tutto il periodo di validità del contratto di locazione. L’unica eccezione è rappresentata dei contratti aventi durata inferiore ai 30 giorni, per i quali non è necessaria alcuna comunicazione al conduttore, dato che in tali casi non opera l’adeguamento. Trasferimento dell’immobile. In caso di trasferimento dell’immobile, a qualunque titolo, l’avente causa può esercitare l’opzione entro 30 giorni dal subentro nel contratto di locazione. In tal modo, l’opzione per la cedolare secca cessa di avere efficacia per il dante causa dal momento del trasferimento ai fini dell’imposta sul reddito, mentre continua d avere effetto nei suoi confronti fino al termine dell’annualità contrattuale per l’imposta di registro e di bollo. Il fondo patrimoniale. Anche il coniuge non proprietario dell’immobile che sia stato conferito nel fondo patrimoniale può usufruire della cedolare secca. Infatti, la circolare in commento estende il principio di imputazione del reddito, che riguarda i beni conferiti nel fondo patrimoniale previsto dall’articolo 4 del T.U. delle imposte sui redditi, anche all’applicazione della cedolare. Dal chiarimento contenuto nella circolare risulta, quindi, che il coniuge non proprietario può assoggettare alla cedolare anche la quota parte del canone di locazione imputato fiscalmente ai sensi del T.U.i.r
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