ALM, bilancio tecnico, Solvency II: quali i mezzi patrimoniali adeguati per Cassa Forense?

Il bilancio di previsione per il 2013 di Cassa Forense si chiude con l’allegato tecnico aggiornato al 14 settembre 2012. A pagina 83 si legge «L’impiego già da alcuni anni della metodologia ALM, sviluppata con il supporto di Prometeia Advisor, allinea la Cassa con quanto previsto dalla normativa di recente emanazione, testimoniandone ancora una volta l’attenzione alla corretta impostazione delle politiche di impiego delle risorse ».

«Il perdurare dell’incertezza circa le prospettive di crescita economica ed inflazione, ivi compresi i riflessi sul reddito e sulla contribuzione della categoria, continuano ad amplificare la variabilità del percorso probabilistico di evoluzione congiunta di attivo e passivo Il rendimento nominale netto atteso di lungo periodo è quindi pari al 5,2% contro il 4,8% dell’asset allocation attuale , con una volatilità che si conferma leggermente più alta, ovvero pari al 4,5% contro il 3,4% attuale , determinando un possibile aumento di euro 3,3 miliardi del valore dell’attivo a venti anni, migliorando di conseguenza il funding ratio atteso di 4 punti percentuali». Il funding ratio. Oggi Cassa Forense ha un debito previdenziale maturato non inferiore a 25 miliardi a fronte del quale oppone un patrimonio di 5,2 miliardi di euro. Ne consegue che il funding ratio, che misura il grado di copertura del passivo da parte dell’attivo, può essere stimato intorno al 20%. Si stima che nei prossimi 20 anni il funding ratio migliorerà di 4 punti percentuali. È facile prevedere che la speranza attesa non avrà a verificarsi se il reddito e il volume d’affari dell’Avvocatura italiana continuerà a flettere così come il rendimento reale, non quello contabile, del patrimonio. La situazione merita un’attenta riflessione anche alla luce di ciò che verrò argomentando. Il tasso di sostituzione. L’obiettivo fondamentale del sistema pensionistico forense è quello di assicurare a tutti gli avvocati iscritti, al termine dell’attività lavorativa, mezzi adeguati ai bisogni. Un indicatore comune che esprime l’adeguatezza del reddito pensionistico è il cd “tasso di sostituzione” ovvero il rapporto fra la prima annualità di pensione e l’ultimo reddito da lavoro percepito dall’avvocato. In questi ultimi anni il sistema previdenziale forense è stato oggetto di ripetuti interventi di riforma parametrica conservando però il sistema di finanziamento a ripartizione e il calcolo retributivo della pensione. Attualmente l’importo della pensione non è collegato all’ammontare dei contributi versati durante la vita lavorativa né tantomeno alla speranza di vita al momento del pensionamento. Siffatto collegamento verrà a realizzarsi, in qualche misura, soltanto con l’entrata in vigore della riforma prevista per l’anno 2021. A causa del ritardo dell’entrata in vigore di tali modifiche e della mancata opzione al sistema di calcolo contributivo, il tasso di sostituzione generato dalla previdenza forense è in grado di garantire da qui al 2021 gli stessi livelli sostanzialmente garantiti in passato. Questo fatto continuerà a far crescere il debito pensionistico maturato e quindi ad abbassare, anziché aumentare, il funding ratio. Modifiche legislative ai fondi pensione. Oggi i fondi pensione sono interessati da due modifiche legislative in grado di sconvolgere l’attuale sistema. La prima è data dalla volontà della Comunità Europea di estendere la direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2009 in materia di accesso e di esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione solvibilità II anche ai fondi pensione e alle Casse di Previdenza Private. Solvency due è da anni il convitato di pietra di molti confronti nel settore assicurativo. Rinviata varie volte, l’ultima delle quali ha spostato nel 2015 la entrata in vigore della regolamentazione che dovrà allineare le assicurazioni europee alle banche. Eppure lo spettro che si aggira sull’Europa è spesso tenuto ai margini ma come un fiume carsico spunta e rispunta e ora dovrebbe estendersi anche alla previdenza. Il 2015 è dietro l’angolo! La direttiva prevede numero 58 che il valore atteso delle passività sia calcolato sulla base di informazioni attuali e credibili e di ipotesi realistiche, tenuto conto delle garanzie finanziarie e delle opzioni previste dai contratti di assicurazione e di riassicurazione, in modo tale da poter fornire una valutazione economica delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. È opportuno prescrivere l’uso di metodologie attuariali efficaci ed armonizzate. Al numero 70 invece si prevede che il requisito patrimoniale minimo dovrebbe garantire un livello minimo di sicurezza al di sotto del quale l’entità delle risorse finanziarie non dovrebbe scendere. È necessario che tale livello sia calcolato secondo una formula semplice, soggetta a soglie minime e massime definite sulla base del requisito patrimoniale di solvibilità in funzione del rischio, in modo da permettere livelli crescenti di intervento da parte della vigilanza, e che si basi su dati che possano essere sottoposti ad audit. Anche senza andare fuori dai confini nazionali, basta leggere le modifiche all’articolo 7 bis, d.lgs. numero 252/2005 che già vincolano fortemente i fondi pensione preesistenti. Recita, infatti, l’articolo 7 bis, d.lgs. numero 252/2005 che «I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza previdenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li riguardano. Con regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la COVIP, la Banca d’Italia e l’ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall’articolo 29 bis, comma 3, lettera a , numero 3 della legge 18.04.2005, numero 62». Sulla G.U. numero 42/2013 è stato pubblicato il decreto numero 259/2012 per attuazione dell’articolo 7 bis, comma 2, d.lgs. numero 252/2005 recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione. L’articolo 4 del regolamento prevede che i fondi pensione costituiscano riserve tecniche adeguate agli impegni finanziari assunti nei confronti degli iscritti attivi, dei pensionati e dei beneficiari disponendo in qualsiasi momento di attività sufficienti a copertura. La riserva tecnica. Credo sia nozione comune che la riserva tecnica è diversa dalla riserva legale che oggi obbliga Cassa Forense ad avere una riserva legale pari a non meno di 5 annualità delle pensioni in essere. La riserva tecnica è la somma che l'impresa di assicurazione deve accantonare per iscrivere a bilancio e per fare fronte agli impegni presi nei confronti dei propri assicurati per eventuali prestazioni, per conseguenze tardive di sinistri o per prestazioni che si riferiscono a polizze sulla vita e pensioni di invalidità - capitale di copertura. Nel bilancio indicano le aspettative degli assicurati. Generalmente la riserva tecnica per l'accantonamento dei capitali destinati alla copertura degli oneri verso gli assicurati vengono iscritti nella sezione del passivo dello stato patrimoniale della gestione del fondo e deve essere coperta con le poste dell'attivo dello stato patrimoniale. Solvency II. Le normativa di Solvency II prevede che il calcolo dei requisiti patrimoniali deve essere sufficiente per coprire tutte le perdite attese per scadenza e ammontare e anche le perdite impreviste. La normativa testé citata per il momento si riferisce solo ai fondi pensione che organizzano e disciplinano la previdenza complementare di secondo pilastro. Poiché entro breve termine l’intera normativa sarà estesa anche ai fondi pensione e alle Casse di previdenza dei professionisti di primo pilastro, risponde alla lungimiranza del legislatore previdenziale forense mettere immediatamente allo studio l’intera problematica per non farsi trovare impreparato quando, oltre alla riserva legale, sarà richiesta anche la costituzione di riserve tecniche sufficienti a garantire le promesse pensionistiche fatte. Tutti comprenderanno che sta arrivando la rivoluzione copernicana che risponde alla esigenza di garantire le promesse pensionistiche fatte agli avvocati iscritti con adeguate riserve tecniche in considerazione del fatto che con la autonomia del 1994-1995 è venuta meno ogni garanzia dello Stato e che il sistema di finanziamento a ripartizione non può tollerare che i debiti pensionistici di oggi siano semplicemente scaricati sulle generazioni a venire già precarie per mille motivi che ben conosciamo. Intelligenti pauca!

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