I possessori dell'auto hanno chiesto alla società di leasing, una volta risolto il contratto, di provvedere al ritiro del bene. La società non ha agito, quindi è esclusa l'appropriazione indebita.
La Corte di Cassazione, con sentenza numero 28875/2011 depositata il 20 luglio, ha escluso che la mancata restituzione di auto in leasing alla risoluzione del contratto configuri l'appropriazione indebita.Il caso. Due possessori di un'autovettura subivano il sequestro preventivo del bene, da parte del Tribunale di Ragusa, perchè indagati per il reato di appropriazione indebita articolo 646 c.p. . Tutto nasce dalla mancata riconsegna dell'auto alla società di leasing nonostante l'avvenuta risoluzione del contratto.Al massimo è ravvisabile una controversia di natura civilistica. Gli imputati presentano ricorso per cassazione evidenziando di non aver mai ipotizzato di impossessarsi dell'auto, tant'è che, al tempo dei fatti, avevano invitato la società di leasing ad effettuarne il ritiro.La condanna era scattata perché, secondo un articolo del contratto di leasing, i ricorrenti erano obbligati alla immediata restituzione nel luogo indicato dal concedente del bene .Manca, infatti, l'elemento psicologico del reato. Invece, la Corte di legittimità afferma che, nel caso di specie, si può parlare di responsabilità civile dei ricorrenti, ma non certo di configurabilità del reato di appropriazione indebita, visto il deficit dell'elemento psicologico. In più, il tribunale di merito non ha spiegato neppure quali siano gli elementi fattuali dai quali desumere la sussistenza degli estremi dell'ipotizzato reato. Pertanto, essendo la motivazione carente, l'ordinanza viene annullata con rinvio al tribunale di Ragusa per nuovo esame.