Arrivano le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale, ma anche i corsi di formazione per i revisori inattivi

Sulla G.U. del 20 febbraio sono stati pubblicati due decreti del Ministero delle Finanze. Il d.m.numero 261, datato 28 dicembre 2012, riguarda il Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale. L’altro, il d.m. numero 16 dell’8 gennaio 2013, disciplina la gestione della “Sezione dei revisori inattivi”.

Revoca dell’incarico di revisione legale necessaria la giusta causa. Secondo quanto dispone il d.m. numero 261, l'incarico affidato ai revisori legali o alle società di revisione legale può essere revocato solo per giusta causa tale non può essere considerata la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione. L’iter prevede che l’organo di amministrazione comunichi per iscritto al revisore legale o alla società la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi. Il decreto elenca le ipotesi tipiche. Alcune ipotesi tipiche di giusta causa sono elencate all’articolo 4 del D.M. cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., esercita il controllo della società assoggettata a revisione cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, laddove la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento di elementi probativi da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato cambiamenti significativi all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti inidoneità del revisore legale o della società causa insufficienza di mezzi o di risorse gravi inadempimenti che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto acquisizione o perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico. L’elenco delle dimissioni motivate non è tassativo. Sono varie le circostanze che possono indurre, in maniera idonea, alla dimissione del professionista o della società. Tra queste, la modifica del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ex articolo 2359 c.c., salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo la circostanza che la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 c.c. la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, tali da compromettere l’idonea indipendenza del professionista l’insufficienza di mezzi o risorse oppure la maturazione dei requisiti di pensione. Le dimissioni vanno formulate in tempi idonei. Le dimissioni, per un principio di correttezza, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima società assoggettata a revisione di provvedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Eventuali accordi, clausole o patti escludenti o limitativi della possibilità di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta causa – viene precisato nel decreto - sono da considerarsi nulli. Entro i 6 mesi successivi va conferito un nuovo incarico. Il revisore legale/società comunicano le proprie dimissioni al rappresentante legale e al presidente dell'organo di controllo. A quel punto è agli amministratori che spetta convocare immantinente l'assemblea dei soci, affinché la stessa provveda a conferire l'incarico ad un altro soggetto. Comunque sia, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico divenga efficace, il tutto non oltre i 6 mesi dalla data di presentazione delle dimissioni. Risoluzione del contratto di revisione è necessario garantire la continuità. Non c’è nessuna preclusione all’accordo, sempre che sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico. Infine, sul divieto di nuovo incarico, l’articolo 8 del D.M. spiega che il revisore legale o la società di revisione possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solamente dopo che sia trascorso un lasso di tempo di almeno un anno dall'avvenuta cessazione anticipata. Un decreto sulla gestione della Sezione del Registro per i revisori inattivi. L’altro decreto approdato in Gazzetta il 20 febbraio, il d.m. numero 16, disciplina l’istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori inattivi e le condizioni per la partecipazione degli stessi ad un corso di formazione e aggiornamento. Iscrizione d’ufficio. Ad essere iscritti di ufficio nella Sezione inattivi sono i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale per 3 anni consecutivi i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione legale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q d.lgs. numero 39/2010, per 3 anni consecutivi. Inoltre, iscritti in questa sezione sono anche i soggetti che ne «fanno richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, anche prima del decorrere dei 3 anni previsti dal comma 1 per l'iscrizione d'ufficio». La decisione sull’accoglimento o meno dell’istanza, una volta acquisito il parere della Commissione, spetta comunque al Ministero dell'economia e delle finanze. Corsi di formazione per i revisori. Il decreto, infine, prevede che il revisore iscritto nella Sezione inattivi, «salvo che abbia preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale», per assumere nuovi incarichi di revisione legale «deve partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento, al fine di acquisire o mantenere le conoscenze teoriche e le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'attività di revisore legale».

Ministero dell'Economia e delle Finanze. 28 dicembre 2012, numero 261 G.U. 20 febbraio 2013, numero 43 Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ed, in particolare, il Capo IX inerente alla designazione, revoca e dimissioni dei revisori legali o delle società di revisione contabile Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, con il quale é stata data attuazione alla predetta direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 ed, in particolare, l'articolo 13, comma 4, che demanda ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, la definizione dei casi e delle modalità di revoca e di dimissioni dall'incarico di revisore legale nonché dei casi e delle modalità di risoluzione del contratto Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, numero 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, numero 173 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400, concernente disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, che con comunicazione del 30 luglio 2012 ha trasmesso, ai sensi del citato articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, parere favorevole in merito allo schema del presente regolamento Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 ottobre 2012 Visto la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400, effettuata con nota del 19 novembre 2012, numero 10579 Adotta il seguente regolamento articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i casi e le modalità di revoca per giusta causa e di dimissioni dall'incarico di revisore legale nonché i casi e le modalità di risoluzione consensuale del contratto di revisione. 2. La cessazione dall'ufficio di sindaco é disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile anche quando la revisione legale dei conti é esercitata dal collegio sindacale, a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile. articolo 2 Definizioni 1. Nel presente regolamento si intendono per a «Consob» la Commissione nazionale per le società e la borsa istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, numero 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, numero 216 b «contratto di revisione» il contratto stipulato tra la società e il revisore legale o la società di revisione legale avente ad oggetto l'incarico di revisione legale dei conti c «decreto attuativo» il decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE d «enti di interesse pubblico» le società individuate ai sensi dell'articolo 16 del decreto attuativo e «gruppo» l'insieme delle società consolidate integralmente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, numero 127 f «incarico» l'incarico di revisione legale conferito ai sensi dell'articolo 13 del decreto attuativo, nonché di altra previsione di legge g «organo di controllo» il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione h «revisione legale» la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del decreto attuativo, di altra legge applicabile o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro l «revisore del gruppo» il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati m «revisore legale» una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale e iscritta nel Registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto attuativo ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro n «RGS» il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato incardinato nel Ministero dell'economia e delle finanze o «società assoggettata a revisione» la società tenuta ad affidare, ai sensi della disciplina applicabile, l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale p «società di revisione legale» una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto attuativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro. articolo 3 Revoca dall'incarico di revisione legale 1. L'incarico affidato ai revisori legali o alle società di revisione legale può essere revocato solo per giusta causa. Le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa. 2. L'organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi. 3. In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale. articolo 4 Giusta causa 1. Costituiscono giusta causa di revoca a il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo b il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento c i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione d la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse e il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo f i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto g l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico h la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale i la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge. 2. Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale. 3. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono nulli. articolo 5 Dimissioni dall'incarico di revisione legale 1. Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni a il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo b il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento c i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione d il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile e la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo f l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale g la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse h il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione. 2. Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale. 3. Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. 4. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta causa sono nulli. articolo 6 Presentazione ed effetti delle dimissioni 1. Il revisore legale o la società di revisione legale comunicano le proprie dimissioni al rappresentante legale e al presidente dell'organo di controllo della società assoggetta a revisione. 2. Gli amministratori convocano senza ritardo l'assemblea dei soci, affinché la stessa, sentito l'organo di controllo e preso atto delle intervenute dimissioni, provveda a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale secondo le modalità previste dal decreto attuativo. 3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non é divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni. articolo 7 Risoluzione consensuale del contratto di revisione 1. Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale. 2. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione. 3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non é divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni. articolo 8 Divieto di nuovo incarico 1. Fermo restando quanto previsto per gli enti di interesse pubblico, in caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un ente diverso da quelli di interesse pubblico, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall'avvenuta cessazione anticipata. articolo 9 Obblighi di comunicazione relativi agli enti di interesse pubblico 1. Gli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico di revisione legale, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, trasmettono alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione a deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale b parere dell'organo di controllo c relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico. 2. Il revisore legale o la società di revisione, nel caso di dimissioni, trasmettono alla Consob una copia delle stesse entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione. Entro il medesimo termine, trasmettono alla Consob copia delle osservazioni formulate all'ente di interesse pubblico nei casi di revoca e di risoluzione consensuale. 3. L'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico vigila in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione della comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla Consob. articolo 10 Obblighi di comunicazione relativi alle società assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico 1. Le società assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, trasmettono alla RGS, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione a deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale b parere dell'organo di controllo c relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico. 2. Il revisore legale o la società di revisione, nel caso di dimissioni, trasmettono alla RGS una copia delle stesse entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione. Entro il medesimo termine, trasmettono alla RGS copia delle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione nei casi di revoca e di risoluzione consensuale. 3. L'organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione della comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla RGS. 4. Il Ragioniere Generale dello Stato, con determina, disciplina le modalità, anche telematiche, concernenti le comunicazioni previste dal presente articolo. articolo 11 Presenza di più ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico 1. Nel caso dell'esistenza di più ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico, in difetto di accordo tra la società assoggettata a revisione e il revisore legale o la società di revisione legale, prevale, al fine di determinare il procedimento da osservare, la richiesta di cessazione che prima é giunta a conoscenza della controparte. Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 gennaio 2013, numero 16 G.U. 20 febbraio 2013, numero 43 Regolamento concernente la gestione della Sezione dei revisori inattivi , in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE Visto, in particolare, l'articolo 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, che istituisce un'apposita sezione per gli iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di tale tipo in una società di revisione legale per tre anni consecutivi, ovvero per i revisori legali che ne facciano richiesta Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 2 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, che demanda ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa, la definizione delle modalità di funzionamento di detta sezione ed in particolare delle modalità di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale da parte dei revisori legali «inattivi» Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, numero 122, in tema di potenziamento ed estensione dei servizi telematici Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400 Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, che in data 30 luglio 2012 ha formulato, ai sensi del citato articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, parere favorevole in merito allo schema del presente regolamento Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2012 Vista la nota del 19 novembre 2012, numero 10579, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, numero 400, lo schema del presente regolamento é stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Adotta il seguente regolamento articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori inattivi e le condizioni per la partecipazione degli stessi ad un corso di formazione e aggiornamento ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. articolo 2 Istituzione della Sezione dei revisori inattivi nel Registro dei revisori legali 1. É istituita, nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, la sezione denominata «Sezione dei revisori inattivi», d'ora in poi denominata «Sezione inattivi». articolo 3 Iscrizione nella Sezione inattivi 1. Sono iscritti d'ufficio nella Sezione inattivi a i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi b i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione legale di cui all'articolo 1 - comma 1, lettera q del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, per tre anni consecutivi. 2. Sono altresì iscritti nella Sezione inattivi i soggetti iscritti che ne fanno richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, anche prima del decorrere dei tre anni previsti dal comma 1 per l'iscrizione d'ufficio, sentito il parere della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, previa presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di revisione legale o attività di cui al precedente comma 1 lettera b . Il Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Commissione, dispone l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa. articolo 4 Prima iscrizione del revisore 1. I revisori legali al momento della prima iscrizione nel registro sono inseriti nella Sezione inattivi, salvo poi transitare nell'elenco dei revisori attivi con l'assunzione del primo incarico di revisione legale ovvero con l'avvio di una collaborazione ad un'attività di revisione legale presso una società di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. 2. Fermo restando gli obblighi di formazione continua previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, il revisore che assume incarichi di revisione legale entro il primo anno formativo successivo a quello di iscrizione nel Registro é esonerato da quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento in materia di formazione per i revisori inattivi. articolo 5 Passaggi fra elenco revisori attivi e Sezione inattivi 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà comunicazione ai soggetti inseriti nell'elenco dei revisori attivi per i quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a e b , dell'avvio del procedimento di collocamento nella Sezione inattivi. 2. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che il soggetto di cui al comma precedente abbia prodotto idonea documentazione circa l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a e b , il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il passaggio nella Sezione inattivi. 3. Ai fini del transito dalla sezione dei revisori inattivi all'elenco dei revisori attivi, il revisore legale, all'assunzione del primo incarico di revisione legale, ovvero la società di revisione legale per i revisori che iniziano una collaborazione ad un incarico di revisione legale presso la medesima società, sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze l'assunzione del detto incarico, secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. Il revisore inattivo non può comunque assumere un incarico di revisione legale o collaborare allo svolgimento di un incarico di revisione legale presso una società di revisione se non é in regola con gli obblighi formativi previsti dal capo secondo del presente regolamento. articolo 6 Formazione del revisore inattivo 1. Il revisore iscritto nella Sezione inattivi, salvo che abbia preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, per assumere nuovi incarichi di revisione legale deve partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento, al fine di acquisire o mantenere le conoscenze teoriche e le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'attività di revisore legale. 2. Il revisore legale inattivo che partecipa volontariamente al programma di formazione previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, é tenuto al pagamento del contributo annuale per la formazione il cui importo é stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. articolo 7 Corso di formazione e aggiornamento per i revisori iscritti nella Sezione inattivi 1. Fermo quanto indicato dall'articolo 4, comma 2, il revisore inattivo per l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale deve prendere parte al corso di formazione e aggiornamento, anche svolto a distanza con modalità telematiche, la cui partecipazione sia documentabile, della durata minima di 60 ore. 2. I corsi di formazione e aggiornamento devono avere ad oggetto argomenti attinenti le materie elencate nell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, nonché le norme di aggiornamento professionale e gli aspetti applicativi connessi e devono essere svolti in conformità a specifici programmi definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze. 3. I revisori iscritti nella Sezione inattivi, che abbiano partecipato volontariamente al programma di formazione previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, per l'assunzione di nuovi incarichi, non sono tenuti a seguire il corso di cui al comma 1. 4. Nel caso in cui dal provvedimento di transito nella Sezione inattivi, disposto d'ufficio ovvero a seguito di richiesta del soggetto interessato, siano trascorsi meno di dodici mesi, il revisore inattivo per l'assunzione di nuovi incarichi é esonerato dagli obblighi di formazione previsti per i revisori inattivi dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento. 5. Se il revisore non ha assunto un incarico di revisione legale entro due anni dalla data di conclusione del corso di formazione e aggiornamento di cui al comma 1, il corso stesso resta privo di effetti. articolo 8 Obblighi del revisore iscritto nella Sezione inattivi 1. Il revisore iscritto nella Sezione inattivi é tenuto al versamento del contributo annuale di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. 2. Gli iscritti nella Sezione inattivi del Registro dei revisori legali non sono assoggettati a agli obblighi della formazione continua, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 b al controllo della qualità, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 c al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi relativi alla formazione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 d al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi relativi al controllo qualità. articolo 9 Rinvio alle norme in materia di formazione continua 1. Con riferimento alla formazione continua degli iscritti al Registro dei revisori legali si rinvia a quanto previsto dal Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. 2. Gli obblighi di formazione recati dal presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. articolo 10 Comunicazioni 1. Le modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui al presente regolamento, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con appositi atti del Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.