Indebito utilizzo di una carta di credito: l’imputato aspetta una risposta

I motivi di appello proposti dall’imputato, che chiedeva l’assoluzione, non sono ritenuti ammissibili. Tutto da rivedere perché, secondo la Cassazione, le doglianze, ritenute specifiche, fanno sorgere il diritto ad una risposta della Corte d’appello.

Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 3394/13, depositata lo scorso 23 gennaio. Il caso. Indebito utilizzo di una carta di credito intestata a una cittadina americana articolo 110 c.p. e 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 e tentata truffa articolo 56 – 640 c.p. , questi i reati per i quali era stato condannato un trentenne. I motivi di appello sono generici e ripetitivi? Dopo che l’appello veniva dichiarato inammissibile per la genericità e ripetitività dei motivi di impugnazione, l’imputato presenta ricorso per cassazione osservando che non si trattava di motivi generici e che, al contrario, meritavano e meritano una valutazione da parte dei giudici ai fini della richiesta sentenza assolutoria, ovvero di una diversa configurazione giuridica. Al contrario, le doglianze sono specifiche. Nello specifico, l’appellante, nel giudizio di secondo grado, aveva sollecitato la sentenza assolutoria sostenendo che il fatto andava inquadrato come insolvenza fraudolenta e non come tentata truffa, visto che aveva consumato il pasto al ristorante dissimulando l’intenzione di pagare. Inoltre - e soprattutto - l’indebito utilizzo della carta di credito non sussisteva perché la stessa risultava inabilitata. La Corte di appello dovrà rispondere all’imputato. Gli Ermellini, infatti, chiariscono che non si è trattato di formulazioni generiche e/o assertive, ma di doglianze con connotazioni di specificità, idonee a far sorgere il diritto ad una risposta della Corte d’appello, in applicazione del principio del “favor impugnationis”. Pertanto, l’ordinanza impugnata viene annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 novembre 2012 – 23 gennaio 2013, numero 3394 Presidente Petti – Relatore Gentile Considerato in fatto 1.1 - La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 03.02.2012, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'odierno ricorrente C.D. avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano in data 10.11.11 relativamente all'imputazione 1 ex articolo 110 CP e 55, co.9 D.L.gs 231/2007, per indebito utilizzo di una carta di credito intestata a cittadina americana, nonché per il reato 2 ex articolo 56- 640 CP commesso mediante l'utilizzo della citata carta di credito 1.2 - L'imputato sollecitava la sentenza assolutoria sostenendo - che il fatto ascritto al capo 2 andava inquadrato nell'ambito del reato di insolvenza fraudolenta e non di tentata truffa, atteso che gli imputati avevano consumato il pasto al ristorante dissimulando l'intenzione di non pagare - che il reato ascritto al capo al capo 1 non sussisteva perché la carta di credito che l'imputato ed il suo complice avevano tentato di utilizzare era risultata inabilitata - che andavano riconosciute le circostanze attenuanti generiche per l'atteggiamento collaborativo e la modestia del fatto 1.3 - La Corte d'Appello di Milano, con l'ordinanza predibattimentale sopra indicata, dichiarava inammissibile il proposto gravame sul rilievo della ritenuta genericità e ripetitività dei motivi di impugnazione. 2.1 - Ricorre per cassazione l'imputato, denunciando violazione di legge ed vizio di motivazione osservando che i motivi di appello non erano stati formulati in modo generico, essendo state indicate le ragioni che, ad avviso della difesa, sarebbero state meritevoli di valutazione ai fini della richiesta sentenza assolutoria, ovvero di una diversa configurazione giuridica. - Inoltre l'ordinanza era da censurare per avere ritenuto la genericità dei motivi di appello senza menzionarli ed esaminarli nello specifico, dando origine ad un provvedimento del tutto generico. CHIEDE l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 3.0 - Il ricorso è fondato. 3.1 - La motivazione adottata nell'ordinanza risulta predisposta con espressioni di carattere generale e valide per ogni situazione e si risolve, in sostanza, in una motivazione meramente apparente. 3.2 - I principi di diritto in ordine all'inammissibilità delle impugnazioni sono correttamente ma genericamente espressi, privi come sono di ogni correlazione con le censure proposte in sede di impugnazione, che non vengono menzionate neppure per sommi capì e che vengono bollate di genericità, ripetitività ed irrilevanza, senza però richiamare alcuno dei passaggi della motivazione di primo grado e senza chiarire in qual modo quegli stessi motivi risultavano già esaminati dal Tribunale e senza motivare in ordine alla correttezza delle soluzioni in fatto ed in diritto assunte in primo grado. 3.3 - Il giudice di appello è giudice del merito ed è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento. Cassazione penale, sez. IV, 18/11/2008, numero 47387 . 3.4 - Anche nel caso in cui il giudice di appello concordi nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della statuizione di responsabilità la c.d. doppia conforme , residua giudice d'appello l'onere di una necessaria autonoma motivazione, sia pure correlata alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. 3.5 - Pertanto, non adempie all'obbligo della motivazione il giudice dell'impugnazione che, a fronte di specifiche censure in ordine alla ricostruzione delle circostanze fattuali del caso, ometta di esaminare specificamente tali rilievi e di esprimere, in ordine agli stessi, le doverose e logiche valutazioni. Cassazione penale, sez. IV, 12/06/2008, numero 35319 . 3.6 - Ne deriva che il contenuto esplicativo dell'impugnata ordinanza doveva essere correlato al contenuto dell'atto d'appello, essendo necessario per la Corte territoriale procedere all'esame diretto dell'atto d'appello. 3.7 - Ed invero, a fronte della motivazione del primo giudice, l'appellante sollecitava la sentenza assolutoria sostenendo - che il fatto ascritto al capo 2 andava inquadrato nell'ambito del reato di insolvenza fraudolenta e non di tentata truffa, atteso che gli imputati avevano consumato il pasto al ristorante dissimulando l'intenzione di non pagare -che il reato ascritto al capo al capo 1 non sussisteva perché la carta di credito che l'imputato ed il suo complice avevano tentato di utilizzare era risultata inabilitata - che andavano riconosciute le circostanze attenuanti generiche per l'atteggiamento collaborativo e la modestia del fatto. 3.8 - Non si trattava dunque di mere formulazioni generiche e/o assertive, bensì di indicazione degli elementi e delle considerazioni che - ad avviso della difesa - avrebbero dovuto comportare un vaglio più approfondito avuto riguardo al peculiare svolgimento dei fatti, alla successione cronologica degli stessi, alla piena percepibilità di quanto era avvenuto e all'individuazione del soggetto che aveva materialmente operato la falsificazione, nonché al ruolo svolto nella vicenda dall'imputata. 3.9 - Si trattava, in buona sostanza, di doglianze non scollegate dagli accertamenti indicati nella sentenza di primo grado impugnata, con le quali l'appellante continuava a coltivare la propria linea difensiva, così formulando - in punto di responsabilità - motivi di appello che presentavano quelle necessarie, sia pur ridotte all'essenziale, connotazioni di specificità, idonee a far sorgere il diritto ad una risposta della Corte d'Appello, in applicazione del principio del favor impugnationis in virtù del quale, per l'appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, tenuto conto della peculiarità di tale ultimo giudizio e dovendo, tra l'altro, la Corte di Cassazione, al di fuori di alcuni casi, verificare anche se le lamentate violazioni di legge siano state dedotte con i motivi di appello . Cassazione penale, sez. IV, 07/12/2011, numero 48469 . 3.10 - Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'impugnato provvedimento deve pertanto essere annullato con rinvio alla Corte d'appello di Milano per il giudizio di secondo grado. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per l'ulteriore corso.