Nel caso in cui il giudice di pace pronunci secondo diritto, come quando la causa riguarda contratti conclusi con moduli e formulari, la sua decisione non è ricorribile per cassazione, bensì appellabile.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 793/13, depositata il 15 gennaio. Il caso. Un avvocato cita in giudizio una società telefonica per sentir dichiarare l’inesistenza di un proprio debito nei confronti della stessa egli infatti sostiene di non aver mai sottoscritto o richiesto l’attivazione di quattro domini internet e di aver appreso la loro attivazione solo a seguito delle fatture emesse. La domanda dell’attore, tuttavia, viene dichiarata improcedibile dal giudice di pace per mancanza del previo tentativo obbligatorio di conciliazione. La questione è allora posta all’attenzione della S.C Il giudice di pace deve pronunciarsi secondo diritto. A giudizio degli Ermellini, però il ricorso dell’avvocato è inammissibile ai sensi dell’articolo 113, comma 2, c.p.c. il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede 1.100 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342 c.c La decisione andava appellata. La pronuncia in oggetto riguardava l’attivazione di servizi connessi ad un contratto di utenza telefonica e come tale senz’altro concluso secondo le modalità del citato articolo, cioè mediante moduli o formulari la decisione, pronunciata secondo diritto, non era pertanto ricorribile per cassazione, bensì appellabile. Secondo la Cassazione la ratio della previsione, volta ad assicurare che le controversie sui rapporti giuridici relativi a contratti conclusi per adesione vengano decise in modo uniforme, induce a ritenere che la regola della decisione secondo diritto si applichi anche laddove, come nel caso di specie, si discuta dell’attivazione o meno di servizi connessi al medesimo contratto. No alle osservazioni delle parti. Da ultimo i giudici di legittimità precisano che il rilievo di ufficio dell’inammissibilità del ricorso si sottrae alla regola dell’articolo 384, comma 3, c.p.c. la norma che prevede l’assegnazione al P.M. e alle parti di un termine per il deposito di osservazioni sulla questione, infatti, si applica solo nell’ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 novembre 2012 – 15 gennaio 2013, numero 793 Presidente Trifone – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata l'avv. R R. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma la Telecom Italia Media s.p.a. di seguito, brevemente, TIMedia , per sentire dichiarare l'inesistenza di un proprio debito nei confronti della società convenuta e ordinare alla stessa l'emissione di nota di credito in annullamento delle fatture emesse per Euro 295,20 IVA inclusa. Assumeva, a tal fine, di non avere mai sottoscritto o richiesto alcun tipo di servizio a TIMedia avente per oggetto l'attivazione di quattro domini Tinumero it con denominazioni OMISSIS e di avere appreso della loro attivazione solo a seguito dell'emissione delle fatture. Resisteva la convenuta, che deduceva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del previo tentativo di conciliazione obbligatorio. Con sentenza in data 09.08.2005 il Giudice di pace dichiarava improcedibile la domanda per il mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla Delibera numero 182/02/Cons. Ali. A. e compensava interamente le spese del giudizio. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. R R. , svolgendo tre motivi. Ha resistito la TIMedia, depositando controricorso e svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo. Motivi della decisione 1. Preliminarmente si da atto che i ricorsi proposti, in via principale e incidentale condizionata, avverso la stessa sentenza sono riuniti ex articolo 335 cod. proc. civ 2. Con i motivi di ricorso principale si denuncia a violazione o falsa applicazione dell'articolo 1 comma 11 legge numero 249/1997 in comb. disp. con il regolamento AGCOM adottato con Delibera numero 182/2002/Cons. All. A articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. b violazione o falsa applicazione dell'articolo 1 comma 11 legge numero 249/1997 in comb. disp. con il regolamento AGCOM adottato con Delibera numero 182/2002/Cons. All. A articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. c omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, in ordine alla necessità di sospendere il giudizio sino all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. . 2.1. Il ricorso è inammissibile. A norma dell'articolo 113 comma 2 cod. proc. civ. come sostituito dal d.l. 8 febbraio 2003, numero 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 legge 7 aprile 2003, numero 63 e applicabile ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003 il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento Euro, “salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”. Orbene la sentenza impugnata è stata pronunciata, secondo diritto, dal Giudice di pace di Roma in data 9 agosto 2005 in un giudizio instaurato nello stesso anno, avente ad oggetto l'attivazione di servizi connessi ad un contratto di utenza telefonica, come tale pacificamente concluso secondo le modalità di cui all'articolo 1342 cod. civ. e, cioè, mediante moduli o formulari. Di conseguenza la stessa decisione non era ricorritele per cassazione come previsto per le sentenze emesse dal Giudice di pace secondo equità ex articolo 339 cod. proc. civ. nel testo antecedente al d. Lgs. numero 40 del 2006 , bensì appellabile. L'ampio tenore della norma e la ratio legis, intesa ad assicurare che le controversie, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi per adesione, vengano decise in modo uniforme, in ragione dell'uniformità di disciplina dei rapporti che ne derivano cfr. Cass. 21 ottobre 2009, numero 22382 , induce a ritenere che la regola processuale della decisione secondo diritto trovi applicazione anche nei giudizi in cui si controverta della stessa conclusione del contratto ovvero anche laddove si discuta, come nel caso di specie, dell'attivazione o meno di servizi connessi al medesimo contratto. 2.2. È il caso di aggiungere che il rilievo di ufficio dell'inammissibilità del ricorso è sottratto alla regola di cui all'articolo 384 cod. proc. civ., comma 3, nel testo novellato dall'articolo 12 d.Lgs. numero 40 del 2006 , perché la norma è da riferirsi soltanto all'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito Cass. 20 luglio 2011, numero 15964 , risultando nell'elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all'articolo 384 cit. e all'articolo 101 cod. proc. civ. comma 2 introdotto dalla L. numero 69 del 2009 , l'interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto cfr. Cass. Sez. Unumero , 30 settembre 2009, numero 20935 . In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale come nei caso di specie , non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'articolo 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati Cass. ord. 30 aprile 2011, numero 9591 . 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Sussistono giusti motivi ai sensi dell'articolo 92 cod. proc. civ. nel testo qui applicabile anteriore alle modifiche apportate dalla legge numero 263 del 2005 e, successivamente, dalla legge numero 69 del 2009 per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione, avuto riguardo alla natura della questione, peraltro rilevata d'ufficio. P.Q.M. La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.