La prescrizione del diritto al risarcimento decorre da quando la parte lesa viene a conoscenza dell'illecito

Non rileva il fatto lesivo in sé, ma la conoscenza solo da quel momento, infatti, la vittima soffre il danno, che è presupposto del risarcimento.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale per diffamazione inizia a decorrere non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma da quando la parte lesa ne viene a conoscenza. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 20609 del 7 ottobre. Il caso. Un cittadino chiedeva in sede civile il risarcimento dei danni da diffamazione, subita a mezzo di una lettera inviata da altro soggetto alla Prefettura. In primo e secondo grado, però, la domanda veniva rigettata in quanto il diritto all'indennizzo era ritenuto prescritto. L'uomo proponeva, quindi, ricorso per cassazione. Da quando decorre il diritto al risarcimento per i danni da diffamazione? Il ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui ha individuato il dies a quo del diritto al risarcimento nel momento in cui la comunicazione lesiva dell'altrui reputazione raggiunge un secondo soggetto, essendo del tutto irrilevante la conoscenza, da parte del diffamato, che vi sia stata tale comunicazione. Sul punto, sottoponendo alla S.C. un preciso quesito, il ricorrente chiede se non sia invece indispensabile che il danneggiato venga posto in condizione di conoscere e percepire l'esistenza del danno prodotto dalla diffamazione. Nel rispondere al quesito, il Collegio offre un articolata panoramica sul diritto al risarcimento, sulla responsabilità aquiliana e sulla prescrizione. Prescrizione in cinque anni da quando si è verificato il fatto. Anzi da quando si è verificato il danno. Punto di partenza dell'analisi è il dato testuale dell'articolo 2947 c.c. è vero, infatti, che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato , ma tale disposizione va coordinata con i principi generali in tema di responsabilità civile. E così, poiché nel danno tipico ex articolo 2043 c.c. vi sono più componenti comportamento in sé, evento naturalistico e conseguenze dannose occorre fare riferimento a tutte queste componenti e in particolare alle conseguenze dannose, perché sono proprio queste ultime che possono essere risarcite presupposto del risarcimento è una perdita, la quale è conseguenza di una lesione giuridica soggettiva. Il diritto risarcibile sorge non già dal fatto illecito in sé, ma dagli effetti dannosi della condotta. Non rileva tanto il fatto illecito in sé, quanto piuttosto gli effetti dannosi che la condotta ha causato. A questo punto, la Corte procede ad analizzare il principio giuridico dettato in via generale in materia di prescrizione secondo l'articolo 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere . Da quanto detto in precedenza discende che il diritto può essere fatto valere non da quando si è verificato il fatto illecito in sé, bensì da quando si è verificato il danno. Cosa si intende per verificarsi del danno. Occorre, però, precisare che cosa si intenda per verificarsi del danno . In proposito, la S.C. afferma che non è sufficiente una semplice realizzazione oggettiva del danno, ma è necessaria una sua esteriorizzazione e conoscibilità. La consapevolezza del fatto lesivo da parte della vittima è un presupposto del danno. In altri termini, quando il danno di cui si richiede un risarcimento è una sofferenza morale soggettiva conseguente alla lesione della reputazione, come nel caso di specie, appare evidente che non basta il semplice verificarsi del danno alla reputazione, ma occorre che la parte lesa ne abbia notizia soltanto con la conoscenza della diffamazione, il diffamato può lamentare un turbamento psichico. La consapevolezza del fatto lesivo, quindi, si manifesta come un presupposto essenziale del danno. Il danno non patrimoniale da diffamazione si verifica nel momento in cui la parte lesa ne ha conoscenza. In conclusione, il Collegio afferma il principio per cui il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza. Ed è soltanto da questo momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale del relativo risarcimento. A tale principio si dovrà, quindi, attenere la Corte d'appello, alla quale la causa viene rinviata per una nuova decisione nel merito.