Opposizione alla multa: se il giudice sbaglia tutto ciò che è possibile sbagliare...

Valida costituzione del Comune, incompetenza per territorio non rilevata e diversa configurabilità dell'illecito sanzionato accolte le tre censure alla sentenza del Gdp.

Con la sentenza numero 21017 del 12 ottobre scorso, la Corte di Cassazione corregge alcune valutazioni errate del Giudice di Pace nel giudizio di opposizione relativo a sanzioni amministrative per una multa. La fattispecie. Il Comune di Parma proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di un Giudice di Pace che aveva accolto l'opposizione a verbale di contestazione per violazione del Codice della strada, proposta da un'automobilista. Una sentenza censurabile, sotto tutti i punti di vista. La decisione di primo grado appare viziata sotto tre distinti profili. Il Giudice, infatti, ha dichiarato contumace il Comune, ritenendo irregolare la costituzione a mezzo del comandante della Polizia Municipale ha dichiarato non dedotta l'eccezione di incompetenza per territorio ed ha, infine, applicato una diversa ipotesi sanzionatoria - intralcio o pericolo alla circolazione - rispetto a quella contestata, che consisteva nella guida senza cinture di sicurezza. Valida la costituzione del Comune. La S.C. rileva, quanto al primo profilo, che nella procedura di opposizione a verbale di cui si discute, l'Amministrazione comunale può validamente difendersi con lo stesso organo che ha emanato l'atto, nel caso di specie, il comandante della P.M. il funzionario comunale, infatti, sta in giudizio senza autorizzazione in forza della sola qualifica, peraltro mai contestata nel corso del giudizio. L'incompetenza può essere dichiarata anche d'ufficio. Errata anche l'omessa pronuncia in merito all'eccezione d'incompetenza. A prescindere dalla precedente considerazione circa l'erronea valutazione della contumacia del Comune, il Giudice di Pace avrebbe potuto, in ogni caso, rilevare e dichiarare anche d'ufficio l'incompetenza per territorio. Illogica la diversa configurabilità dell'illecito. Infine, nel merito, appare palesemente illogica la diversa configurazione dell'illecito operata in fase di opposizione era pacifica nel verbale, e non contestata, la circolazione senza cinture di sicurezza da parte dell'automobilista. Ed è precluso al giudice dell'opposizione ritenere comunque sanzionata per equipollente la diversa fattispecie emersa in quel giudizio. La sentenza viene, quindi, cassata, con rinvio al Giudice di Pace competente per territorio per una nuova decisione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 luglio - 12 ottobre 2011, numero 21017Presidente Schettino - Relatore CorrentiFatto e dirittoIl Comune di Parma propone ricorso per cassazione, illustrata da memoria, contro F.O., che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del GP di Langhirano che, dichiarata la contumacia del Comune per irregolare costituzione e, conseguentemente non dedotta l'eccezione di incompetenza per territorio, ha accolto parzialmente l'opposizione, applicando, anziché l'articolo 72 comma 8 cds, guida senza cinture di sicurezza allacciate, l'articolo 141/6°, intralcio o pericolo alla circolazione.Si denunzia col primo motivo violazione degli articolo 23 l. 689/81, 83 cpc per essere stato considerato non costituito il Comune con memoria a firma del comandante della P.M. col secondo motivo dell'articolo 22 l. 689/81 e dell'articolo 204 bis cds perché doveva essere dichiarata l'incompetenza territoriale del GP di Langhirano, essendo inderogabilmente competente il GP di Parma col terzo motivo dell'articolo 172/8 cds perché, pur essendo pacifica dal verbale la circolazione senza cinture, circostanza non contestata, tanto che l'opponente deduceva di essere appena partita e di accingersi a mettere le cinture, il GP ha configurato nell'operazione la diversa ipotesi di intralcio o pericolo alla circolazione.Le censure sono fondate.1 Nella speciale procedura di opposizione a verbale l'amministrazione può difendersi con lo stesso organo che ha emanato l'atto, senza possibilità di sindacato.Il funzionario comunale sta in giudizio senza autorizzazione in forza della sola qualifica, qui non contestata ciò in conformità del principio secondo cui la investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti inerenti il loro ufficio, si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che non può essere messa in discussione in giudizio ove, come nella fattispecie, non sia sorta alcuna contestazione al riguardo Cass. 17 luglio 2011, numero 9710 .2 Il GP era tenuto a dichiarare anche di ufficio l'incompetenza per territorio e non poteva considerare non costituito e contumace il Comune.3 La diversa configurabilità dell'illecito è illogica ed irrazionale perché, da un lato, esclude la circolazione, dall'altro, configura un pericolo alla circolazione e non tiene conto che è precluso al giudice dell'opposizione, ove accerti in fatto l'insussistenza della fattispecie contestata, ritenere comunque correttamente o per equipollente sanzionata la diversa fattispecie emersa nel giudizio d'opposizione Cass. 20.1.05 numero 1233 .Donde l'accoglimento del ricorso ed il rinvio per un nuovo esame al GP di Parma.PER QUESTI MOTIVILa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al GP di Parma anche per le spese.