La revisione è possibile … ma occhio a non farla fuori tempo

Trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita per inabilità essa non può più essere modificata, costituendo l’esclusivo periodo di osservazione entro il quale si può tenere conto dei mutamenti dello stato di inabilità del soggetto assicurato, determinandosi dopo il suo decorso una presunzione legale assoluta di immodificabilità dei postumi del fatto lesivo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 21082, depositata il 16 settembre 2013. Mutamento delle condizioni dell’attitudine lavorativa. Un lavoratore, caduto da un’altezza di cinque metri a causa del cedimento del tavolato dell’impalcatura su cui lavorava, procurandosi un trauma cranico, aveva, per ciò, percepito dall’Inail, la rendita pari all’11% di inabilità permanente. Questa era stata revocata - e poi ripristinata – una prima volta, per poi essere nuovamente soppressa -a seguito di una visita di revisione – per intervenuto miglioramento. Infatti, in seguito a nuovo giudizio, erano stati accertati postumi permanenti pari solo al 5%. Contro tale decisione, l’assicurato ha denunciato violazione dell’articolo 83 D.P.R. numero 1124/65. Per la Suprema Corte la doglianza è fondata. Innanzitutto, gli Ermellini hanno spiegato che in materia di rendita per inabilità conseguente a infortunio o malattia professionale, l’Inail può procedere a una modificazione, totale o parziale della prestazione, con la rettifica o la revisione. Decorso del termine decennale. Per Piazza Cavour, nella specie, trattasi pacificamente di revisione e non di rettifica. A riguardo, l’articolo 83 D.P.R. numero 1124/65 stabilisce che trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio. Ne consegue che trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita essa non può più essere modificata. Il S.C. ha rilevato che, nel caso in esame, la rendita era stata costituita nel 1980, sicché la revisione del 1992 non poteva avere luogo. Per questo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, è stato dichiarato il diritto del ricorrente alla rendita per infortunio sul lavoro pari all’11% di inabilità lavorativa, con condanna dell’Inail al pagamento della relativa prestazione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 luglio - 16 settembre 2013, numero 21082 Presidente Canevari – Relatore Balestrier Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Velletri, S B. deduceva di essere caduto, il 17 settembre 1980, da un'altezza di cinque metri a causa del cedimento del tavolato dell'impalcatura su cui lavorava per la società TRAINI sud s.p.a., procurandosi trauma cranico con ferite lacero contuse. Di avere per ciò percepito dall’INAIL la prevista rendita nella misura dell'11%. Che l'Istituto, in sede di revisione dell'8 luglio 1992, la revocava. Contestava la revoca e chiedeva il ripristino della rendita. Il Pretore con sentenza numero 470/95 accoglieva la domanda, condannando l'INAIL a ripristinare la rendita ab origine. A seguito di successiva visita di revisione, del 17 ottobre 1997, l'INAIL sopprimeva la rendita per intervenuto miglioramento. Il B. proponeva nuovo ricorso dinanzi al Tribunale di Velletri, evidenziando che i postumi permanenti causati dall'infortunio del 1980 non erano più soggetti, ex articolo 83 t.u. numero 1124/65, a revisione, stante il decorso del termine decennale ivi previsto. Il Tribunale con sentenza numero 132/02 accoglieva la domanda, condannando l'INAIL a ricostituire, dalla data della soppressione, la rendita pari all'11% di inabilità permanente. L'Istituto proponeva appello resisteva l'assicurato. Con sentenza depositata il 28 agosto 2007, la Corte d'appello di Roma, disposta c.t.u. medico legale, accoglieva il gravame, evidenziando che l'ausiliare aveva accertato postumi permanenti pari solo al 5%, e rigettava la domanda del B. , che qui propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste l’INAIL con controricorso. Motivi della decisione 1. - Con i due motivi l'assicurato denuncia omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, oltre alla violazione e falsa applicazione dell'articolo 83 d.P.R. numero 1124/65 ex articolo 360, comma 1, nnumero 5 e 3 c.p.c. . Lamenta che il giudice di appello, nominando un c.t.u. ed attenendosi alle conclusioni di questi, aveva violato il citato articolo 83. Lamenta poi l'omesso esame del giudicato esterno costituito dalla sentenza del Pretore di Velletri numero 470/95. 2. I motivi, che per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono fondati. Deve infatti evidenziarsi, a prescindere da ogni altra considerazione, che in materia di rendita per inabilità conseguente a infortunio o malattia professionale, l’INAIL può procedere ad una modificazione, totale o parziale della prestazione, per quanto qui interessa, con la rettifica o con la revisione. La prima si differenzia dalla seconda per la sua causa errore dell'Istituto e non miglioramento dell'attitudine lavorativa , nonché per la disciplina relativa ai criteri, metodi e strumenti del suo accertamento ed alla decorrenza del termine in cui l'Istituto può esercitare la facoltà. La relativa qualificazione non è determinata dal nomen iuris imposto dal provvedimento amministrativo, né dal risultato dell'accertamento emerso dal giudizio su di esso, ma deve essere preminentemente fondata sull'effettiva volontà che sorregge l'atto, distinguendo se sia finalizzato a correggere l'iniziale riconoscimento per emendarlo dall'errore da cui era affetto, ovvero di adeguarlo all'intervenuto mutamento delle condizioni dell'attitudine lavorativa ex aliis, Cass. 7 aprile 2004 numero 6831 . Nella specie trattasi pacificamente di revisione e non di rettifica disciplinata dal primo periodo dell'articolo 53, comma 5 della legge numero 88 del 1989, e quindi dall'articolo 9 d.lgs. numero 38 del 2000 . L'articolo 83 d.P.R. numero 1124/65, stabilisce che trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio. Ne consegue che trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita essa non può più essere modificata, costituendo l'esclusivo periodo di osservazione entro il quale si può tenere conto dei mutamenti dello stato di inabilità del soggetto assicurato, determinandosi dopo il suo decorso una presunzione legale assoluta di immodificabilità dei postumi del fatto lesivo cfr. da ultimo, Cass. 17 febbraio 2011 numero 3870 Cass. numero 19589 del 2010 . Questa Corte ha al riguardo notato che è ammissibile la revisione oltre il decennio cfr. Cass. sez. unumero 23 gennaio 2004 numero 1238 e 13 dicembre 2005 numero 27425 Cass. numero 20009 del 2010 Cass. numero 19589 del 2010 alla sola condizione che la parte interessata provi che la variazione in meglio od in peggio si sia verificata entro il decennio, e purché l'Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento Cass. 17 febbraio 2011 numero 3870 , circostanza di cui non vi è alcuna allegazione nella specie. Deve poi considerarsi, secondo una lettura costituzionalmente orientata della disciplina in materia cfr. Corte Cost. numero 191 del 2005 , che, ai fini della decorrenza del termine, il dies a quo è costituito dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, e non già da quella del provvedimento di liquidazione o di inizio della materiale corresponsione della rendita, posto che la data di costituzione della prestazione non è l'atto formale che costituisce il diritto, che ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva Cass. sez. unumero 29 novembre 1968 numero 6479 Cass. 15 giugno 1991 numero 6785 Cass. 26 maggio 1994 numero 5138 Cass. 29 agosto 1997 numero 8202 Cass. numero 27425/05 , ma coincide con la data in cui diritto stesso decorre Cass. 13 dicembre 2005 numero 27425 Cass. 14 agosto 2004 numero 15872 Cass. numero 6831/04 . Nella specie risulta per tabulas che l'infortunio de quo avvenne il 17 settembre 1980 e che la rendita, come incontestatamente dedotto dal ricorrente, venne costituita nell'ottobre 1980, sicché la revisione dell'8 luglio 1992 non poteva aver luogo. La sentenza impugnata deve dunque cassarsi, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va dichiarato il diritto del B. alla rendita per infortunio sul lavoro pari all'11% di inabilità lavorativa, con condanna dell’INAIL al pagamento della relativa prestazione, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, regolando il cumulo degli accessori, a partire dal 1 gennaio 1992 ex plurimis, Cass. numero 11771/03 , ex articolo 16, sesto comma, L. numero 412/91. La complessità della vicenda processuale e le alterne fasi del giudizio consigliano la compensazione delle spese inerenti l'intero giudizio di merito. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antecipante. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto del B. alla rendita per l'infortunio sul lavoro del 17 settembre 1980 nella misura dell'11% di inabilità lavorativa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, regolando il cumulo degli accessori, a partire dal 1 gennaio 1992, ex articolo 16, sesto comma, L. numero 412/91. Compensa le spese dell'intero giudizio di merito. Condanna l’INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 50,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Angelozzi.