Tassi usurari: per la Cassazione l’usura del tasso moratorio travolge anche quelli corrispettivi (e si possono sommare)

La Corte di Cassazione interviene ancora una volta sull’importante tema della modalità di accertamento del superamento o no del tasso soglia rilevante per la disciplina sull’usura.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile il 4 ottobre 2017, numero 23192, interviene ancora una volta sull’importante tema della modalità di accertamento del superamento o no del tasso soglia rilevante per la disciplina sull’usura. Il tema è importante non foss’altro per le conseguenze civilistiche derivanti dall’aver pattuito un finanziamento con un tasso sopra soglia ed infatti, l’articolo 1815 c.c. al suo secondo comma prevede che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e nonf sono dovuti interessi». Peraltro, va ricordato che la Cassazione si era già espressa su un tema collegato quale quello della c.d. sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia. Si tratta della nota sentenza Cass. numero 350/2013 il cui per me chiaro ed inequivoco principio di diritto il caso deciso riguardava proprio una sommatoria di interessi era che «ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 c.p., e dell'articolo 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori». Senonché, dopo quella sentenza, la giurisprudenza di merito e parte degli autori iniziarono a sostenere che quella sentenza non era poi così chiara e che comunque avrebbe dovuto essere applicata a seconda dei vari casi, così da aprire un enorme contenzioso sul punto con alterne fortune ora per la Banca ora per il cliente. L’insinuazione del credito e il decreto del Tribunale fallimentare. Nel caso di specie, invece, era accaduto che un istituto di credito aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare del capitale di un mutuo fondiario e degli interessi previsti dal contratto. Il Tribunale di Matera aveva rigettato l’opposizione della Banca che si era vista ammettere dal Giudice delegato soltanto per la sorte capitale «non potendo essere riconosciuti gli interessi moratori come emerso dalla CTU, al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia, vertendosi, così, in ipotesi di usura originaria e non in quella di usura sopravvenuta come dedotto dalla banca e, conseguentemente, ai sensi dell’articolo 1815 c.c., la pattuizione del tasso di mora era considerata nulla e nessun interesse spettava». La Banca, però, nel suo ricorso per cassazione deduce un unico motivo «violazione e falsa applicazione dell’articolo 1815 c.c. e della l. numero 108/1996, in quanto il Tribunale ha erroneamente rilevato che, al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l’eventuale usurarietà del tasso di mora e post che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità, non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia». Tasso moratorio usurario travolge tutto. Orbene, secondo la Cassazione anche in questo caso secondo me in modo inequivoco nel respingere il ricorso ha ritenuto che «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettive tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore». Peraltro, la Cassazione richiama anche la sentenza Cass. numero 5324/2003 secondo cui «in tema di contratto di mutuo, l'articolo 1 legge numero 108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori». Ma soprattutto ha richiamato Cass., numero 5598/2017 che aveva cassato la decisione del Tribunale che, in sede di opposizione allo stato al passivo e con riferimento al credito insinuato da una banca, aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di mutuo in ragione della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori. Considerazioni finali. A me pare, quindi, che allo stato della giurisprudenza di legittimità si possa affermare che l’usurarietà riguarda sia gli interessi moratori che corrispettivi ma secondo me anche qualsiasi altra voce che determini una somma che il mutuatario deve al mutuante indipendentemente dal nome , che si possono sommare al fine di verificare il superamento del tasso soglia quelli corrispettivi e quelli moratori e che quegli interessi rilevano nel momento della loro pattuizione indipendentemente dalla corresponsione in concreto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 luglio – 4 ottobre 2017, numero 23192 Presidente Scaldaferri – Relatore Ferro Fatti di causa Rilevato che 1. Bancapulia s.p.a., che aveva domandato l’ammissione al passivo per un credito vantato in virtù di un contratto di mutuo fondiario del 3.8.2001, impugna il decreto Trib. Matera 19.5.2016, in R.G. 1667/2013, con cui è stata rigettata la sua opposizione allo stato passivo del fallimento omissis s.p.a. 2. il tribunale, concordemente con quanto già affermato dal giudice delegato, ha ritenuto che la banca deve essere ammessa al passivo con riferimento alla sola sorte capitale, non potendo essere riconosciuti gli interessi moratori come emerso dalla c.t.u., al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia, vertendosi, così, in ipotesi di usura originaria e non in quella di usura sopravvenuta come dedotto dalla banca e, conseguentemente, ai sensi dell’articolo 1815 c.c., la pattuizione del tasso di mora era considerata nulla e nessun interesse spettava 3. con il ricorso si deduce in unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1815 c.c. e della l. 108/1996, in quanto il tribunale ha erroneamente rilevato che, al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l’eventuale usurarietà originaria del tasso di mora e posto che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia. Ragioni della decisione Considerato che 1. l’articolo 1815, co. 2, c.c. stabilisce che se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi e ai sensi dell’articolo 1 d.l. 29 dicembre 2000, numero 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, numero 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore 2. il ricorso è manifestamente infondato come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità è noto che in tema di contratto di mutuo, l’articolo 1 della l. numero 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori Cass. 4 aprile 2003, numero 5324 . Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso Cass. ord. 5598/2017 con principio già affermato da Cass. 14899/2000 . Il ricorso è dunque infondato e va rigettato. P.Q.M . La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso articolo 13.