Non esiste un obbligo di indicazione della iscrizione del difensore nominato nell’elenco della parte che fa istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia perché detto elenco è pubblico sia perché il Presidente del Tribunale può assumere in sede di opposizione tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione ex articolo 15 d.lgs. numero 150/2011.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 9264, depositata il 7 maggio 2015. La vicenda processuale . Il fatto da cui trae origine la sentenza in commento è lineare. Il Presidente del Tribunale rigettava l’opposizione proposta da un avvocato per la liquidazione della parcella, nonostante il proprio cliente fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L’impugnazione scaturiva dal provvedimento del gip che aveva in prima istanza rigettato la richiesta di liquidazione, per aver il cliente nominato un secondo difensore. La decisione del Presidente del Tribunale si basava essenzialmente sul presupposto della mancata iscrizione dell’avvocato nell’elenco previsto agli articolo 80 e 81 del d.P.R. numero 115/2002. Per la cassazione di tale provvedimento ricorre in Cassazione l’avvocato. Le motivazioni del ricorso. L’avvocato si duole di come il Presidente del Tribunale abbia applicato male le regole poste a base del d.P.R. numero 115/2002, perché questi risultava regolarmente iscritto nel citato elenco. Inoltre, il Presidente del Tribunale avrebbe dovuto chiedere a chi di ragione i documenti e le informazioni necessarie ai fini di una corretta decisione. Le argomentazioni della Corte. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Spiegano gli ermellini che l’elenco degli avvocati per il patrocinio a Spese dello Stato è pubblico, perché si trova esposto presso tutti gli uffici giudiziari della provincia. Per questo l’avvocato non era affatto onerato di fornire prova della sua iscrizione. Incombeva invece sul Presidente del Tribunale l’obbligo di acquisire direttamente le informazioni necessarie ai fini della sua decisione ex articolo 15, d.lgs. numero 150/2011. Dal punto di vista operativo. Dalla pronuncia in esame è possibile trarre alcuni insegnamenti pratici. Il provvedimento di reiezione di una richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività svolta in favore di un cliente ammesso al gratuito patrocinio non può basarsi sul rilievo della mancata documentazione dell’iscrizione all’elenco di cui al d.P.R. numero 115/2002. Primo. L’elenco è pubblico. Secondo. Il difensore non ha l’obbligo di indicare nell’istanza la sua iscrizione all’elenco. Terzo. Tutti i documenti e le informazioni necessari per decidere sulla liquidazione devono essere acquisiti dal Presidente del Tribunale chiamato a pronunciarsi sull’opposizione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 28 gennaio – 7 maggio 2015, numero 9264 Presidente/Relatore Petitti Ritenuto che il Tribunale di Nuoro, con ordinanza depositata in data 26 marzo 2013, ha rigettato l'opposizione ex articolo 99 d.P.R. numero 115 del 2002 proposta da A.M., quale difensore di C.G., imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato che il Tribunale ha rilevato che l'articolo 80 del citato d.P.R. numero 115 del 2002 prevede che la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato possa nominare un difensore iscritto all'elenco dei patrocinatori e che, nella specie, il difensore non risultava iscritto nell'elenco previsto e disciplinato dagli articolo 80 e 81 del medesimo d.P.R., sicché la liquidazione ex articolo 82 non poteva essere disposta che per la cassazione di questo decreto A.M. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo, nei confronti del Ministero della giustizia e dell'Agenzia delle entrate che all'udienza del 16 maggio 2014 la Corte, rilevato che il ricorso era stato notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ha disposto la rinnovazione della notificazione che adempiuto l'incombente, il Ministero della giustizia ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione che la trattazione della causa è stata quindi fissata per l'udienza del 28 gennaio 2015. Considerato che con l'unico motivo di ricorso il ricorrente, premesso che il suo assistito era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del GIP di Nuoro del 5 gennaio 2012 egli aveva svolto l'attività difensiva indicata nella parcella depositata il Chessa aveva nominato un secondo difensore in data 27 febbraio 2012 il GIP aveva rigettato la richiesta di liquidazione ritenendo che la nomina del secondo difensore avesse determinato la cessazione degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il ricorso in opposizione ex articolo 99 d.P.R. numero 115 del 2002 era stato rigettato dal Presidente del Tribunale sul rilievo che egli non risultava iscritto all'elenco previsto e disciplinato dagli articolo 80 e 81 del d.P.R. numero 115 del 2002, deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, rilevando che l'articolo 78 del citato d.P.R. non pone alcun obbligo a carico della parte di documentare la iscrizione dell'avvocato all'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato formato ai sensi dell'articolo 80 che, del resto, l'elenco di tali difensori è pubblico e disponibile presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, anche sul sito web dello stesso Consiglio che egli era comunque iscritto al detto elenco con il numero 207, e comunque il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del d.lgs. numero 150 del 2011, avrebbe dovuto chiedere i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione che il ricorso è fondato che, invero, ai sensi dell'articolo 81, comma 4, «l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia» che la natura pubblica dell'elenco giustifica la mancata previsione di un onere di documentazione della iscrizione del difensore nominato nell'elenco a carico della parte che fa istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, d'altra parte, come esattamente rilevato dal ricorrente, l'articolo 15 del d.lgs. numero 150 del 2011, nel disciplinare il procedimento di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, regolato dalle norme sul rito sommario di cognizione, dispone, al comma 5, che «il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione» che, dunque, ha errato il presidente del Tribunale di Nuoro nel rigettare l'opposizione - peraltro proposta dal difensore al fine di contrastare il provvedimento del GIP, di reiezione della richiesta di liquidazione dei compensi anche per l'attività svolta prima della nomina, da parte dell'imputato ammesso al patrocinio, di un secondo difensore - sul rilievo della mancata documentazione della iscrizione all'elenco dei difensori, e ciò sia per la natura pubblica dell'elenco, sia per la inesistenza di un obbligo di indicazione della iscrizione del difensore nell'elenco a carico della parte istante, sia, infine, per la previsione espressa del potere del giudice dell'opposizione di acquisire informazioni necessarie ai fini della decisione che il provvedimento impugnato va quindi cassato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Nuoro, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame dell'opposizione che il giudice di rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Presidente del Tribunale di Nuoro, in persona di diverso magistrato.