Con la risoluzione numero 26/E, di venerdì 6 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate consente l’applicazione dell’imposta di registro e ipotecaria in misura ridotta anche per il trasferimento a titolo oneroso del fabbricato strumentale ad uso ricovero attrezzi.
A patto che l’immobile sia situato sullo stesso terreno, anche il fabbricato rurale gode, in sede di trasferimento, delle agevolazioni previste in materia di piccola proprietà contadina articolo 2, comma 4 bis, D.L. numero 194/2009 . Altra condizione richiesta, la natura pertinenziale e non solo strumentale dell’immobile rispetto al fondo. Così chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione numero 26/E, diffusa lo scorso 6 marzo, concedendo l’applicazione dell’imposta di registro e ipotecaria in misura ridotta anche per il trasferimento del fabbricato strumentale ad uso ricovero attrezzi di categoria catastale D/10. I presupposti dell’agevolazione. Rispondendo alla richiesta di consulenza giuridica avanzata da una Direzione provinciale - che prospettava una soluzione opposta, negando l’agevolazione - l’Agenzia ha chiarito i due presupposti necessari per la fruizione del beneficio 1.sotto il profilo soggettivo, l’acquirente deve essere un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale 2.sotto il profilo oggettivo, l’agevolazione spetta per gli atti di trasferimento a titolo oneroso «di terreni e relative pertinenze» qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti. Il vincolo di pertinenza. Come specificato dall’Agenzia, le agevolazioni «trovano applicazione solo con riferimento al trasferimento del fabbricato che costituisce pertinenza del terreno agricolo e che risulti situato sul medesimo terreno». Questi gli imprescindibili requisiti pertinenzialità e collocazione sul fondo. È, invece, irrilevante la qualificazione di strumentalità del fabbricato ex articolo 2, d.P.R. numero 139/1998, volta al diverso fine dell’individuazione dei beni necessari per lo svolgimento dell’impresa agricola. La Circolare numero 2/E del 21 febbraio 2014. Contrariamente a quanto affermato dalla Direzione istante, per l’Agenzia la soluzione adottata è conforme con l’esempio numero 14 della Circolare numero 2/E del 21 febbraio 2014. Con lo stesso, le Entrate hanno ritenuto applicabili le menzionate agevolazioni solo per il trasferimento del terreno agricolo, non per il fabbricato che non vantava i requisiti necessari fabbricato pertinenziale sovrastante il terreno agricolo . fonte www.fiscopiu.it
TP_FISCO_15RisAgEntr26_s