In materia di pubblico impiego contrattualizzato la Cassazione sancisce il divieto di applicare l’articolo 2003 c.c. poiché essa è compiutamente disciplinata dal d.lgs numero 165/2001. In particolare, nell’ipotesi di un eventuale demansionamento, bisogna fare riferimento al solo criterio dell’equivalenza formale relativamente alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita dal lavoratore.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza numero 2140/17 depositata il 27 gennaio. Il caso. La Corte d’appello di Ancona confermava la pronuncia del Tribunale che, in accoglimento della domanda proposta dal lavoratore, condannava il Comune a reintegrarlo nelle mansioni precedentemente svolte di comandante della polizia municipale. Il dipendente comunale veniva trasferito, in seguito ad una riorganizzazione degli uffici, all’ufficio di statistica del settore vigilanza e denunciava la minusvalenza delle nuove mansioni rispetto alle precedenti. Il Comune propone ricorso in Cassazione deducendo che, ai fini dell’equivalenza della mansione, l’accertamento non è corretto laddove rileva che i nuovi compiti non possono considerarsi equivalenti a quelli in precedenza svolti dal lavoratore e che lo stesso veniva trasferito in un ufficio appartenente alla stessa area di cui fa parte il servizio della polizia municipale. Pertanto nessuna deminutio veniva recata alla retribuzione del dipendente. Pubblico impiego contrattualizzato, quando si realizza il demansionamento. Premesso il diritto del lavoratore dipendente, sancito dal d.lgs. numero 165/2001, secondo cui esso deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista nei contratti collettivi, la Corte di Cassazione afferma un principio giurisprudenziale costante in materia di pubblico impiego contrattualizzato. Tale principio sancisce il divieto, in suddetta materia, di applicare l’articolo 2003 c.c. poiché essa è compiutamente disciplinata dal d.lgs. numero 165/2001. In particolare la disciplina «assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della PA, al solo criterio dell’equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita», senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica e alla elaborazione dottrinale della cd. tutela del bagaglio professionale del lavoratore. Pertanto, essendo la mera previsione della contrattazione collettiva condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti e rientrando le nuove mansioni del caso di specie nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, non è qui ravvisabile alcun demansionamento. La Suprema Corte, per tutti questi motivi, accoglie il ricorso del Comune e cassa con rinvio la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 novembre 2016 – 27 gennaio 2017, numero 2140 Presidente Macioce – Relatore Blasutto Svolgimento del processo 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza numero 493 /2010, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il Tribunale di Camerino, in accoglimento della domanda proposta da B. I. nei confronti del Comune di Castelraimondo, aveva condannato l'ente locale a reintegrare il ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte di comandante della polizia municipale. 2. Il B., dipendente del Comune anzidetto con qualifica di area D, aveva svolto per diversi anni le suddette funzioni fino a quando venne operata una riorganizzazione degli uffici con trasferimento dell'ufficio statistica nel settore della vigilanza, di cui faceva parte anche il servizio di Polizia municipale. In tale contesto il B. era stato trasferito all'Ufficio statistica con funzioni di responsabile. Il dipendente aveva impugnato la delibera di giunta numero 101 del 3 luglio 2004 con cui gli erano state revocate le mansioni di comandante della Polizia municipale, lamentando la minusvalenza delle nuove mansioni in raffronto alle precedenti. 3. La Corte territoriale, sostanzialmente condividendo l'iter argomentativo del primo giudice, ha ravvisato la violazione dell'articolo 52 D.Lgs. numero 165/01, osservando che una volta ritenuto, sulla base dell'indagine effettuata, che le mansioni di responsabile del servizio statistica siano inferiori a quelle di comandante di polizia municipale, perché quantitativamente assai limitate anche in ragione del numero degli abitanti del comune , ripetitive, non implicanti controllo o coordinamento di sottoposti, non necessitanti l'utilizzo del bagaglio professionale acquisito, il demansionamento è provato nel giudizio . 4. Il Comune di Castelraimondo propone ricorso affidato ad un unico articolato motivo. Resiste il B. con controricorso, seguito da memoria ex articolo 378 c.p.c. Motivi della decisione 1. Con unico motivo il Comune censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'articolo 2103 cc, richiamato dall'articolo 52 D.Lgs. numero 165/01, degli articolo 2727 cc, 2729 cc e 115 c.p.c. Deduce - in sintesi - che, ai fini dell'equivalenza della mansioni per l'accertamento dell'osservanza dell'articolo 52 D.Lgs. numero 165/01, nonché dell'articolo 3 CCNL di comparto e nel rispetto dell'articolo 2103 cc, i nuovi compiti non potevano considerarsi non equivalenti a quelli in precedenza svolti dal B La Corte di appello aveva trascurato di considerare che le funzioni proprie dell'Ufficio statistica risultavano inserite, nel nuovo assetto organizzativo dell'ente, tra quelle proprie della vigilanza e che quindi il B. era stato preposto ad un ufficio appartenente alla stessa area di cui faceva parte il servizio della polizia municipale. Nel quadro della fungibilità delle prestazioni ricomprese nello stesso alveo, nulla impedisce che i compiti dell'uno o dell'altro ufficio possano essere svolti dalle medesime professionalità applicate al settore. I giudici di merito avevano ignorato che, trattandosi di una P.A., l'avvicendamento poteva essere motivato da ragioni di natura organizzativa e strutturale e che l'equivalenza delle mansioni non poteva rispondere ai medesimi criteri applicati all'impresa privata. Il mutamento di mansioni non aveva comportato alcuna deminutio della retribuzione globalmente goduta dal B., che difatti non aveva rivendicato differenze retributive, ma il diritto a permanere nella posizione di comandante della Polizia municipale. 2. Il ricorso è fondato. 3. Va premesso che la riconduzione della disciplina del lavoro pubblico alle regole privatistiche del contratto e dell'autonomia privata individuale e collettiva, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario, non ha eliminato la perdurante particolarità del datore di lavoro pubblico che, pur munito nella gestione degli strumenti tipici del rapporto di lavoro privato, per ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro resta pur sempre condizionato da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria generale. In questa ottica il D.Lgs. numero 165 del 2001 ha disciplinato interamente la materia delle mansioni all'articolo 52, e, al comma 1, ha sancito il diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi testo anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, numero 150, articolo 62, comma 1 . La lettera del citato articolo 52, comma 1, specifica un concetto di equivalenza formale , ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne segue che, condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. 3.1. A partire dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite numero 8740/08, è principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di pubblico impiego contrattualizzzato, non si applica l'articolo 2103 cc, essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 52 come già detto, nel testo anteriore alla novella recata dal D.Lgs. numero 150 del 2009, articolo 62, comma 1, inapplicabile ratione temporis al caso in esame - che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del cd. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione Cass. numero 17396/11 Cass. numero 18283/10 Cass. sez.unumero numero 8740/08 v. più recentemente, Cass. numero 7106 del 2014 e numero 12109 e numero 17214 del 2016 . Dunque, non è ravvisabile alcun demansionamento qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni. Restano, dunque, insindacabili tanto l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria. 3.2. Condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita, evidentemente ritenendosi che il riferimento all'aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalità acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico cfr. Cass. numero 11835 del 2009 . 3.3. Invero, l'equivalenza in senso formale è anche ribadita dalla norma contrattuale, dal momento che l'articolo 3, comma 2 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali, che viene in applicazione nella specie, prevede che Ai sensi del D.Lgs. numero 29 dei 1993, articolo 56 come modificato dai D.Lgs. numero 80 dei 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente l'equivalenti, sono esigibili, l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro . 3.4. Incidentalmente, va osservato che resta comunque salva l'ipotesi che la destinazione ad altre mansioni abbia comportato il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa. Trattasi di questione che, tuttavia, giova rimarcare, esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego Cass. numero 11835 del 2009, numero 11405 del 2010, Cass. numero 687 del 2014 . 4. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, errando nel ritenere, sulla base di una verifica in senso sostanziale della equivalenza, che il bagaglio professionale acquisito dal dipendente radicasse il suo diritto a permanere nelle medesime funzioni. Ha così omesso di valutare se, nel nuovo assetto organizzativo adottato dal Comune a seguito della delibera di giunta numero 101 del 2004, la fungibilità fosse giustificata dalla sussumibilità delle nuove mansioni in quelle riconducibili ai profili propri della categoria D, di inquadramento del B 5. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio, affinché sia rinnovata rectius, effettuata l'operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, onde stabilire se la posizione organizzativa successivamente attribuita al B. di responsabile dell'ufficio statistica e le mansioni assegnate fossero riconducibili, per contenuto professionale e livello di responsabilità, ai profili propri della categoria D, di inquadramento del dipendente. 6. Si designa quale giudice di rinvio la Corte di appello di Ancona in diversa composizione, che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.