Non serve rendere il vecchio documento all’ufficio che emette il nuovo

Chi richiede il duplicato della patente di guida non deve riconsegnare il vecchio supporto al momento del ritiro della licenza fresca di stampa. La patente duplicata risulterà comunque revocata a livello informatico e sarà quindi inutilizzabile.

Lo ha chiarito il Ministero dei Trasporti con la circolare numero 27601 del 27 novembre 2015. Alcuni uffici della motorizzazione hanno richiesto chiarimenti sulla necessità di ritirare le vecchie patenti al momento del rilascio di un duplicato nuovo di zecca. Nessun ritiro della vecchia patente. A parere dell’organo tecnico centrale non serve ritirare il vecchio documento. Tanto lo stesso verrà revocato a livello informatico e quindi di fatto risulterà inutilizzabile. Questa pratica è assimilabile a quanto già avviene in caso di richiesta di duplicato per smarrimento della patente di guida, prosegue la nota centrale. Già da tempo, infatti, quando un utente si presenta alla polizia per denunciare uno smarrimento patente attiva una procedura automatica di duplicato del documento. Se nel frattempo l’interessato ritrova la patente smarrita, specifica il Ministero, non gli viene richiesto di rendere il nuovo. Analogamente si dispone, prosegue la nota, «che anche nei casi di duplicati di patenti di guida richiesti presso gli uffici della motorizzazione civile, al rilascio degli stessi, non deve essere più richiesta la consegna della patente precedente. Resta fermo che la patente duplicata risulta revocata in forza del rilascio del nuovo documento di guida».

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