Gli articoli 11 – 16 che compongono la sezione II delle norme in materia di giustizia e sicurezza della legge europea sono finalizzati a dare attuazione alla direttiva 2004/80/CE e a porre fine alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea che aveva contestato il non corretto recepimento proprio della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato e che aveva portato l'Italia davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europa C-601/14 .
Quella direttiva aveva, ed ha, lo scopo di prevedere «norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali» facilitando le vittime di reato nell’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere e avvalendosi dei sistemi di indennizzo dei vari Stati membri. L'infrazione contestata. Senonché, per la Commissione l'Italia aveva violato l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE, poiché aveva omesso di adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio. In base a quella norma, infatti, «tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime». Per la Commissione l'aspetto problematico della normativa italiana era che essa prevedeva un sistema «frammentato» e cioè era costruito su «una serie di leggi speciali relative all'indennizzo di determinati reati intenzionali violenti, ma non prevede un sistema generale di indennizzo che riguardi le vittime di tutti i reati che il codice penale italiano individua e qualifica come intenzionali violenti» e, in particolare, i reati intenzionali violenti della c.d. criminalità comune non coperti dalle leggi speciali. La normativa formalmente di attuazione e, cioè, il decreto legislativo 9 novembre 2007 numero 204 non aveva certo contribuito a migliorare il quadro non avendo innovato il sistema frammentato oggetto di contestazione. Anche l'Avvocato Generale nelle sue conclusioni scritte depositate il 12 aprile scorso davanti alla Corte aveva messo in evidenza come, ad esempio, «non tutti i tipi di reati intenzionali violenti sono contemplati dalle suddette leggi speciali. Non esiste, ad esempio, una legge speciale che garantisca alla vittima di un reato di violenza sessuale un indennizzo equo e adeguato, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2004/80». L'obiettivo della direttiva, infatti, è quello di garantire al cittadino dell’Unione che si avvalga della sua libertà di circolazione che, qualora sia vittima di un reato intenzionale violento nello Stato membro in cui si reca, di poter chiedere – in caso di inadempimento dell’autore del reato perché rimasto sconosciuto o incapiente – alle autorità competenti di detto Stato un indennizzo, come avrebbe potuto fare se il reato fosse stato commesso sul territorio dello Stato membro in cui risiede. Dubbi interpretativi dei giudici italiani. Peraltro, la giurisprudenza italiana era divisa circa l'interpretazione degli obblighi derivanti dalla direttiva. Ed infatti, in un caso aveva avuto modo di rigettare una domanda di risarcimento del danno da inadempimento della direttiva affermando che «posto che la direttiva 2004/80/Ce non impone agli Stati membri di adottare un sistema di indennizzo per reati non transfrontalieri, va rigettata la domanda con cui una donna, vittima di violenza sessuale commessa nel territorio italiano e impossibilitata a ottenere un ristoro dall'autore del reato, chieda la condanna dello Stato al risarcimento del danno da inadempimento della citata direttiva» cfr. Trib. Firenze, 8 settembre 2014 che pure in altro caso aveva rimesso la questione interpretativa alla Corte di giustizia Trib. Firenze, 20 marzo 2013 . In un altro caso, aveva affermato l'obbligo di risarcimento per mancata attuazione della direttiva comunitaria così Tribunale Roma, sez. II, 8 novembre 2013, numero 22327 e anche Trib. Torino, sez. IV, 3 maggio 2010, numero 3145 . Ambito di applicazione dell'indennizzo. Ecco allora che l'Italia al primo comma dell'articolo 11 delinea il campo di azione del nuovo indennizzo prevedendo che «fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all’articolo 603- bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 583 del codice penale». Rimane, quindi, inalterata la legislazione speciale a favore delle vittime di determinati reati come quelle previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, del disastro aereo di Ustica, di richieste estorsive e dell'usura, di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura per citare alcuni esempi , ma l'indennizzo sarà per tutti i reati dolosi commessi con violenza alla persona compreso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e con l'eccezione delle percosse e delle lesioni personali salvo che ricorrano le circostanze aggravanti dell'articolo 583 c.p Spese coperte dall'indennizzo. In base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 11 l'indennizzo coprirà «la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l’indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali». Condizioni per l'accesso all'indennizzo. Oltre al requisito oggettivo e, cioè, il reato doloso con violenza alla persona la persona offesa potrà ottenere l'indennizzo a condizione che la vittima a sia titolare di un reddito annuo, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato b abbia già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l’autore del reato sia rimasto ignoto c non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato d non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a , del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e, infine e non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati. Forma e termini per la domanda. La domanda di indennizzo deve essere presentata - dall’interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale - nel termine di 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l’autore del reato o dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita e deve essere corredata della documentazione richiesta dal primo comma dell'articolo 13. Sulle domande di indennizzo provvederà all'istruttoria e all'erogazione delle prestazioni il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura che è destinato anche all’indennizzo delle vittime dei reati previsti dall’articolo 11 e che assumerà la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti».