Registro IPA non più “pubblico elenco” per le notificazioni via PEC

In una nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 20 giugno 2016, avente ad oggetto l’inclusione del registro IPA fra quelli utilizzabili ai fini delle notifiche PEC da parte degli avvocati, ai sensi della l. 53/1994, il Direttore Generale della Giustizia Civile, Michele Forziati, si rivolge ai presidenti delle Corti d’appello e al presidente del Consiglio Nazionale Forense.

Non utilizzabilità del registro IPA quale pubblico elenco. Nella nota di cui sopra si legge che, nel riscontrare una segnalazione dell’avv. Stefano Succi in merito alla non utilizzabilità del registro IPA quale “pubblico elenco” ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, sulla premessa che l’articolo 16 ter del d.l. numero 179/2012, così come modificato dall’articolo 45 bis, comma 2, lettera a , del d.l. numero 90/2014 non contiene più il richiamo al comma 8 dell’articolo 16 del d.l. numero 185/2008, la Direzione Generale ha affermato erroneamente che «non possa ritenersi che l’attuale formulazione del citato articolo 16 ter sia il frutto di una mera dimenticanza del legislatore e che, di conseguenza, l’indice pa, dal 19 agosto 2014, non possa più essere considerato “elenco pubblico”». Il registro delle pubbliche amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia. In realtà, continua Forziati, mentre con l’articolo 16 del d.l. 185/2008 è stato istituito il cosiddetto registro pa con la previsione che «le amministrazioni pubbliche istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica», la norma dell’articolo 16 ter del d.l. 179/2012 disciplina, invece, il cosiddetto registro delle pa tenuto dal Ministero della giustizia al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche comunicano quindi al Ministero della Giustizia, entro il 30 novembre 2014, l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’invito di Forziati. Così ricostruito il contesto normativo di riferimento, si deve dunque ritenere che il registro IPA non può essere considerato più “pubblico elenco” secondo il fine descritto sopra. «In considerazione della delicatezza della questione e al precipuo fine di evitare che il diverso orientamento espresso dalla Direzione Generale nella risposta sopra citata possa essere invocato per sostenere l’utilizzabilità del registro IPA quale “pubblico elenco” ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale», conclude Forziati, «si invitano le SS.LL. ad assicurare idonea diffusione della presente nota, rispettivamente, presso gli uffici giudiziari e presso i Consigli dell’ordine territoriali».

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