La cartella esattoriale può essere notificata ai sensi dell’articolo 26, d.P.R. numero 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel qual caso, secondo la disciplina del d.m. 9 aprile 2001, articolo 32 e 39 - applicabile ratione temporis - «è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, adempimento senz'altro ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente».
Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 23511/16 depositata il 18 novembre, che ha inoltre chiarito che «la notifica, in tal caso, si perfeziona con l'indicazione nell'avviso di ricevimento della data e della sottoscrizione della persona che ha ricevuto l'atto, conformemente alle disposizioni del decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 9/4/2001 recante “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale” che all'articolo 32, per gli invii di posta raccomandata, richiede che il plico venga consegnato “al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta”». Detto ciò «anche se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione». La vicenda. Una società ha impugnato le intimazioni di pagamento per somme iscritte a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento previamente notificate. Il giudice tributario di primo grado ha rigettato il ricorso sul rilievo che le prodromiche cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate alla società all’indirizzo dell’amministratore e legale rappresentante , come da avvisi di ricevimento dei relativi plichi raccomandati prodotti in copia dal concessionario. Il giudice d’appello ha ritenuto validamente eseguita la notifica delle cartelle di pagamento, a mezzo del servizio postale, nel luogo di residenza dell'amministratore e legale rappresentante di una società, peraltro, non nominativamente indicato, pur in difetto di un preventivo tentativo presso la sede di quest'ultima. In particolare , ha precisato che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento , sottoscritto dal destinatario o da persona di famiglia o addetto alla casa , ufficio o azienda alla persona fisica che rappresenta l’ente . Raccomandata con avviso di ricevimento. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno respinto per infondatezza il ricorso in cassazione della società sulla base delle seguenti articolate argomentazioni. La l. numero 890/1982, all’articolo 14, comma 1 consente al concessionario agente di avvalersi “direttamente” del servizio postale ordinario, consegnando in plico sigillato la cartella all'ufficio postale per la spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento. «Tale forma speciale di notifica si colloca al di fuori delle attività di competenza degli Ufficiali giudiziari, e soggetti abilitati assimilati, esaurendosi nel compimento delle modalità richieste per la ordinaria spedizione postale in raccomandazione con avviso di ricevimento, rimanendo quindi estranea alla fattispecie notificatoria in questione la redazione della relata di notifica. E' stato, peraltro, escluso che la norma del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 26, con la disposizione dell'u.c. - che in via residuale rinvia al D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 60 per quanto non diversamente prescritto - abbia inteso operare un generale richiamo anche alle forme di notifica degli atti giudiziari, e quindi anche all'obbligo di redazione della relazione di notifica, atteso che tale adempimento è funzionale a rendere edotta la parte richiedente della avvenuta consegna dell'atto notificando e, come è stato chiarito da questa Corte, la prova della notifica della cartella può risultare o dalla relazione di notificazione iscritta sulla cartella, o dall'avviso di ricevimento, dove l'utilizzo - nell'articolo 26, comma 5 - della preposizione disgiuntiva aut aut è sicuro indice della modalità alternativa della notifica speciale direttamente effettuata dal Concessionario Agente ai sensi del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, rispetto alla notifica eseguita nelle forme degli atti giudiziari ovvero ai sensi della Legge numero 890 del 1982, articoli 1-3». Nel caso di specie, si è trattato di notificazione rispettosa delle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 9/4/2001 - che ha approvato le condizioni generali per l'espletamento del servizio postale - e, segnatamente, dell'articolo 34 «Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato. Il tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte» , dell'articolo 39 «Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere» , e dell'articolo 40 «Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante» . Osservazioni. In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, e quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni sulle «notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari», di cui alla l. 20 novembre 1982, numero 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 140 c.p.c Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui e stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione Cass. numero 4895/14 . In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario , senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'articolo 26 d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta Cass. numero 16949/14 . In tema di notifica della cartella esattoriale ex articolo 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale, salva l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell'“onus probandi”, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l'atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività della pretesa. L'avviso di ricevimento dell'atto spedito costituisce prova dell'eseguita notificazione, con la conseguenza che i termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce. Tanto consente di escludere la possibilità di attestare la effettiva ricezione dell'atto notificato con documenti che possano ritenersi equipollenti all'avviso di ricevimento. In particolare, quindi, deve escludersi che la mancanza della prova legale della ricezione dell'atto notificato possa essere surrogata da registri od archivi informatici tenuti dall'Amministrazione finanziaria, quali l'Anagrafe Tributaria Cass. numero 23213/14 .
Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 3 – 18 novembre 2016, numero 23511 Presidente Botta – Relatore De Masi Ritenuto in diritto Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360, co. 1, numero 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articolo 26 D.P.R. numero 602 del 1973, 60 D.P.R. numero 600 del 1973, 138, 139 e ss.gg., 145, 156, 157 e 160 c.p.c., giacché il giudice di appello ha ritenuto validamente eseguita la notifica delle cartelle di pagamento, a mezzo del servizio postale, nel luogo di residenza dell'amministratore e legale rappresentante della società, peraltro, non nominativamente indicato, pur in difetto di un preventivo tentativo presso la sede di quest'ultima. Ad avviso della ricorrente le notificazioni eseguite nei confronti della E.S. s.r.l. presso S.R. - amm.re unico - Strada del baraccone, 14, Bari , ai sensi dell'articolo 50 D.P.R. numero 600 del 1973, con consegna del plico in alcuni casi a persona diversa dal legale rappresentante, sono nulle e, consequenzialmente, sono nulle anche le successive intimazioni di pagamento. Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'articolo 360, co. 1, numero 5, c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi del giudizio, giacché il giudice di appello ha trascurato la doglianza concernente la mancata produzione delle cartelle asseritamente notificate alla società e, quindi, la mancata dimostrazione che le stesse recassero l'indicazione del nominativo del legale rappresentante della società, costituente il presupposto per eseguire la notifica ai sensi dell'articolo 145 c.p.c. nel testo all'epoca vigente. I suesposti motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto tra loro intimamente connessi, sono infondati e non meritano accoglimento. La questione posta con i motivi di ricorso può trovare soluzione osservando che, in generale, la cartella esattoriale può essere notificata - com'è appunto accaduto nel caso in esame - ai sensi del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, articolo 32 e 39 - applicabile ratione temporis - è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. La notifica, in tal caso, si perfeziona con l'indicazione nell'avviso di ricevimento della data e della sottoscrizione della persona che ha ricevuto l'atto, conformemente alle disposizioni del decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 9/4/2001 recante approvazione delle condizioni generali del servizio postale che all'articolo 32, per gli invii di posta raccomandata, richiede che il plico venga consegnato al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta . E' stato osservato che anche se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata Cass. numero 22488/2014 numero 2008/2008 . Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione Cass. numero 12083/2016 numero 23213/2014 numero 16949/2014 4895/2014 numero 9111/2012 numero 270/2012 . La specialità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell'esaminato D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 26, trova, invero, riscontro anche nella stessa Legge numero 890 del 1982 che, all'articolo 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari al contribuente, da effettuarsi con l'impiego di plico sigillato, può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari , venendo fatti espressamente salvi i disposti di cui al citato D.P.R. numero 602 del 1973, articoli 26 e 45. Com' è noto, la norma accomuna modalità procedimentali distinte per la notifica della cartella di pagamento in quanto accanto alla individuazione, nella prima parte, dei soggetti abilitati assimilati all'Ufficiale giudiziario, competenti ad eseguire la notifica della cartella nelle forme previste per la notifica degli atti giudiziari, come disciplinate dal Codice di rito e dalla Legge numero 890 del 1982, ha previsto, nella seconda parte, una forma alternativa di notifica - corrispondente a quella effettuata direttamente dagli Uffici finanziari a mezzo posta Legge numero 890 del 1982, articolo 14, comma 1 - che consente al Concessionario Agente di avvalersi direttamente del servizio postale ordinario, consegnando in plico sigillato la cartella all'ufficio postale per la spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento. Appare, dunque, evidente che tale forma speciale di notifica si colloca al di fuori delle attività di competenza degli Ufficiali giudiziari, e soggetti abilitati assimilati, esaurendosi nel compimento delle modalità richieste per la ordinaria spedizione postale in raccomandazione con avviso di ricevimento, rimanendo quindi estranea alla fattispecie notificatoria in questione la redazione della relata di notifica. E' stato, peraltro, escluso che la norma del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 26, con la disposizione dell'u.c. - che in via residuale rinvia al D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 60 per quanto non diversamente prescritto - abbia inteso operare un generale richiamo anche alle forme di notifica degli atti giudiziari, e quindi anche all'obbligo di redazione della relazione di notifica, atteso che tale adempimento è funzionale a rendere edotta la parte richiedente della avvenuta consegna dell'atto notificando e, come è stato chiarito da questa Corte, la prova della notifica della cartella può risultare o dalla relazione di notificazione iscritta sulla cartella, o dall'avviso di ricevimento, dove l'utilizzo - nell'articolo 26, comma 5 - della preposizione disgiuntiva aut aut è sicuro indice della modalità alternativa della notifica speciale direttamente effettuata dal Concessionario Agente ai sensi del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, rispetto alla notifica eseguita nelle forme degli atti giudiziari ovvero ai sensi della Legge numero 890 del 1982, articoli 1-3 Cass. numero 6395/2014 numero 11708/2011 numero 14327/2009 . Ed allora, se l’articolo 145 c.p.c., che viene impropriamente richiamato a sostegno della impugnata decisione, non è applicabile, stante l'opzione effettuata dal Concessionario della notificazione, tramite posta ordinaria, delle cartelle di pagamento propedeutiche alle impugnate intimazioni di pagamento, per le tutte ragioni sopra esposte, detta notificazione non andava indefettibilmente eseguita, e neppure tentata, nei confronti della società contribuente, alla sua sede legale Piazza Umberto, 54, Bari , come da visura camerale. Su tale punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto trattandosi di notificazione rispettosa delle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 9/4/2001 - che ha approvato le condizioni generali per l'espletamento del servizio postale - e, segnatamente, dell'articolo 34 Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato. Il tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte , dell'articolo 39 Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere , e dell'articolo 40 Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante . Attesa la peculiarità della questione trattata sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.