Tracciati i movimenti del dipendente, che, durante l’orario, si è allontanato dall’ambito aziendale, utilizzando bar e ‘tavole calde’ per colloquiare coi colleghi. ‘Gps’ e agenzia investigativa privata sono riferimenti decisivi per dare il ‘la’ alla procedura di licenziamento decisa dall’azienda.
‘Gps’ installato sull’automobile aziendale. Monitorati costantemente i movimenti del lavoratore. E ‘certificate’, di conseguenza, le sue tante – troppe – ‘pause caffè’. Ciò – assieme a una corposa relazione di un’agenzia investigativa privata, operativa su incarico dell’azienda – rende legittimo il licenziamento del dipendente Cass., sentenza numero 20440/2015, Sezione Lavoro, depositata oggi . Fuori sede Tempistica strettissima, quella adottata dall’azienda – una società operativa nel settore dei rifiuti il 21 settembre gli «illeciti disciplinari» del dipendente neanche un mese dopo la «lettera di contestazione» infine, il 30 ottobre il «licenziamento». Provvedimento, quello aziendale, reso ancora più significativo dal ruolo occupato dal lavoratore, ossia «coordinatore dell’operato di altri dipendenti addetti alla nettezza urbana nel territorio» di diversi Comuni. Chiara la contestazione nei confronti dell’uomo «essersi allontanato dalla sede aziendale», in orario di lavoro, per «trattenersi in bar o ‘tavole calde’» – e comunque «fuori dalla zona di attività dell’impresa» – per «conservare, ridere e scherzare con i colleghi». Decisive la ricostruzione dei «movimenti» dell’automobile aziendale, dotata di ‘global positioning system’, e la documentazione messa sul tavolo da una agenzia investigativa privata, che, su incarico dell’azienda, ha monitorato il lavoratore. A fronte di un quadro così delineato, per i giudici di merito non vi sono dubbi è evidente la lesione del «nesso fiduciario» coll’azienda, ed è giustificato il «licenziamento». Ciò perché sì il dipendente «era dotato di autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi», ma «gli abbandoni del lavoro erano risultati senza adeguata giustificazione», e di sicuro non può «giustificare la durata delle soste nei bar l’assunzione di farmaci diuretici». A casa. Battaglia trascinata sino in Cassazione, dove il dipendente ribadisce le proprie contestazioni in merito sia alla forma che alla sostanza del licenziamento. Tre i nodi proposti dal legale dell’uomo la tempistica gli strumenti utilizzati per monitorare i movimenti del dipendente il ‘peso specifico’ della violazione compiuta dal lavoratore. Ma ogni obiezione si rivela inutile, poiché anche per i giudici della Cassazione la linea seguita dall’azienda è inattaccabile. Innanzitutto, viene evidenziato che «i fatti sono stati conosciuti dalla società non prima del 21 settembre», quindi «la contestazione del successivo 18 ottobre non è tardiva», anche tenuto conto dello «spatium deliberandi aziendale». Allo stesso tempo, viene affermato che «il periodo più breve di un mese» non ha potuto «pregiudicare le possibilità di difesa del lavoratore», così come «non è credibile che un mese di silenzio possa avere ingenerato nel lavoratore l’affidamento in una rinunzia all’esercizio del potere disciplinare». Per quanto concerne, poi, l’utilizzazione, da parte dell’azienda, di «investigatori privati» e del «sistema satellitare ‘gps’» per il monitoraggio degli spostamenti del lavoratore, i giudici ritengono tale decisione corretta, poiché finalizzata a verificare eventuali «comportamenti lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale» Tutto ciò consente ai giudici della Cassazione di confermare la legittimità del «licenziamento» del dipendente, provvedimento ritenuto proporzionale rispetto alla «gravità dei fatti» contestati all’uomo, ossia le ripetute «diserzioni dal lavoro», non giustificabili, di certo, con presunte «necessità fisiologiche».
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 luglio – 12 ottobre 2015, numero 20440 Presidente/Relatore Roselli Svolgimento del processo Con sentenza del 29 novembre 2013 la Corte d'appello di Torino confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da S.S. per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli il 30 ottobre 2012, con le conseguenti condanne, reintegratoria e risarcitoria. La Corte osservava come il lavoratore avesse ricevuto il 18 ottobre 2012 una lettera di contestazione di illeciti disciplinari commessi nei giorni 19, 20 e 21 settembre precedenti. Nelle lettere, ricordate le mansioni assegnate al S., di coordinatore dell'operato di altri dipendenti addetti alla nettezza urbana nel territorio di alcuni comuni della Provincia di Torino, con orario dalle 6 alle 12,30 ed uso di un'autovettura della società, si addebitava al medesimo di essersi allontanato dalla sede aziendale in orari compresi tra le 6,30 --- 6,45 e le 10,45 - 11,30 per trattenersi in bar o locali di tavola calda o comunque fuori della zona di attività dell'impresa, per conversare, ridere o scherzare con i colleghi. Fornite le proprie giustificazioni il 24 ottobre, il S. era stato licenziato. La Corte d'appello osservava ancora come a lui spettasse di dare disposizioni agli operai alle sei del mattino, e poi di verificare lo svolgimento del lavoro di ritiro dei rifiuti differenziati, affrontando insieme ai sottoposti eventuali problemi. La pausa di riposo poteva aver luogo dalle 9 alle 9,10. Era lecito il controllo svolto dalla società, al di fuori dei locali aziendali, mediante guardie giurate o con ivestigatori privati e con l'uso di uno strumento per la localizzazione e la verifica degli spostamenti degli automezzi global positioning system . Dato e non concesso che l'uso di questi mezzi fosse stato autorizzato dal presidente del consiglio d'amministrazione in carenza di potere, tuttavia il legale rappresentante della società aveva manifestato la volontà di ratifica, attraverso la contestazione dell'addebito, il provvedimento espulsivo e la costituzione in giudizio. Tempestiva era stata la contestazione, del 18 ottobre, considerato che la relazione investigativa era stata ricevuta non prima del 21 settembre e che successivamente non vi erano state difficoltà nella difesa dell'incolpato. Quanto al comportamento addebitato, il S. era bensì dotato di autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi d'ufficio, ma era altresì tenuto, come da lui stesso ammesso nelle giustificazioni scritte del 24 ottobre 2012, al rispetto dei limiti temporali della pausa. Ciò nondimeno dalla relazione investigativa e da molteplici testimonianze erano risultati gli abbandoni del lavoro fuori orario senza adeguata giustificazione, anche al di fuori dei territori di competenza. Né bastava a giustificare la durata delle soste nei bar l'assunzione di farmaci diuretici, oppure la necessità di colloqui con i collaboratori, colloqui che bene avrebbero potuto svolgersi sui luoghi di lavoro. Sussistevano precedenti disciplinari regolarmente contestati. I detti comportamenti nonché i precedenti costituivano in definitiva giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro poiché minavano in radice il nesso fiduciario necessariamente intercorrente tra le parti, ed in proposito l'articolo 68 numero 1, lett.F, numero 3, del c.c.numero l. di categoria ripeteva la formula dell'articolo 2119 cod. civ, mentre gli articolo 12 e 13 del codice disciplinare, prodotto in giudizio dalla datrice di lavoro, prevedeva per i coordinatori del lavoro altrui il licenziamento nei casi di soste in pubblici esercizi oppure di inattività, o di presenza fuori delle zone di lavoro, o di intrattenimento con altri colleghi. Contro questa sentenza ricorre per cassazione il S. mentre la s.p.a. Seta resiste con controricorso. Memoria del ricorrente. Motivi della decisione Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articolo 7 1. 20 maggio 1970 numero 300, 2106, 2697, 1175, 1375 cod. civ., affermando la decadenza della datrice di lavoro dal potere di licenziare per evere effettuato la contestazione disciplinare in ritardo. Ad avviso del ricorrente grava sul datore di lavoro l'onere di provare il giorno di conoscenza dell'illecito e le cause che hanno impedito la contestazione immediata al lavoratore. Il motivo non è fondato. Il principio, enunciato dalla giurisprudenza, di immediatezza della contestazione disciplinare serve fra l'altro a rendere non impossibile o eccessivamente difficile la difesa dell'incolpato ed è espressione dell'articolo 1375 cod. civ., che prescrive l'esecuzione del contratto secondo buona fede Cass.11 maggio 2004 numero 8914, 9 settembre 2003 numero 13190, 8 gennaio 2001 numero 150 . La legge non pone alcun termine di decadenza ed il requisito dell'immediatezza dev'essere inteso con elasticità, in relazione alla natura dell'illecito contestato ed agli strumenti adoperati dal datore di lavoro per conoscerlo Cass. 28 agosto 1996 numero 7889 . Nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto con motivazione plausibile che i fatti in questione siano stati conosciuti dalla società attualmente controricorrente non prima del 21 settembre 2012 e che la contestazione del successivo 18 ottobre non fosse tardiva, tenuto conto dello s atium deliberandi aziendale. Né è censurabile la valutazione del collegio di merito, secondo cui il periodo più breve di un mese non poté pregiudicare le possibilità di difesa del lavoratore, ossia la raccolta del materiale difensivo ancora, non è credibile che un mese di silenzio possa avere ingenerato nel lavoratore l'affidamento in una rinunzia all'esercizio del potere disciplinare. Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli articolo 2, 3, 4 1. numero 300 del 1970, sostenendo l'illegittimità dal licenziamento, preceduto dall'utilizzazione di investigatori privati e del sistema satellitare GPS, di rilevamento dei movimenti dell'autovettura affidata per l'esecuzione della prestazione lavorativa. Il motivo non è fondato. Gli articolo 2, 3, 4 1. cit. impongono modi d'impiego, da parte del datore di lavoro, delle guardie giurate, del personale di vigilanza e di impianti ed attrezzature per il controllo a distanza. I relativi divieti riguardano il controllo sui modi di adempimento dell'obbligazione lavorativa ma non anche comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale. Non sono perciò vietati i cosiddetti controlli difensivi, intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti. Controlli eseguibili anche mediante agenzie investigative private Cass.4 marzo 2014 numero 4984, 23 febbraio 2012 numero 2722, 14 febbraio 2011 numero 3590, 7 giugno 2003 numero 9167, 3 aprile 2002 numero 4746, 17 ottobre 1998 numero 10313, 25 gennaio 1992 numero 829 . Ciò tanto più vale quando ii lavoro dev'essere eseguito, come nel caso di specie, al di fuori dei locali aziendali, ossia in luoghi in cui è più facile la lesione dell' interesse all'esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell'immagine dell'impresa, all'insaputa dell'imprenditore. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 17 c.c.numero l., 1362, 1366, 1367 cod. civ., 115 e 116 cod proc. civ. e vizi di motivazione, negando che l'orario di pausa, dalle 9 alle 9,10, fosse previsto tassativamente nel contratto, non interpretabile in ogni caso attraverso deposizioni testimoniali. Neppure questo motivo può essere accolto. Esso è improcedibile nella parte in cui evoca il contratto collettivo nazionale, non prodotto nel suo testo integrale insieme al ricorso, né in esso richiamato attraverso l'indicazione del tempo e del luogo di produzione nel processo di merito cfr. articolo 369, secondo comma, cod proc. civ. . Il motivo è poi infondato nella parte in cui nega che l'orario di pausa fosse pacificamente accettato, in quanto non contestato dal lavoratore davanti ai giudici di merito, e in quanto il ricorrente tenta di ottenere da questa Corte di legittimità nuove ed impossibili valutazioni dei fatti di causa, come ad esempio la sproporzione fra la durata delle frequentazioni di bar e tavole calde e le necessità causate dall'assunzione di farmaci diuretici, oppure la permanenza in territori esterni a quelli di lavoro. Queste osservazioni valgono anche per il quarto motivo, in cui il ricorrente prospetta la violazione degli articolo 2119, 2106 cod. civ., 68 c.c.numero l. e vizi di motivazione, con riferimento al profilo intenzionale dell'illecito accertato, alla proporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti addebitati, alle ragioni degli spostamenti e delle soste, alla scelta dei minuti di pausa. E' comunque da escludere che la determinazione del tempo e della durata della pausa di riposo, da non confondere coi momenti di soddisfazione delle necessità fisiologiche,sia rimessa all'arbitrio del lavoratore. Col quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articolo 1362 e segg. cod. civ. nell'interpretazione del codice disciplinare e violazione dell'articolo 7 1. numero 300 dei 1970, sostenendo che nella contestazione della recidiva il datore di lavoro deve espressamente indicare le precedenti sanzioni . II motivo è privo di fondamento per omessa indicazione della norma che specificamente imponga detta indicazione. Né il ricorrente adduce plausibili motivi della propria ignoranza di sanzioni disciplinari già ricevute. Neppure è fondata la doglianza, contenuta nello stesso motivo, di errata interpretazione del codice disciplinare, i cui articolo 2 e 13 sono stati applicati alla lettera dalla Corte d'appello, come qui precisato in narrativa. La Corte ha anche interpretato ed applicato l'articolo 2119 cod. civ esattamente ritenendo che i ripetuti fatti di diserzione del lavoro integrassero una giusta causa di risoluzione del contratto. Rigettato il ricorso, le spese seguo no la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro cento100, oltre ad euro tremila/00 per compenso profesi ionale, più accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 áuater, d.P R numero 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.