Nel procedimento di ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l’onere delle spese processuali, comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all’esito del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
Soccombenza nel procedimento d’ingiunzione, da verificarsi alla notifica del decreto. Ne consegue che, qualora il debitore abbia provveduto all’integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all’emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell’ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto ingiuntivo – ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite – va verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto medesimo. La vicenda. E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza numero 27234/17 del 16 novembre, rigettando il ricorso di un Condominio, che aveva notificato un decreto ingiuntivo nei confronti di una condomina. Quest’ultima si era tuttavia opposta all’ingiunzione, avendo effettuato i versamenti richiesti dopo il deposito della domanda monitoria sicché il Tribunale – accogliendo l’opposizione della signora – aveva ritenuto non sussistesse più alcun credito in capo al Condominio intimante, condannandolo altresì alle spese della fase di opposizione. Avverso tale ultima statuizione, il Condominio ricorreva in Cassazione, insistendo affinché fosse il debitore intimato la condomina a soccombere sulle spese del monitorio, in quanto il pagamento era stato comunque eseguito dopo il deposito della domanda monitoria - seppur prima della notifica del decreto – dovendo gli effetti della sentenza retroagire a tale momento. Decreto monitorio ed eventuale opposizione unicità di giudizio. Argomentazioni che non trovano accoglimento presso la Corte Suprema, secondo cui il Condominio ricorrente omette di considerare l’unicità del giudizio che trascorre dalla presentazione del ricorso fino alla sentenza che definisce l’eventuale opposizione, insistendo nell’isolare il decreto monitorio come se fosse una distinta statuizione finale di accoglimento della domanda, con conseguente soccombenza sulle spese del debitore. Vero è, invece, che nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all’esito della lite con instaurazione del contraddittorio, per scelta proprio del creditore, che viene differita al momento della notifica del decreto. Ed è proprio tale ultimo momento notifica del decreto che segna il prodursi, dal punto di vista sostanziale, della domanda giudiziale di adempimento, ed in cui il medesimo creditore deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo, per essere tuttora fondata la sua pretesa, stante il persistente mancato pagamento del debitore.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 5 ottobre – 16 novembre 2017, numero 27234 Presidente Petitti – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione Il Condominio di via omissis , ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 1461/2016 del 4 febbraio 2016. L’intimata T.A.M. non ha svolto attività difensive. La sentenza impugnata ha rigettato l’appello del Condominio di via omissis , avverso la sentenza numero 5598/2015 resa dal Giudice di pace di Napoli. Il Tribunale di Napoli ha confermato che, allorché il 23 aprile 2013 il Condominio aveva notificato alla condomina T.A.M. il decreto ingiuntivo numero 2554/2013 pronunciato dal Giudice di pace di Napoli, anche a seguito di versamenti fatti dopo il deposito della domanda monitoria 7 gennaio 2013 , non sussisteva più alcun credito dell’intimante nei confronti della stessa signora T. . Da ciò, per il Tribunale, legittimamente il Giudice di Pace, accogliendo l’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva condannato il Condominio alle spese della fase di opposizione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375, comma 1, numero 5 , c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., primo motivo di ricorso del Condominio di via omissis , denunda violazione degli articolo 91 e 113 c.p.c. e degli articolo 1176, 1181, 1183, 1184, 1196, 1218, 1219, 1223, 1224 c.c Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli articolo 3, 41 e 111 Cost, dell’articolo 220 del trattato CE, dell’articolo 16 della Carta di Nizza, dell’articolo 4 CEDU, dell’articolo 91 c.p.c. e degli articolo 1123 e 1124 c.c Il terzo motivo di ricorso allega la violazione dell’articolo 641 c.p.c. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli articolo 101, 115 e 116 c.p.c Il terzo ed il quarto motivo, i quali si dolgono rispettivamente della emissione del decreto ingiuntivo dopo quattro mesi dal deposito del ricorso e contestano la circostanza che il Condominio avesse concesso alla condomina T. una dilazione di pagamento, sono inammissibili per difetto dei requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata, in quanto fondati su circostanze del tutto estranee alla ratio decidendi esplicitata dal Tribunale di Napoli. I primi due motivi, che vanno invece esaminati congiuntamente, sono infondati. Il Tribunale ha deciso la questione di diritto uniformandosi all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, nel procedimento di ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l’onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento ne consegue che quando, come nel caso in esame, il debitore abbia provveduto all’integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all’emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell’ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto arg. da Cass. Sez. 3, 15/04/2010, numero 9033 Cass. Sez. 3, 09/08/2007, numero 17469 Cass. Sez. 2, 10/01/1996, numero 164 Cass. Sez. 2, 10/04/2014, numero 8428 . Diversa dalla valutazione di soccombenza su cui poggia la regolamentazione delle spese processuali è quella della riconducibilità causale, a fini risarcitori, alla mora debendi dell’intimato delle spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato, a causa dell’intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione cfr. Cass. Sez. 2, 10/01/1996, numero 164 Cass. Sez. 1, 10/12/1984, numero 6485 . Nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c., il ricorrente solleva dubbi di legittimità costituzionale delle norme di riferimento ed invoca anche la rimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, insistendo che debba essere il debitore intimato a soccombere sulle spese del monitorio ove il pagamento sia comunque stato eseguito dopo il deposito della domanda monitoria, seppur prima della notifica del decreto, dovendo gli effetti della sentenza retroagire a tale momento. La manifesta infondatezza delle ulteriori deduzioni del ricorrente discende proprio dalla ricostruzione che del giudizio di opposizione forniva Cass. Sez. U, 07/07/1993, numero 7448, citata in memoria, la quale chiariva come il procedimento di opposizione all’ingiunzione risultasse costruito dal sistema codicistico di rito non come mero giudizio di accertamento della validità del decreto ingiuntivo, ma come ordinario processo di cognizione che ha inizio con il ricorso del creditore, e con riguardo al quale l’exceptio de soluto spiegata dal debitore fa venir meno la persistenza del credito e l’interesse alla pronuncia giudiziale. Le argomentazioni ribadite dal ricorrente in memoria non considerano, pertanto, l’unicità del giudizio che trascorre dalla presentazione del ricorso fino alla sentenza che definisce l’eventuale opposizione, insistendo nell’isolare il decreto monitorio come se fosse una distinta statuizione finale di accoglimento della domanda con conseguente soccombenza sulle spese del debitore. Vero è invece che, come già detto, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all’esito finale della lite, con instaurazione del contraddittorio che viene differita, per scelta proprio del creditore attore, al momento della notifica del decreto. Tal momento segna, quindi, il prodursi, sotto il punto di vista sostanziale, della domanda giudiziale di adempimento, ed è al momento della notifica della domanda che il medesimo creditore deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo, per essere tuttora fondata la sua pretesa, stante il mancato pagamento del debitore. Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre regolare le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto l’intimata T.A.M. non ha svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente Condominio di via omissis , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.