Con l’informazione provvisoria numero 23/20, le Sezioni Unite Penali hanno chiarito che la sospensione della prescrizione prevista dall’articolo 83, comma 3-bis, d.l. numero 18/2020, conv. in l. numero 27/2020 «opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020».
Le Sezioni Unite Penali, con l’informazione provvisoria numero 23/20, hanno reso nota la soluzione adottata con riguardo alla controversa questione sulla sospensione della prescrizione di cui all’articolo 83, comma 3-bis, d.l. numero 18/2020, conv. in l. numero 27/2020 e, in particolare, se questa operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quello pendenti dinanzi alla Cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa dal 9 marzo al 30 giugno 2020, oppure, anche con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette. Ebbene, le Sezioni Unite hanno chiarito che la sospensione della prescrizione prevista dall’articolo sopra citato «opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020». È stato anche precisato che il corso della prescrizione è rimasto sospeso ex lege, ai sensi dell’articolo 83, commi 1, 2 e 3, d.l. numero 18/2020, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, «nei procedimenti nei quali nel suddetto periodo era stata originariamente fissata udienza e questa sia stata rinviata ad una data successiva al termine del medesimo». Analogamente, è rimasta sospesa ex lege, dal 12 maggio al 30 giugno 2020, la prescrizione dei procedimenti la cui udienza era stata fissata in tale periodo e «ne è stato disposto il rinvio a data successiva al termine del medesimo in esecuzione del provvedimento emesso dal capo dell’Ufficio giudiziario ai sensi dell’articolo 83, comma 7, lett. g » del decreto. Laddove tale provvedimento sia stato adottato successivamente al 12 maggio 2020, la sospensione si considera decorsa dalla data della sua adozione. Infine, le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che «i due periodi di sospensione si sommano in riferimento al medesimo procedimento esclusivamente nell’ipotesi in cui l’udienza, originariamente fissata nel primo periodo di sospensione obbligatoria, sia stata rinviata a data compresa nel secondo periodo e, quindi, ulteriormente rinviata in esecuzione del provvedimento del capo dell’ufficio». Le Sezioni Unite, con l’informazione provvisoria numero 21/20, hanno altresì risolto negativamente la questione concernente la possibilità per il condannato con sentenza pronunciata “in assenza”, che intenda eccepire nullità assolute e insanabili derivanti dall’omessa citazione propria e del difensore, di adire il giudice dell’esecuzione, con richiesta ex articolo 670 c.p.p., formulando questione sulla formulazione del titolo esecutivo. Tuttavia, i Giudici di legittimità hanno risolto positivamente la questione afferente le nullità che abbiano riguardato la citazione dell’imputato e il difensore, coperte dal giudicato e, in particolare, hanno chiarito che queste pongono il condannato nella condizione di poter proporre richiesta di rescissione del giudicato ex articolo 629-bis c.p., allegando l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che, da quelle, sia derivata. Infine, con l’informazione provvisoria numero 22/20, le Sezioni Unite hanno affermato che la causa di non punibilità di cui all’articolo 384, comma 1, c.p. è applicabile anche al convivente more uxorio.
Informazione_provvisoria_21Informazione_provvisoria_22Informazione_provvisoria_23