Il deposito degli atti dinanzi agli uffici dei Giudici di Pace non può avvenire attraverso PEC e nemmeno mediante l’invio di una raccomandata online ai server di Poste Italiane, non essendo ancora intervenuta una normativa ministeriale in tal senso.
Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 20575/20, depositata il 29 settembre. Il Giudice di Pace di Pisa rigettava l’opposizione avverso il decreto del Prefetto con cui l’attuale ricorrente, cittadino tunisino, era stato espulso. Contro tale pronuncia, lo stesso propone ricorso per cassazione, censurando la parte in cui il Giudice aveva ritenuto che il ricorso introduttivo del giudizio non fosse stato sottoscritto dal procuratore e che dal mandato professionale non risultasse alcuna firma in originale del ricorrente. In tal senso, il ricorrente sottolinea che il legislatore non ha ancora chiarito le modalità di utilizzo della firma digitale a distanza da parte del cliente, ritenendo per questo possibile il deposito nel processo di una procura alle liti con firma digitale nonché con una raccomandata postale online inviata al server delle Poste Italiane. La Corte di Cassazione evidenzia che nel processo dinanzi al Giudice di Pace non è ammesso il deposito telematico degli atti, per via dell’articolo 16-bis, comma 6, d.lgs. numero 179/2012. A sostegno di tale tesi ricorrono anche le Sezioni Unite, le quali hanno affermato che «Nel giudizio di legittimità, il deposito del ricorso non può aver luogo mediante trasmissione per posta elettronica certificata [] atteso che l’operatività della disciplina del processo telematico resta attualmente limitata, ai sensi del d.m. 19 gennaio 2016, alle sole comunicazioni e notificazioni effettuate dalle cancellerie delle sezioni civili, non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dal comma 6 del citato articolo 16-bis, il quale, previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, fa decorrere il termine per l’applicabilità, agli uffici giudiziari diversi dai tribunali, della disciplina dettata dai primi quattro commi della medesima disposizione». Nello stesso senso, gli Ermellini rilevano che anche il deposito degli atti presso gli uffici del Giudice di Pace non può avvenire per mezzo della PEC o tramite l’invio di una raccomandata online ai server di Poste Italiane, non essendo ancora intervenuta apposita normativa ministeriale disciplinante tali profili. Ora, non essendo nel caso di specie ancora efficace la disciplina del processo telematico, essendo di conseguenza necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù dell’apposito potere conferito al difensore ex articolo 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, l. numero 53/1994, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 25 giugno – 29 settembre 2020, numero 20575 Presidente Di Virgilio – Relatore Varrone Rilevato che 1. A.A. , cittadino della Tunisia, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Pisa ha rigettato l’opposizione del medesimo avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Pisa ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, articolo 14, e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. numero 82 del 2005, articolo 21 e 23, della L. numero 69 del 2009, articolo 45, lett. b , e del D.L. numero 179 del 2012, articolo 16 bis e undecies. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che il ricorso introduttivo del giudizio non era sottoscritto dal procuratore nè risultava che il mandato professionale fosse stato firmato in originale dalla ricorrente. In base alle norme sopra indicate infatti a parere della ricorrente sarebbe consentito firmare digitalmente il ricorso apporre la controfirma alla procura firmata anch’essa in via digitale dal cliente e depositato a mezzo raccomandata postale on-line inviata al server delle Poste italiane S.p.A. con trasmissione del file in formato PDF nativo digitale provvista di firma digitale che ne attestava l’autenticità e la riferibilità all’avvocato Gabriele Amodeo. 2. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Considerato che 1. Il ricorso è infondato. La procura, ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., comma 3, può essere conferita su un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Tuttavia, lo stesso ricorrente evidenzia che il legislatore ancora non ha precisato le modalità di utilizzo della firma digitale a distanza da parte del cliente. Egli tuttavia ritiene che sia comunque possibile depositare nel processo una procura alle liti con firma digitale del ricorrente. Egli, inoltre, ritiene che sia anche possibile effettuare il deposito degli atti mediante una raccomandata postale on line inviata al server delle poste italiane. Il collegio rileva, in primo luogo, che il ricorrente non precisa come sia avvenuta la firma del cliente, se in via digitale presso lo studio dell’avvocato o se, sempre in via digitale, mediante invio per posta elettronica certificata del documento informatico. In ogni caso è assorbente rilevare che, nel processo dinanzi al giudice di pace, per espressa disposizione del D.Lgs. numero 179 del 2012, articolo 16-bis, comma 6, non è ammesso il deposito telematico degli atti. Infatti, a prescindere dalla validità o meno della procura alle liti, ciò che non è certamente ammissibile nella specie è il deposito telematico del ricorso al giudice di pace mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane. Ai sensi del D.L. numero 172 del 2012, articolo 16 bis, citato comma 6 il deposito telematico degli atti è consentito o è obbligatorio a partire dall’adozione della normativa tecnica necessaria. Il suddetto comma 6 recita così Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati . Questa Corte ha già affermato a Sezioni Unite che Nel giudizio di legittimità, il deposito del ricorso non può aver luogo mediante trasmissione per posta elettronica certificata, ai sensi del D.L. numero 179 del 2012, articolo 16 bis conv., con modif., dalla L. numero 221 del 2012, atteso che l’operatività della disciplina del processo telematico resta attualmente limitata, ai sensi del D.M. 19 gennaio 2016, alle sole comunicazioni e notificazioni effettuate dalle cancellerie delle sezioni civili, non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dal citato articolo 16 bis, comma 6 il quale, previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, fa decorrere il termine per l’applicabilità, agli uffici giudiziari diversi dai tribunali, della disciplina dettata dai primi quattro commi della medesima disposizione Sez. U, Ord. numero 6074 del 2020 . Allo stesso modo deve osservarsi che anche il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudici di pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane, non essendo per tali uffici intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione. In conclusione, nel giudizio dinanzi al giudice di pace non è ancora efficace la disciplina del processo telematico, sicché è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. numero 53 del 1994, articolo 6 e articolo 9, commi 1 bis e 1 ter. Sez. U, Sent. numero 10266 del 2018 . Peraltro, il ricorrente fa riferimento a disposizioni del codice di procedura penale e alla disciplina per la notifica telematica degli atti che non può applicarsi al deposito telematico degli stessi. 3. Il ricorso per i motivi esposti deve essere rigettato. Nulla è dovuto sulle spese non avendo svolto attività difensiva il Ministero dell’interno. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.