Spese legali incassate ma il difensore rimane a bocca asciutta: niente appropriazione indebita

Il giudice liquida le spese legali al termine di una causa civile e la parte vincitrice non paga l'avvocato. L'appropriazione indebita non si configura perché la somma è del cliente e non dell'avvocato.

La somma ricevuta come liquidazione delle spese legali non è vincolata in favore del difensore. Il cliente può liberamente disporne senza che gli venga contestato il reato di appropriazione indebita. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 25344/2011 depositata il 24 giugno, ha confermato quanto già deciso dai giudici di merito.La fattispecie. Al termine di un procedimento civile, il giudice aveva liquidato le spese legali a favore del vincitore della causa, quest'ultimo però, si rifiutava di consegnare tale somma al proprio avvocato. Si apre così un procedimento penale che, dopo l'assoluzione del cliente - sia in primo che in secondo grado - dal reato di appropriazione indebita, arriva, tramite il ricorso del Procuratore Generale, davanti ai giudici della Corte di Cassazione.La somma relativa alle spese legali, attribuita dal giudice a chi ha vinto la causa, non appartiene all'avvocato. I giudici con l'ermellino, smentendo quanto sostenuto dal PG, sostengono che le spese legali liquidate dal giudice di merito non sono detenute dal cliente nomine alieno, pertanto, trattenere tali somme non configura il reato di appropriazione indebita articolo 646 c.p. .Il cliente è libero di dare alla somma ricevuta la destinazione che più gli aggrada. La somma richiesta dall'avvocato può essere, ipoteticamente, minore o maggiore a quella liquidata dal giudice, ma un conto è richiedere una somma ritenuta congrua a titolo di parcella e altro discorso è accampare diritti, inesistenti anche a parere della S.C., su quanto stabilito in giudizio a titolo di rimborso delle spese legali.Il legale può farsi pagare dal cliente o dal soccombente, ma indipendentemente dalla liquidazione che il giudice effettua in sentenza. In conclusione, anche per la Corte Suprema, non commette il reato di appropriazione indebita la parte vincitrice di una causa civile - a cui favore il giudice abbia liquidato una somma a titolo di spese legali - che si rifiuti di consegnarla al proprio avvocato che reclami come propria la suddetta somma .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 25 maggio - 24 giugno 2011, numero 25344Presidente Sirena - Relatore RagoFattop.1. Con sentenza del 81712010, la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza pronunciata in data 21/01/2008 con la quale il Tribunale della medesima città aveva assolto G.A. dal reato di cui all'articolo 646 c.p. per essersi appropriato indebitamente della somma di Euro 16.710,00 percepita al solo scopo di corrisponderla al suo legale avv. N L. ed in realtà mai consegnata .p.2. Avverso la suddetta sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'articolo 646 c.p Sostiene, infatti, il ricorrente che le somme liquidate dal giudice in favore del difensore sono detenute dalla parte vincitrice nomine alieno, con la conseguenza che, mutare ad opera della parte vincitrice in giudizio la destinazione delle somme liquidate dal giudice in sentenza trattenendole per sé, costituisce un comportamento appropriativo che integra gli estremi della condotta descritta nell'articolo 646 c.p Dirittop.3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.Il fatto che ha dato origine al presente procedimento penale e pacifico all'esito di un giudizio civile al G., assistito dall'avv.to N L., veniva liquidata la somma di Euro 16.710,00 a titolo di competenze legali. Il G., però, non pagava l'avv.to L Da qui il processo.In punto di diritto, è appena il caso di rammentare che i requisiti giuridici perché possa ritenersi configurabile il reato di cui all'articolo 646 c.p. sono i seguenti a l'appartenenza dei beni oggetto di appropriazione, ad un terzo in virtù di un titolo giuridico b il possesso legittimo dei suddetti beni da parte del terzo c la volontà di interversione del possesso, la qual cosa si verifica quando il possessore effettua e rende esplicito al proprietario del bene, l'interversione del possesso ossia la sua volontà di non restituire più il bene del quale ha il possesso d l'ingiusto profitto.Infatti, la ratio dell'articolo 646 c.p. deve essere individuata nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della res, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso della stessa Cass. 11628/1989 riv 182001.Tanto premesso in diritto, occorre quindi verificare a se la somma liquidata dal giudice a favore del G. fosse o meno di proprietà dell'avv.to L. b se il G. la possedeva in virtù di un qualche legittimo titolo di possesso e, quindi, se effettuò l'interversione. La risposta ai suddetti quesiti discende dalla disamina del rapporto che lega il cliente all'avvocato.In proposito è indiscusso che il suddetto rapporto ha alla base un rapporto di mandato professionale a seguito del quale il professionista ha il diritto di pretendere il pagamento della prestazione. Il pagamento della suddetta prestazione costituisce, quindi, a carico del cliente, un obbligo che discende dall'interno rapporto di mandato essendo regolamentato dalle pattuizioni che le parti hanno stabilito in ordine al quantum ed alle modalità.Nell'ipotesi, poi, di una causa civile, le modalità con le quali il professionista può farsi pagare sono due 1 direttamente dal cliente ed indipendentemente dalla liquidazione che il giudice effettua in sentenza 2 direttamente dalla parte soccombente è l'ipotesi espressamente prevista dall'articolo 93 c.p.c. che disciplina la fattispecie, appunto, della distrazione delle spese. Nel caso in esame, è pacifico che la somma in questione venne liquidata a favore non dell'avv. L. ma direttamente a favore del G. in quanto parte vincitrice a titolo di spese.È chiaro, pertanto, che quella somma era di sua esclusiva proprietà ed alla stessa il G. era libero di dare la destinazione che più gli aggradava pur essendo tenuto al pagamento della parcella dell'avv.to L Costui, quindi, non poteva su di essa accampare alcun diritto potendo solo richiedere la somma ritenuta congrua a titolo di parcella per l'opera professionale svolta, direttamente nei confronti del suo cliente, somma che avrebbe potuto essere, in ipotesi, sia minore che superiore a quella liquidata dal giudice.Erra quindi, il P.G. ricorrente quando sostiene che la somma liquidata aveva un vincolo di destinazione a favore dell'avvocato.In realtà, la somma era di proprietà esclusiva del G. essendo stata liquidata a suo favore, sicché nessuna appropriazione indebita è ipotizzabile proprio perché manca il principale presupposto giuridico ossia che la somma fosse di proprietà dell'avvocato e che il G., possedendola per un legittimo titolo, effettuò l'interversione del possesso rifiutandosi di consegnarla all'avvocato.Nel respingere pertanto il ricorso può enunciarsi il seguente principio di diritto non commette il reato di appropriazione indebita la parte vincitrice di una causa civile - a cui favore il giudice abbia liquidato una somma a titolo di spese legali - che si rifiuti di consegnarla al proprio avvocato che reclami come propria la suddetta somma .P.Q.M.Rigetta il ricorso.