Saltare uno stop è sempre grave in ogni caso

di Stefano Manzelli

di Stefano ManzelliL'autista che non si ferma ad uno stop ha sempre torto anche se il veicolo antagonista non rispetta i limiti di velocità e la strada sembra completamente libera. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. II civ., con l'ordinanza numero 6888 del 24 marzo 2011 e con la sentenza numero 7439 del 31 marzo, sez. III civ La vicenda. Un automobilista si è praticamente fermato ad un segnale di stop posizionato ad un incrocio ed è ripartito senza però accorgersi dell'arrivo di un altro veicolo lanciato ad elevata velocità con il quale è entrato in collisione. Contro il conseguente verbale redatto dai vigili urbani intervenuti sul luogo del sinistro per i rilievi di rito l'interessato ha proposto ricorso al giudice di pace e poi appello al tribunale ma senza successo. L'autista che non si ferma ad uno stop ha sempre torto. La cassazione conferma questa scelta evidenziando che l'obbligo di arrestarsi allo stop non è eliso dalla violazione di norma di comportamento anche da parte di altro veicolo avente diritto di precedenza . In pratica nonostante sia stato elevato un verbale anche a carico del soggetto antagonista per mancato controllo del proprio veicolo, resta evidente la violazione commessa dal soggetto che non ha rispettato compiutamente l'obbligo di arresto imposto dal segnale di stop. Lo stop impone sempre e comunque arrestare la marcia. Analoghe considerazioni sono state espresse anche con la sentenza numero 7439 del 31 marzo, sez. III civ. della Cassazione. Sempre in tema di ricostruzione delle modalità di un sinistro stradale e relative responsabilità il collegio ha infatti espresso un preciso parere in materia di obbligo di arresto allo stop. Specifica il collegio che questo segnale pone a carico dei conducenti dei veicolo l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli.Sempre certa la responsabilità di chi non si ferma allo stop. Ne consegue che se il giudice di merito accerti che il sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa. In pratica la responsabilità di chi omette di dare la precedenza ad un incrocio regolato con il segnale di stop è sempre certa. Diversamente per ascrivere in parte la colpa anche al veicolo antagonista andrà dimostrata in maniera concreta la sua condotta negligente che può essere rappresentata per esempio da una eccessiva velocità di guida.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 febbraio - 31 marzo 2011, numero 7439Presidente Preden - Relatore SegretoSvolgimento del processoC.M. conveniva davanti al tribunale di Teramo D.D.S. e la Norditalia Assicurazioni per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, conseguenti a sinistro stradale tra l'auto del D.D. ed il ciclomotore dell'attore.Il tribunale rigettava la domanda.La corte di appello di L'Aquila, adita dall'attore, con sentenza depositata il 22.9.2005 rigettava l'appello sul rilievo che andava affermata la responsabilità esclusiva dell'attore, che aveva invaso la corsia opposta, dove viaggiava il convenuto, e che non si era fermato allo stop.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attore, che ha anche presentato memorie.Resistono con rispettivi controricorsi sia D.D. che la Carige Assicurazioni s.p.a Motivi della decisione1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli articolo 132 e 161 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3, per non avere il giudice di appello ritenuta la nullità della sentenza di primo grado, pur in assenza della trascrizione delle conclusioni.2. Il motivo e' infondato.Infatti la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di per se motivo di nullità della sentenza occorrendo che a tal fine l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice nel senso di avere determinato o una mancata pronuncia sulle domande o sulle eccezioni oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati Cass. numero 12036/2000 .La sentenza impugnata ha rilevato correttamente che la sentenza di primo grado si e' pronunziata su tutte le questioni prospettate con le conclusioni in tema di responsabilità dell'incidente, con la conseguenza che correttamente i giudici di appello hanno rilevato che era assorbita ogni ulteriore questione sulla congruità della somma richiesta come danno.3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 2054 c.c., nonché il vizio di motivazione della sentenza in tema di ricostruzione di incidente, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 3 e 5.Il ricorrente sostiene che la corte territoriale abbia erratamente valutato le risultanze processuali ed in ogni caso che non abbia tenuto conto della presunzione di colpa di cui all'articolo 2054 c.c. gravante anche sull'altro conducente fino a prova contraria.4. Il motivo e' infondato.Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concretizza in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici Case. 2/03/2004, numero 4186 Cass. 25/02/2004, numero 3803 Cass. 30/01/2004, numero 1758 Cass. 05/04/2003, numero 5375 .Nella fattispecie il giudice di appello ha ricostruito l'incidente stradale sulla base degli accertamenti effettuati dai C.C. nonché delle deposizioni dei testi ed ha ritenuto che l'incidente si e' verificato per colpa esclusiva dell'attore che non si era arrestato al segnale di stop ed aveva invaso la corsia opposta. Il segnale di stop pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale e' da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'articolo 2054 cod. civ., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità cfr. Cass. numero 4055/2009 .L'incidente si e' verificato ben all'interno della corsia di marcia del D.D. e non in quella dell'attore, il quale non si era arrestato al segnale di stop e non aveva dato la precedenza all'auto antagonista.Trattasi di valutazione fattuale, che rientra negli esclusivi poteri del giudice di merito mentre la censura sul punto si risolve in una diversa lettura delle risultanze processuali, che non può essere effettuata da questa corte di legittimità.5. Il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.P.Q.M.Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti e liquidate per ciascuno in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00, per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 5 novembre 2010 - 24 marzo 2011, numero 6888Presidente settimj - Relatore De ChiaraPremesso in fatto1. - Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo, in accoglimento dell'appello del Comune di Seriate, ha respinto l'opposizione proposta dalla Dott.ssa M.P.Z. a verbale di accertamento della violazione dell'articolo 145 C.d.S., commi 5 e 10 omissione di arresto allo stop .Il Tribunale ha osservato a che non sussisteva contraddizione tra il verbale di accertamento e il rapporto redatti dalla Polizia Locale semplicemente, nel secondo si' dava atto di una ulteriore circostanza irrilevante, e cioè che la Z. si era sulle prime arrestata allo stop , ma per un tempo insufficiente ad evitare l'impatto, una volta ripresa la marcia, con altro veicolo avente diritto di precedenza b che la prova dell'illecito era basata su quanto dichiarato dall'incolpata ai verbalizzanti c che non vi era prova del dedotto stato di necessità.2. - La Dott.ssa Z. ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui l'amministrazione comunale intimata ha resistito con controricorso.Con relazione ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha ritenuto che tutti i motivi di ricorso siano da disattendere.Entrambe le parti hanno presentato memorie.Considerato in diritto3. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge. Si chiede a questa Corte di affermare che contrasta con il dovere di motivazione degli atti amministrativi, sancito dalla L. 7 agosto 1990, numero 241, articolo 3, integrare ex post la motivazione di un atto mediante le contrastanti indicazioni contenute in un secondo atto.3.1. - Il motivo - che è riferito alle asseritamente contrastanti risultanze del verbale e del rapporto della Polizia Locale - è inammissibile in quanto presuppone un fatto - il contrasto, cioè, fra i due atti - che viene invece espressamente escluso dalla sentenza impugnata sicchè sarebbe stato necessario articolare, semmai, una acconcia censura di vizio di motivazione.3. - Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la sentenza impugnata a pur affermando di basarsi sulle dichiarazioni rese dall'incolpata ai verbalizzanti, non rechi la sintesi di tali dichiarazioni b non si dia carico della circostanza, risultante dagli atti, che il veicolo con il quale si era scontrato quello della Z. sbucava a forte velocità da una curva, tanto che colei che lo guidava era stata a sua volta contravvenzionata per violazione dell'articolo 141 C.d.S., commi 2 e 11 il che confermerebbe come, al momento del primo arresto da parte della Z., quel veicolo non ci fosse e fosse comparso, invece, solo allorchè la medesima aveva ripreso la marcia.3.1. - Il motivo non può essere accolto per le seguenti ragioni.3.1.1. - Quanto alla censura sub a , va osservato che il contenuto, evidentemente autoaccusatorio, delle dichiarazioni dell'incolpata è chiaramente evincibile, per quanto necessario e sufficiente ai fini della comprensione del ragionamento del giudice, dal contesto in cui si fa ad esso riferimento.3.1.2. - La censura sub b , poi, attiene a circostanze non decisive. Infatti, l'obbligo di arrestarsi allo stop non è eliso dalla violazione di norme di comportamento anche da parte del conducente di altro veicolo avente diritto alla precedenza cfr., da ult., Cass. 8552/2009 nè può essere considerata decisiva la richiamata contestazione, al conducente dell'altro veicolo, della violazione dell'articolo 141 C.d.S., comma 2, atteso il contenuto della disposizione violata, che contempla semplicemente il dovere del conducente di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile .4. - Con il terzo motivo, denunciando violazione di legge, si chiede a questa Corte, ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., comma 1, di affermare che sussiste lo stato di necessità nel caso in cui il guidatore di un'auto, fermatasi alla barra di arresto di uno Stop e ripresa la marcia per attraversarlo, debba nuovamente arrestarsi, a causa del sopraggiungere alla propria sinistra di un'auto a forte velocità sbucata da una curva della strada di immissione .4.1. - Il motivo è inammissibile, dato che l'addebito mosso all'incolpata non era di essersi arrestata nuovamente al sopraggiungere dell'altro veicolo, ma piuttosto di non essersi arrestata prima.5. - Pertanto il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente - secondo la regola della soccombenza - alle spese processuali, liquidate in dispositivo.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.