di Marilisa Bombi
di Marilisa BombiNon c'è alcuna equivalenza tra le vittime dirette di atti terroristici e le vittime di operazioni di prevenzione o repressione degli stessi fatti. Equivalenza, invece, inserita nella sola legge numero 302 del 2000 ed ulteriormente avvalorata per i casi dubbi dalle disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata articolo 82, comma 8,L. numero 388/00 .Il caso. La Sezione, con la sentenza numero 3286/11 del 31 maggio, rileva che le norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice L. numero 206/04 prevedono all'articolo 5, comma 1, 2 e 3, l'aumento ad € 200.000 della misura massima dell'elargizione prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990 numero 302 e successive modificazioni, oltre ad uno speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, in favore di chi abbia subito o subisca un'invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice , ovvero ai loro superstiti. In tal senso, l'articolo 1, comma 1, della citata legge numero 302 del 1990 e successive modifiche si riferisce testualmente alle vittime di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico .Peraltro, il comma 3 dello stesso articolo 1 della legge numero 302 del 1990 prevede che l'elargizione del comma 1 sia corrisposta anche alla vittime di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai comma 1 e 2, quest'ultimo riguardante le vittime di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di tipo mafioso. Stesso trattamento per le vittime del terrorismo e quelle della criminalità organizzata. Un tanto è stato ribadito dall'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000 numero 388, sia al sesto comma, il quale dispone che per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata si applichino le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli per fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima, sia all'ottavo, secondo cui la legge numero 302 del 1990 si applica anche in presenza di effetti causati da attività di tutela svolte dai Corpi dello Stato in relazione al rischio dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della stessa legge e le vittime del dovere ? Il comma 3 dell'articolo 1 della legge numero 302 del 1990 non è oggetto di richiamo da parte dell'articolo 5 della legge numero 206 del 2004. Ne consegue che l'equiparazione tra le c.d. vittime del dovere e le vittime di atti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico o delle stragi di analoga matrice opera con riguardo ai benefici previsti direttamente dalla legge numero 302 del 1990 e non anche a quelli previsti dalla legge numero 206 del 2004. In altri termini, il previsto conguaglio con le elargizioni già erogate - non diversamente dallo speciale assegno vitalizio - di cui all'articolo 5 della legge numero 206 del 2004 compete esclusivamente in favore delle vittime di atti di terrorismo o eversione o stragi, e non anche ai soggetti rientranti più ampio contesto delle vittime del dovere e dunque non rappresenta un mero strumento di riliquidazione dei benefici comunque già concessi.D'altro canto, se è vero che l'articolo 1, comma 563, della sopravvenuta legge 23 dicembre 2005 numero 266, nel chiarire quali soggetti devono intendersi come vittime del dovere , vi include, tra le altre ipotesi, le vittime per effetto di lesioni conseguenti ad eventi verificatisi nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, è altresì vero che il precedente comma 562 comprova che, anche in epoca successiva all'emissione del decreto di cui qui si discute, la pretesa equiparazione era solo tendenziale e non automatica, laddove viene definita progressiva l'estensione a tutte le vittime del dovere dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, distinguendo peraltro nell'ambito di tale ultima categoria.La norma riguarda solo i soggetti a cui è si rivolge. Il Collegio, quindi, rileva che la ricostruzione della riportata normativa effettuata dal primo giudice non può essere condivisa. In particolare, è errata l'affermazione del medesimo secondo cui le disposizioni dell'articolo 5 della legge numero 206 del 2004 costituiscano un insieme organico con quelle previgenti in tema di benefici in favore delle 'vittime del dovere', intese queste senza una particolare distinzione in funzione degli specifici eventi che possano averle determinate . Oltre a quanto esposto innanzi, è invece chiaro come la ripetuta legge riguardi solo ed esclusivamente i particolari soggetti in favore dei quali è testualmente diretta, ossia le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice nonché i loro superstiti, avendone in tal modo differenziato, anche per gli eventi verificatisi in passato, il trattamento rispetto alle vittime del dovere ed ai loro superstiti, evidentemente in funzione dello specifico favor che il legislatore ha voluto attribuire alla prima categoria, senza rimettere in discussione, allo stato, il trattamento riservato alla seconda.