di Fabio Valerini
di Fabio Valerini *La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 11311/11, emessa il 23 maggio, ha avuto modo di pronunciarsi con riferimento ad un'opposizione al precetto notificato al socio accomandatario di una società in accomandita semplice, ma fondato su una sentenza di condanna emessa nei confronti della società.Il caso. Un creditore, nonostante avesse ottenuto una sentenza di condanna nei confronti di una società in accomandita semplice, non era riuscito a soddisfare il proprio credito nei confronti della società stessa. Aveva, quindi, agito nei confronti del socio accomandatario che, però, si oppose al precetto articolando sei motivi, consistenti nella carenza di condanna nei confronti suoi propri, trattandosi di sentenze contro la società in accomandita semplice nella mancata previa notifica della sentenza del tribunale nella carenza di previa escussione del patrimonio sociale nel difetto di mandato in capo al procuratore che aveva intimato il precetto la mancata estensione della procura alla fase esecutiva nella prescrizione del debito e l'eccessività del precetto .Sentenza di condanna contro la s.a.s. ed esecuzione contro il socio accomandatario è ammissibile? Mentre in primo grado la sezione distaccata di Campi Salentina del Tribunale di Lecce accolse il primo motivo di opposizione e, cioè, la carenza di titolo nei confronti del socio accomandatario , la Corte di appello dichiarò la nullità del precetto per carenza di valido mandato ad agire del difensore del creditore procedente nei confronti del socio accomandatario. Ed infatti, per la corte territoriale la procura conferita dal creditore al legale, a margine dell'atto di citazione contenente la domanda di condanna della società, non avrebbe potuto consentire al legale, quale sottoscrittore del precetto, di intimare il pagamento anche al socio accomandatario, stante l'insuperabile diversità tra destinatario della condanna e dell'intimazione del pagamento.La procura alle liti per la cognizione si estende anche all'esecuzione. Orbene, la Suprema Corte muove la propria argomentazione ricordando il principio generale in base al quale il mandato conferito per il giudizio di cognizione si estende normalmente anche alla fase esecutiva, vale a dire alle azioni esecutive necessarie per conseguire l'oggetto della condanna che eventualmente si ottenesse con l'accoglimento della domanda cui si riferisce il mandato stesso .Ne deriva che, in mancanza di espressa limitazione - e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore medesimo si estendono ad ogni stato e grado del procedimento , la procura alle liti attribuisce al difensore lo ius postulandi anche per il giudizio di esecuzione.Ond'è che il difensore è abilitato, ovviamente, anche al compimento di quell'atto di precetto che, dovendo ex articolo 479 c.p.c. essere preventivamente notificato, rappresenta la condicio sine qua non del processo esecutivo.La condanna della società di persone è titolo anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Peraltro, la circostanza che il mandato alle liti fosse stato attribuito per agire nei confronti della società in accomandita semplice non impedisce che il difensore possa agire - senza necessità di un nuovo mandato - anche nei confronti del socio accomandatario. Ed infatti, la Suprema Corte ricorda che non v'è dubbio che la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che secondo l'articolo 477 cod. proc. Civ. consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato .* Assegnista di diritto processuale civile nell'Università di PisaSullo stesso argomento, leggi anche Il decreto ingiuntivo è opponibile al socio della s.numero c., di F. Valerini, DirittoeGiustizi@ 2 aprile 2010
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 aprile - 23 maggio 2011, numero 11311Presidente Trifone - Relatore De StefanoSvolgimento del processo1.1. D. F. V. si oppose, con atto del 2.4.02, al precetto di pagamento che le parti indicano in data 26.3.02 per L. 47.299.434 intimatogli da E. C. in forza di precedenti sentenze nnumero 151/94 della Corte di Appello di Lecce e 1286/87 del Tribunale di quella città, proponendo almeno sei questioni la carenza di condanna nei confronti suoi propri, trattandosi di sentenze contro la Vernar sas la mancata previa notifica della sentenza del tribunale la carenza di previa escussione del patrimonio sociale il difetto di mandato in capo al procuratore che aveva intimato il precetto la mancata estensione della procura alla fase esecutiva la prescrizione del debito e l'eccessività del preteso.1.2. L'opposto, costituendosi dedusse l'estensione al socio accomandatario V. sia del titolo conseguito contro la s.a.s. che del mandato anche alla fase esecutiva negò la necessità della notifica della sentenza del tribunale, siccome assorbita da quella di appello addusse di avere previamente ma vanamente escusso il patrimonio sociale eccepì la tardività delle doglianze di difetto di mandato in capo al procuratore o di non estensione del mandato alla fase esecutiva contestò l'eccepita prescrizione proclamò la corrispondenza del precettato a quanto risultante dal titolo comunque ed in via subordinata dispiegò domanda riconvenzionale per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme come liquidate nelle azionate sentenze.1.3. L'adito giudice della sezione distaccata di Campi Salentina del Tribunale di Lecce, con sentenza 29.1.04, accolse il primo motivo di opposizione - incentrato sulla carenza di titolo esecutivo - e dichiarò assorbiti gli altri.1.4. Il C. propose appello con atto 2.3.04, cui resistette il V., dapprima eccependone l'inammissibilità, ma poi riproponendo con appello incidentale gli altri motivi di opposizione che erano stati dichiarati assorbiti dal primo giudice.2. La Corte di appello salentina, con sentenza numero 636/06, pubbl. il 25.9.06 2.1. ritenne correttamente dispiegato l'appello, avendo il primo giudice accolto, tra tutti i motivi di opposizione, uno che doveva qualificarsi come opposizione ad esecuzione 2.2. senza esaminare l'appello principale, ritenendosi competente sui motivi di appello incidentale ritenuti ritualmente riproposti dall'opponente, qualificò tempestivo quello di carenza di valido mandato ad agire nei confronti del V.o e lo ritenne fondato nel merito in quanto la procura conferita dal C. al suo difensore avv. S. P. a margine dell'atto di citazione a suo tempo notificato alla Vernar s.a.s., contenente la domanda di condanna di quest'ultima società, non avrebbe potuto consentire a detto legale, quale sottoscrittore del precetto, di intimare, quale rappresentante e difensore del C., il pagamento anche al V., per l'insuperabile diversità tra destinatario della condanna e dell'intimazione del pagamento 2.3. rilevò l'inammissibilità del motivo di appello principale sull'omesso esame della domanda riconvenzionale subordinata di condanna del V. direttamente ed in proprio al pagamento di una somma pari a quella già oggetto della condanna nei confronti della s.a.s., ritenendo preclusa dalla riscontrata nullità del precetto ogni ulteriore indagine sulla sussistenza dell'obbligazione del V. quale accomandatario e comunque reputando la domanda carente di causa petendi, siccome limitata all'allegazione della qualità di accomandatario 2.4. dichiarò la nullità del precetto e degli atti esecutivi successivi, nonché inammissibile ed assorbito l'appello principale, nonché la domanda riconvenzionale dispiegata dall'opposto in prime cure, con compensazione delle spese del grado.3. Avverso tale sentenza, notificata il 2.10.06, propone ricorso per cassazione il C., affidandosi a due complessi motivi, articolati il primo su quattro ed il secondo su sei profili distinti resiste con controricorso il V. ed alla pubblica udienza del 15.4.11, nessuna delle parti avendo presentato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., compare per la discussione il solo procuratore del controricorrente.Motivi della decisione4. Il ricorrente formula i seguenti motivi 4.1. contestando la ratio decidendi di inesistenza di valido mandato a procedere esecutivamente 4.1.1. si duole in primo luogo motivo 1.A di violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 83, 125, 480, 491 c.p.c. e 1387 e 1392 c.c. , perché il precetto non è atto del giudizio e, avendo natura sostanziale, la procura ad esso relativa non è necessaria e comunque può intervenire anche successivamente alla sua formazione, cosa avvenuta con la costituzione a margine della comparsa di costituzione contenente la domanda riconvenzionale e formula il seguente quesito se, ai fini della validità esclusivamente del precetto, sia necessario il conferimento di preventiva procura all'avvocato che lo intimi per il creditore 4.1.2. si duole poi motivo 1.B di violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 83, 125, 480 c.p.c. e 1387 e 1389 c.c. , perché comunque, per la vista natura sostanziale del precetto, era possibile la ratifica, avutasi con il richiamato mandato a margine della comparsa di costituzione e formula il seguente quesito se, per il precetto, il potere rappresentativo all'avvocato intimante possa essere conferito dopo la notifica dell'atto o comunque oggetto di ratifica dell'interessato ex articolo 1399 c.c. 4.1.3. lamenta, ancora motivo 1.C , violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 83, 125, 159 c.p.c. e 1367, 1708 e 2313 c.c. , perché il mandato sussisteva comunque in base a quello conferito per il giudizio di merito contro la società, da intendersi esteso a tutte le azioni esecutive tendenti a conseguire il pagamento eventualmente conseguitone e formula il seguente quesito se il mandato conferito al difensore per agire in via esecutiva contro una società di persone consenta l'esperimento dell'azione anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili 4.1.4. adduce infine motivo 1.D un vizio di motivazione in riferimento al precedente motivo 1.C ed agli articolo 132 co. 1 numero 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. c.p.c. , relativamente all'esistenza di un mandato ad agire esecutivamente anche nei confronti del socio accomandatario ed al ruolo della procura conferita successivamente ma non formula il momento di riepilogo o sintesi prescritto dall'articolo 366-bis cpv. c.p.c. 4.2. contestando altresì il rigetto del motivo di appello relativo alla disattesa riconvenzionale 4.2.1. si duole motivo 2.A della nullità della sentenza articolo 112 e 132 numero 4 c.p.c., 118 co. 1 e 2 disp. att. c.p.c. , concludendo con il quesito seguente se sia o meno nulla la sentenza che pur contenendo una motivazione ometta di indicare gli elementi di fatto e/o di diritto che sorreggono la motivazione stessa 4.2.2. si duole motivo 2.B di vizio di motivazione, riferito alla valutazione di inammissibilità della riconvenzionale come conseguenza della nullità del precetto ma non formula il momento di sintesi o di riepilogo prescritto dall'articolo 366-bis cpv. c.p.c. 4.2.3. si duole motivo 2.C di violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 36 e 112 c.p.c. , per l'autonomia della riconvenzionale e la necessità di esaminarla sol che sia rituale, concludendo con il seguente quesito se la ritenuta nullità del precetto, nel relativo giudizio di opposizione, precluda l'esame della riconvenzionale prodotta dall'opposto nello stesso giudizio al fine della costituzione o sostituzione del titolo 4.2.4. si duole motivo 2.D di violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 163 numero 3 e 4 c.p.c. , in quanto il giudice avrebbe potuto e dovuto ricavare la causa petendi dal contesto della domanda, concludendo con il seguente quesito se competa al giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa ritenuti nell'insieme delle circostanze di fatto risultanti dalla domanda 4.2.5. si duole motivo 2. E della nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'articolo 163 numero 3 e 4 e 164 co. 4 e 5 c.p.c. , per l'omessa concessione di termine per l'integrazione della domanda riconvenzionale ritenuta carente, concludendo con il seguente quesito se il giudice di appello che giudichi come giudice di primo grado sia o meno tenuto, rilevata la carenza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda o il titolo della stessa, a concedere i termini di cui all'articolo 164 co. 5 c.p.c., per integrare la domanda 4.2.6. si duole infine motivo 2.F della nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'articolo 183 co. 3 c.p.c. , in quanto la decisione sulla riconvenzionale era intervenuta sulla base di due questioni non sottoposte al contraddittorio e conclude con il seguente quesito se sia nulla o meno la sentenza nella quale, rilevate d'ufficio questioni non dedotte dalle parti, poste a fondamento della decisione, il giudice abbia omesso di sottoporle alle stesse ai fini della ritualità del contraddittorio.5. Il V. ha, con il controricorso 5.1. eccepito l'inammissibilità per novità e comunque l'infondatezza del motivo sub 1.A 5.2. eccepito la novità e la non pertinenza della censura di cui al motivo sub 1.B 5.3. sostenuto l'infondatezza del motivo sub 1.C, comunque per la non estensibilità del titolo conseguito contro la società anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile 5.4. negato la fondatezza del motivo sub 1.D, per la presenza di adeguata e congrua motivazione 5.5. contestato la fondatezza dei motivi sub 2.A e 2.B, per l'equivocità e l'invalidità di formulazione della riconvenzionale, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità 5.6. lamentato l'inammissibilità del motivo sub 2.B, perché privo del prescritto quesito 5.7. ritenuto assorbito il motivo sub 2.C, per il carattere preclusivo di ogni altra questione tipico dell'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi 5.8. negato la fondatezza dei motivi sub 2.D e 2.E, lamentandone il carattere tautologico 5.9. contestato la fondatezza del motivo sub 2.F, ritenendo non riferito l'obbligo di provocare previamente il contraddittorio agli errori della parte che ha formulato la domanda.6. Ritiene questa Corte che - potendo tralasciarsi la questione della legittimità dell'unitaria impugnazione con appello di una pronuncia anteriore al 1.3.06 su di una domanda che ha sviluppato anche motivi di opposizione agli atti esecutivi, benché questi siano stati ritenuti assorbiti e l'accoglimento abbia riguardato un motivo di opposizione all'esecuzione - sia preliminare e decisivo l'esame del motivo riassunto al punto 4.1.3 ed indicato come motivo 1.C dal ricorrente 6.1. per principio generale il mandato conferito per il giudizio di cognizione si estende normalmente anche alla fase esecutiva, vale a dire alle azioni esecutive necessarie per conseguire l'oggetto della condanna che eventualmente si ottenesse con l'accoglimento della domanda cui si riferisce il mandato stesso 6.1.1. la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non soltanto al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche dell'attuazione concreta del comando giurisdizionale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte al comando conseguentemente detta procura, in mancanza di espressa limitazione - e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore medesimo si estendono ad ogni stato e grado del procedimento - attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione Cass. 5 aprile 2003, numero 5368 Cass. 14 dicembre 2007, numero 26296 Cass. 29 settembre 2009, numero 20827 6.1.2. tanto deriva dalla natura e dalla funzione del processo esecutivo e comunque dai rapporti tra questo ed il precedente giudizio di cognitivo, rispetto al quale, in caso di formazione di titolo esecutivo giudiziale, il primo mantiene una funzione servente o di necessario complemento 6.1.3. consegue pertanto all'applicazione di criteri di giudizio logici prima ancora che giuridici che colui il quale agisce in giudizio conferendo il relativo potere ad un difensore normalmente attribuisce a questi ogni facoltà per conseguire il bene della vita avuto di mira con il giudizio di cognizione e, proprio perché si tratta di una conseguenza normale, resta escluso da tale estensione beninteso il caso - che però qui con tutta evidenza non ricorre - di una positiva ed esplicita limitazione letterale del mandato stesso alla sola fase cognitiva 6.2. per principio altrettanto generale, poi 6.2.1. la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'articolo 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato Cass. 14 giugno 1999, numero 5884 Cass. 17 gennaio 2003, numero 613 Cass. 6 ottobre 2004, numero 19946 Cass. 16 gennaio 2009, numero 1040 6.2.2. un tale approdo esegetico può confermarsi, del resto Cass. 24 marzo 2011, numero 6734 , alla stregua della considerazione dell'imperfetta soggettività giuridica delle società di persone, che si risolve e sostanzialmente si identifica in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi e dei creditori soltanto dal fragile diaframma della sussidiarietà della loro responsabilità rispetto a quella del patrimonio sociale sicché, in considerazione della normale coincidenza della pienezza del potere di gestione e della responsabilità illimitata in capo a ciascuno dei soci di società di persone, i debiti della prima finiscono col risolversi in quelli dei secondi ne consegue ulteriormente che, per l'interesse e la legittimazione da riconoscersi a questi ultimi, avverso ed in vista del loro riconoscimento giudiziale essi hanno uno specifico onere appunto personale di preventiva reazione 6.2.3. può pertanto concludersi nel senso che, per la struttura delle società personali, il debito della società resta essenzialmente un debito che fa capo anche al singolo socio 6.3. benché il precetto sia un atto di natura squisitamente sostanziale, anche in questo caso secondo criteri di giudizio logici prima che giuridici può affermarsi che il mandato per la fase esecutiva si estende anche agli indispensabili atti preliminari o prodromici di quest'ultima, quale appunto il precetto e sempre escluso il caso - che neppure, con tutta evidenza, ricorre nel caso di specie - in cui risulti in modo chiaro una volontà di limitare la rappresentanza 6.4. l'estensione immediata del titolo esecutivo anche ai soci illimitatamente responsabili comporta quindi come altrettanto normale la possibilità di agire contro questi ultimi, nonostante essi non siano espressamente menzionati dal tenore testuale di quello e pertanto l'esecuzione contro di loro è una conseguenza obiettivamente riconducibile al novero delle facoltà suscettibili di essere conferite con il mandato ad agire contro la società 6.5. dalla congiunta applicazione dei principi finora illustrati può allora concludersi nel senso che il mandato ad agire contro la società di persone comprende implicitamente il potere di agire in via esecutiva, come pure di intimare il preventivo precetto, per conseguire l'oggetto della condanna nei confronti di tutti coloro cui sia opponibile il titolo.7. Tanto comporta la valutazione di erroneità sia dell'opposta conclusione cui perviene la Corte salentina che di quella cui era pervenuto il primo giudice e l'assorbimento di ogni altro motivo di ricorso e la gravata sentenza va quindi cassata.8. Tuttavia, la presenza di motivi ritenuti assorbiti tanto dal primo che dai secondi giudici 8.1. da un lato, impone il rinvio alla medesima Corte territoriale, ma in diversa composizione, che - oltre a regolare le spese anche dell'intero processo, comprese quelle del giudizio di legittimità - si atterrà, prima di esaminare gli altri motivi di opposizione eventualmente riproposti e diversi da quelli qui soli decisi, al seguente principio di diritto poiché il titolo esecutivo conseguito nei confronti di una società di persone abilita il creditore ad agire direttamente in via esecutiva anche contro i soci illimitatamente responsabili, il mandato ad litem conferito dal primo per il giudizio di cognizione con al società si estende anche al precetto intimato nei confronti di uno di detti soci 8.2. dall'altro, comporta la devoluzione al giudice di rinvio - perfino in assenza di specifico ricorso incidentale condizionato giurisprudenza ormai costante Cass. 10 dicembre 2009, numero 25821, oppure Cass. 25 maggio 2010, numero 12728 - delle domande od eccezioni che la parte già vittoriosa nel grado concluso con la sentenza cassata abbia fino a quel momento proposto, potendo essa riproporre nel giudizio di rinvio quelle non accolte dal giudice del merito, rispetto alle quali siano state pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate col ricorso principale e ritenute poi fondate ai fini della cassazione.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione per l'effetto, cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.