Atto d’appello incompleto: non è nullo se si comprende il contenuto

L’esame del contenuto dell’atto di appello carente di alcune pagine e tempestivamente notificato alla controparte deve avvenire in concreto. Tale esame risulta indefettibilmente dovuto, in quanto alla luce del vizio denunciato carente esposizione dei fatti è necessario verificare in concreto se l’atto abbia raggiunto ai sensi dell’articolo 156, secondo comma, c.p.c., lo scopo di porre la controparte a conoscenza, in ossequio al principio di specificità articolo 342 c.p.c. , dei motivi di appello, al fine di esercitare compitamente il proprio diritto intangibile di difesa.

La Cassazione, con la sentenza numero 11977/13 depositata il 16 maggio, affronta il tema dei requisiti essenziali dell’atto di appello. Come noto, l’articolo 163, terzo comma, numero 4, c.p.c. richiede tra gli elementi dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado «l’esposizione dei datti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni». Gli fa eco l’articolo 164, quarto comma, c.p.c., che commina la sanzione della nullità dell’atto di citazione qualora mancante dell’esposizione dei fatti. L’invalidità è rilevabile d’ufficio e può essere sanata, con effetto ex nunc, mediante l’ordine di integrazione dell’atto, nell’ipotesi in cui il convenuto si sia spontaneamente costituito, o con la rinnovazione della notificazione dell’atto nella sua integralità. Restano ferme, tuttavia, le decadenze già maturate, diversamente a ciò che accade per i vizi relativi alla vocatio in ius che sono sanabili ex tunc. Tale sistema della nullità trova applicazione, ai sensi dell’articolo 359 c.p.c., anche nei giudizi d’appello perché del tutto compatibile con la struttura e la funzione di siffatto procedimento. È in tal modo che la previsione del citato articolo 164, numero 4, c.p.c., deve essere coordinata in via sistematica con l’articolo 342 c.p.c. che prescrive alla parte appellante di esporre i fatti e i motivi di diritto posti a base della domanda. Il fatto. Una parte proponeva gravame avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata condannata a pagare in favore dell’altra un contributo per il mantenimento del figlio naturale. La Corte d’Appello respingeva la domanda dichiarando inammissibile l’appello spiegato. A sostegno della propria decisione, la Corte affermava che l’atto di appello originariamente notificato alla controparte era stato incompleto per mancanza di due pagine corrispondente alla parte iniziale della trattazione dei motivi. Ne era conseguito l’ordine di rinnovazione della citazione in forma completa, con conseguente adempimento dell’appellante. La notificazione dell’atto integrato avveniva, però, oltre quello che era il termine annuale di decadenza previsto - ratione temporis – all’articolo 326 c.p.c Dalla circostanza che la rinnovazione sul punto ha efficacia ex nunc, conseguiva la declaratoria di inammissibilità dell’atto di impugnazione con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Avverso tale decisione viene spiegato ricorso per cassazione. La carenza deve essere grave? Con riferimento all’effettivo difetto di specificità dei motivi d’appello, il ricorrente sostiene che la funzione sanante dell’articolo 164 c.p.c. non ha effetto solo quando non sia consentita neanche la valutazione sommaria delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda. In altri termini, la carenza deve essere talmente grave da incidere in modo radicale sulla specificità dei motivi. Deve essere svolta una valutazione sull’incidenza negativa nel corpo dell’atto delle pagine mancanti. Gli Ermellini ritengono fondato il ricorso. A tal riguardo precisano che l’esame dell’atto d’appello, relativamente ai fatti ed ai motivi posti a sua base, deve avvenire in concreto, non trattandosi, così come per la vocatio in jus, di requisiti solo formali dell’atto. Contrariamente, nel caso in esame, la decisione dei giudici di seconde cure è conseguita solamente dal rilievo della tardiva rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione, nonostante questa fosse stata avviata entro il termine concesso nell’ordinanza dalla Corte d’Appello. Non è stata così effettuata una valutazione puntuale ed effettiva sull’incidenza negativa nel corpo dell’atto delle pagine mancanti. Concludendo. D’altra parte dalla lettura della parte dell’atto d’appello, pur mancante di due pagine, si evince agevolmente ed in modo non incompleto l’esposizione dei fatti, ed in particolar modo, le ragioni dell’impugnazione della sentenza di primo grado. È così che l’atto, nonostante il vizio denunciato, ha raggiunto ai sensi dell’articolo 156, secondo comma, c.p.c., lo scopo di porre comunque la controparte a conoscenza dei motivi d’appello. Ciò in ossequio ai principi che sottendono il giusto processo in base al quale la violazione delle norme processuali non può essere meramente formale, ma deve determinare un vulnus effettivo al diritto di difesa.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 febbraio – 16 maggio 2013, numero 11977 Presidente Vitrone – Relatore Acierno Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Roma, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da V J. , avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato condannato al pagamento, in favore di C L. , di un contributo per il mantenimento del figlio naturale J. . A sostegno della decisione la Corte affermava che l'atto di appello originariamente notificato alla controparte era incompleto per mancanza delle pagine 3 e 4 corrispondenti alla parte iniziale della trattazione dei motivi. Ne conseguiva l'ordine di rinnovazione della citazione in forma completa, ai sensi degli articolo 164, comma quarto e quinto e 359 cod. proc. civ. e il successivo adempimento dell'appellante. La notificazione dell'atto integrato interveniva, tuttavia, oltre il termine annuale di decadenza ratione temporis applicabile previsto dall'articolo 326 cod. proc. civ. Da tale constatazione connessa all'efficacia ex nunc della predetta rinnovazione, derivava la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione J.V. , affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso C L. . Nel primo motivo viene censurata la violazione degli articolo 2909 cod. civ. e 112 e 324 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata dichiarato l'inammissibilità dell'appello in contraddizione con l'ordinanza con la quale era stata disposta la rinnovazione della notificazione della citazione in appello in forma completa al fine di sanare l'invalidità dell'atto introduttivo del giudizio d'impugnazione, per mancanza delle pagine 3 e 4 del medesimo. In particolare, ha osservato il ricorrente che nella specie, ai sensi dell'articolo 291 cod. proc. civ., la rinnovazione intervenuta in ossequio all'ordine del giudice e nel termine da esso assegnato doveva ritenersi produttiva di efficacia sanante ex tunc e non ex nunc come contraddittoriamente affermato nella successiva sentenza impugnata. Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto Se nel caso prospettato il giudice d'appello abbia errato nell'omettere di esaminare e motivare in relazione ai rilievi svolti dall'odierno ricorrente nella comparsa conclusionale con riguardo alla intervenuta notifica dell'ordinanza resa dalla Corte d'Appello il 17/23 maggio 2007 laddove disponendo in relazione all'articolo 291 cod. proc. civ. ha, di fatto, disposto la rinnovazione della notifica con preclusione di decadenza ex articolo 291 cod. proc. civ. nonché al fatto che nulla ha opinato né rilevato la parte appellata . Nel secondo motivo di ricorso viene censurata la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 350-359-164-327 cod. proc. civ. per non avere la Corte d'Appello ritenuto applicabile nella specie il principio stabilito nella pronuncia delle S.U. numero 11353 del 2004 secondo il quale, in mancanza di una tempestiva eccezione del convenuto e della fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione od integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, il vizio dell'editio actionis deve ritenersi sanato in virtù dell'applicazione dell'articolo 156 cod. proc. civ Inoltre viene censurata la irragionevolezza del diverso regime delle nullità relative alla vocatio in jus e all'editio actionis con particolare riferimento alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in modo incompleto e, prospettata, di conseguenza la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 164 cod. proc. civ., in correlazione all'articolo 3 Cost Nel terzo motivo viene censurato il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine al fatto decisivo consistente nell'effettiva preclusione della comprensione delle critiche e dei motivi di censure svolti nell'atto di appello in virtù dell'omessa inclusione nell'atto delle pagine mancanti 3 e 4 . Al riguardo la parte ricorrente, previa riproduzione dell'atto mancante della parte sopraindicata, osserva che dalla lettura di esso, nonostante la censurata incompletezza, il contenuto dei motivi d'appello risulta comunque del tutto chiaro, mancando nella sentenza impugnata la giustificazione della rilevanza della carenza espositiva riscontrata. In ordine logico deve essere preliminarmente affrontato il terzo motivo di ricorso relativo al vizio di omessa motivazione in ordine al vizio processuale determinativo dell'inammissibilità dell'impugnazione. L'articolo 163, terzo comma, cod. proc. civ. richiede tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, al numero 4 l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni . L'articolo 164, quarto comma sanziona con la nullità la citazione se manca l'esposizione dei fatti . Si tratta di un'invalidità rilevabile d'ufficio che può essere sanata con effetto ex nunc , mediante l'ordine d'integrazione dell'atto, nel caso in cui il convenuto sia costituito, o con la rinnovazione della notificazione dell'atto in modo completo, nella diversa ipotesi in cui il convenuto non sia costituito. Restano ferme, tuttavia, nonostante il puntuale adempimento all'ordine del giudice, le decadenze già maturate, contrariamente a ciò che si verifica per i vizi della vocatio in jus, relativi ai requisiti di cui ai numero 1, 2, 7, in ordine ai quali l'adempimento all'ordine del giudice determina la sanatoria dell'invalidità con effetto ex tunc. Il sistema dualistico della nullità e rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, fondato sugli articolo 163 e 164 cod. proc. civ., trova applicazione, ai sensi dell'articolo 359 cod. proc. civ., anche nei giudizi d'appello in quanto del tutto compatibile con la struttura e la funzione di tale procedimento. Cass. numero 17951 del 2008 . Ne consegue che, con riferimento al requisito relativo alla esposizione dei fatti la previsione contenuta nell'articolo 164 numero 4 deve essere coordinata con l'articolo 342 cod. proc. civ. che impone, anche nella versione ratione temporis applicabile vigente anteriormente all'introduzione della novella costituita dall'articolo 54, d.l. 22 giugno 2012 numero 83 convertito nella l. numero 134 del 2012 l'onere dell'esposizione sommaria dei fatti e della specificità dei motivi. Esclusivamente con riferimento all'effettivo difetto di specificità dei motivi, può, tuttavia, scattare l'inammissibilità immediata dell'impugnazione, senza che possa svolgersi la funzione sanante dell'articolo 164 cod. proc. civ. Perché si verifichi tale conseguenza è necessario, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che l'atto di appello, non consenta la valutazione neanche sommaria delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda Cass. 21746 del 2006 e/o che non siano indicate le parti della sentenza impugnata con la conseguenza che l'incertezza riguardi l'intero contenuto dell'atto Cass. 15071 del 2012 ovvero che l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi Cass.21816 del 2006 . Può invece essere astrattamente applicabile, grazie al rinvio ex articolo 359 cod. proc. civ., la sanatoria ex articolo 164, penultimo comma, cod. proc. civ. alla carenza che riguardi l'esposizione sommaria dei fatti, che non incida in modo radicalmente invalidante sulla specificità dei motivi, ancorché le prospettive di applicazione pratica di tale ipotesi siano modeste. In entrambi le evenienze risulta, tuttavia, necessario, alla luce degli orientamenti citati, il concreto esame dell'atto di appello non trattandosi, come per le nullità sanabili della vocatio in jus, di vizi derivanti da carenze relative ai requisiti formali dell'atto ancorché incidenti sul concreto esercizio del diritto di difesa ma sui requisiti strumentali e funzionali di esso. Al riguardo deve osservarsi che nella sentenza impugnata, come evidenziato nel motivo di ricorso, l'inammissibilità dell'appello, consegue esclusivamente al rilievo della tardività della rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, peraltro eseguita entro il termine concesso nell'ordinanza dalla Corte d'Appello. Né risulta, dalla lettura del controricorso e dalla puntuale ricostruzione delle fasi del procedimento contenuta nel ricorso, che una valutazione effettiva delle conseguenze delle pagine mancanti sia stata eseguita nel provvedimento endoprocessuale con il quale la rinnovazione è stata disposta, peraltro, non richiamato per relationem nella sentenza, dovendosi, altresì sottolineare, che il vizio dedotto è stato rilevato all'udienza del giorno 11 gennaio 2007, quando ancora il termine annuale di decadenza dall'impugnazione 22 gennaio 2007, pag. 5 sentenza impugnata non era decorso. La necessità che la violazione delle norme processuali non sia meramente formale ma determini un vulnus effettivo all'esercizio dei diritti costituzionali che regolano il giusto processo, oltre ad essere codificato nell'articolo 360 bis numero 2 cod. proc. civ., costituisce un principio del tutto consolidato nella più recente giurisprudenza di legittimità. Al riguardo è stato reiteratamente affermato che la denunzia di vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'articolo 360, numero 4 cod. proc. civ., non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio ex multis Cass. 6686 del 2010 4340 del 2010 . Nella specie la lettura della parte dell'atto appello mancante delle pagine 3 e 4, contenuta, in ossequio al principio dell'autosufficienza nel corpus del terzo motivo, e comunque verificata mediante l'esame dell'atto di appello, consentito in considerazione della natura processuale del vizio consente di comprendere agevolmente e in modo non incompleto l'esposizione dei fatti ed, in particolare, le ragioni delle censure rivolte alla sentenza di primo grado, svolte con ampi richiami ai fatti posti a base della sentenza di primo grado o da essa trascurati. In conclusione deve essere accolto il terzo motivo di ricorso risultando del tutto omessa la motivazione relativa all'esame concreto del contenuto dell'atto di appello carente delle pagine 3 e 4 originariamente e tempestivamente notificato. Tale esame risulta indefettibilmente dovuto, in quanto alla luce del vizio denunciato carente esposizione dei fatti è necessario verificare in concreto se l'atto abbia raggiunto ai sensi dell'articolo 156, secondo comma, cod. proc. civ., lo scopo di porre la controparte a conoscenza, in ossequio al principio di specificità articolo 342 cod. proc. civ. , dei motivi di appello, al fine di esercitare compiutamente il proprio diritto intangibile di difesa. Il primo ed il secondo motivo devono essere rigettati, atteso, rispetto al primo, che l’efficacia ex nunc della sanatoria prevista per i vizi dell'editio actionis dal quinto comma dell'articolo 164 cod. proc. civ. non può essere modificata dal contenuto di un provvedimento endoprocessuale che richiami norme processuali inapplicabili in concreto, ed in ordine al secondo che la compatibilità costituzionale del diverso regime di sanatoria previsto dalla legge per i vizi della vocatio in jus e dell'editio actionis, alla luce dell'accoglimento del terzo motivo, oltre a non essere affatto irragionevole alla luce del sistema di decadenze endoprocessuali che caratterizza il giudizio di merito, incorre nel difetto di rilevanza. P.Q.M. La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso. Rigetta i rimanenti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente procedimento. In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.