E’ inammissibile il motivo di ricorso in Cassazione svolto dal ricorrente che pur denunciando un vizio di motivazione della sentenza impugnata, finisce con il configurare una mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato da denunciare, eventualmente, come violazione di legge articolo 112 c.p.c. .
Interpretazione delle clausole contrattuali. Nel caso deciso dalla Cassazione con la sentenza numero 10236 del 2013 vengono esaminati i rapporti tra committente, impresa appaltatrice dei lavori e subappaltatore in ordine al pagamento del corrispettivo spettante a quest’ultimo. In particolare il subappaltatore incaricato dall’impresa si doleva del fatto di non aver ricevuto il pagamento di quanto dovuto per l’attività svolta, giacché l’impresa stessa era fallita. Il subappaltatore rivolgeva allora le proprie pretese nei riguardi del committente principale, reo di aver violato il contratto non avendo controllato il puntuale pagamento da parte dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore. In pratica il committente avrebbe dovuto sospendere a propria volta i pagamenti fino a che l’appaltatore non avesse saldato il subappaltatore per i lavori svolti. In realtà, tanto la Corte territoriale, quanto la Cassazione hanno analizzato nel dettaglio i contratti stipulati fra le parti e hanno chiarito che le clausole dell’accordo imponevano al committente originario di vigilare che i lavori fossero effettivamente svolti dal subappaltatore, ma non obbligava anche a controllare che i pagamenti fossero eseguiti. La censura del subappaltatore quindi non poteva sperare di conseguire alcun risultato essendo palesemente infondata. Il committente non ha controllato. In realtà in Cassazione, parte ricorrente ha cercato di «correggere il tiro» sostenendo che il committente aveva proprio omesso l’esercizio dei poteri di controllo, perché, se li avesse davvero esercitati, si sarebbe certamente accorto che l’appaltatore non stava eseguendo i pagamenti delle fatture del ricorrente queste infatti semplicemente venivano esibite al committente per dimostrare il lavoro del subappaltatore, ma non vi era prova del relativo pagamento. Il motivo di gravame sollevato nel ricorso era la violazione dell’articolo 360 numero 5 c.p.c. per “errata, insufficiente, incongrua motivazione” della sentenza di secondo grado. I Giudici di Palazzo Spada invece da un lato hanno confermato il ragionamento della Corte d’Appello circa la valutazione delle clausole contrattuali, spiegando che la motivazione addotta era “ampia, puntuale e esaustiva”, dall’altro hanno comunque giudicato inammissibile il motivo come sollevato dal ricorrente. Questi infatti, con il mutamento di prospettive sopra ricordato, ha in realtà denunciato, per la prima volta in Cassazione, una mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato articolo 112 c.p.c. , motivo da sollevare come violazione di legge e non come vizio di motivazione. L’articolo 112 c.p.c., la cui violazione comporta vizio di ultrapetizione, comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o di emettere una sentenza che non trovi corrispondenza nella domanda avanzata dall’istante. Rimane comunque salva la possibilità per il giudice di qualificare giuridicamente i fatti dedotti in causa, applicando anche norme non invocate dalle parti, e ricostruire gli avvenimenti in via autonoma alla luce delle risultanze dell’istruttoria Cass. 16809/2008 . È evidente però che tale ragione è ben distinta dal «vizio di motivazione» della sentenza e pertanto la Suprema Corte ha giudicato inammissibile il motivo in quanto non correttamente formulato dal ricorrente. Infatti il vizio di motivazione attiene alla sfera degli errori in procedendo e mira a sottoporre all’attenzione degli Ermellini la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dai giudici di appello di contro la «violazione di legge» è l’esempio tipico di errore in iudicando, cioè l’errore del giudice nell’individuazione e applicazione delle norme di diritto. Le novità introdotte dal decreto sviluppo nei rapporti committente-appaltatore-subappaltatore La sentenza offre inoltre lo spunto per ricordare brevemente le novità recentemente introdotte dall’articolo 13- ter d.l. numero 134/2012 d.l. Sviluppo . La norma, sostituendo integralmente il comma 28 dell’articolo 35 d.l. numero 223/2006, ha modificato la disciplina dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi con speciale riferimento agli aspetti fiscali. L’articolo prevede infatti che, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, conclusi da soggetti IVA e, in ogni caso, da contribuenti Ires, «l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto». L’impresa appaltatrice potrà evitare responsabilità se, prima di pagare il corrispettivo, acquisisce dal subappaltatore la documentazione attestante il corretto assolvimento degli adempimenti già scaduti e connessi al versamento dell’IVA e delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti. Il committente a sua volta deve richiedere all’appaltatore l’esibizione della documentazione di cui sopra prima di eseguire i pagamenti, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000. Le nuove disposizioni trovano peraltro applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012, mentre la certificazione, inoltre, deve essere richiesta solamente in relazione ai contratti stipulati a partire dall’11 ottobre 2012. A completamento della breve panoramica si ricordi che, sempre a tutela dei dipendenti, l’articolo 1676 c.c. prevede che «coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda». La norma si applica a tutte le tipologie di committenti anche soggetti privati senza limiti temporali per l’azione.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 marzo – 2 maggio 2013, numero 10236 Presidente Oddo – Relatore Scalisi Svolgimento del processo La società Impresa Ajelli srl., proponeva appello avverso la sentenza numero 118 del 2002, pronunciata ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc, con la quale, il Tribunale di Milano rigettava la domanda di essa appellante, avanzata nei confronti della società AEM spa, per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di lire 1.173.614.992 oltre accessori per i danni subiti in conseguenza del mancato pagamento da parte della CEI spa. dichiarata fallita e con la quale aveva stipulato un subappalto avente ad oggetto l'esecuzione in qualità di subappaltatrice di lavori di posa in opera e manutenzione della rete elettrica fondata sulla pretesa responsabilità della società AEM che, in qualità di originaria committente dei suddetti lavori appaltati dalla CEI, aveva violato tra gli altri suoi obblighi contrattuali quelli di verificare prima del pagamento dei corrispettivi CEI che quest'ultima avesse pagato alla subappaltatrice i corrispettivi del sub appalto. Si costituiva la società AEM spa resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La Corte di Appello di Milano, con sentenza numero 499 del 2006 rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio. A sostegno di questa decisione la Corte milanese osservava a che l’articolo CS 20 b delle condizioni speciali di appalto con la quale veniva richiamato l’articolo 18 comma 3 bis della legge numero 55 del 1990 obbligava l’impresa appaltatrice, nel caso in cui affidava dei lavori ad un terzo subappaltatore, a vigilare che i lavori fossero effettivamente eseguiti dal subappaltatore e di trasmettere le fatture alla committente, ma non obbligava il committente a controllare che tali pagamenti fossero effettuati e di sospendere quelli dovuti all'appaltatore nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Impresa Ajelli srl. Con ricorso affidato ad un unico e complesso motivo. La società AEM spa. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso la società Impresa Ajelli srl. La violazione dell'articolo 360 numero 5 cpc. per errata, insufficiente incongrua motivazione. Avrebbe errato la corte milanese nell'aver escluso che la condizione speciale di cui all'articolo CS 20/B del contratto di appalto intercorso tra la società AEM e la società Impresa Ajelli ponesse a carico della AEM committente l'obbligazione di controllo dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'appaltatrice CEI alla subappaltatrice Impresa Ajelli e prevedesse la facoltà della stessa di sospendere i pagamenti dei corrispettivi da essa dovuti all'appaltatrice C.E.I. nella considerazione che i controlli previsti e che dovevano essere effettuati da parte della committente erano previsti al diverso e rilevante scopo di garantire l’interesse pubblico al regolare svolgimento del rapporto di appalto, perché sempre secondo la ricorrente la Corte non avrebbe considerato correttamente “il contratto di appalto, il contratto di subappalto, i loro concatenamenti attraverso il Volume 2 – condizioni speciali di appalto, il patto articolo CS20/B dello stesso, il documento C.E.I. – A.E.M. – Milano, specifica di appalto pag. 4 articolo 1.2 con tutti i riferimenti e i richiami ad atti e documenti pertinenti al contratto CEI-AEM che dovranno essere firmati dal subappaltatore per accettazione integrale pagina per pagina . Piuttosto, ritiene ancora la ricorrente, la Corte milanese avrebbe omesso di considerare che l'Impresa Ajelli aveva lamentato con il primo motivo del suo atto di appello che la società AEM non aveva esercitato i suoi poteri di controllo perché, come veniva specificato nell'atto di appello, ove lo avesse fatto avrebbe accertato il reiterato mancato pagamento delle fatture Ajelli da parte di CEI nel periodo dal 20 ottobre 1994 al 20 giugno 1995 e, non vedendo appunto la copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari CEI via via corrisposto al subappaltatore Ajelli , avrebbe dovuto cautelativamente e correttamente sospendere i pagamenti a CEI in attesa di vedere, anzi, pretendendo di avere le fatture quietanzate così come faceva obbligo l'articolo CS20/B del contratto di appalto tra CEI-AEM. E di più, la Corte milanese, secondo la ricorrente avrebbe omesso di considerare che la AEM, nonostante le reiterate denunce dell'Impresa Ajelli appellante circa il mancato pagamento delle proprie fatture da parte CEI, ha continuato a pagare alla CEI i lavori di cui alle fatture stesse, perciò la AEM non solo non avrebbe vigilato, né controllato l'adempimento da parte della CEI dell'obbligo di consegnare le fatture quietanzate ma avrebbe incautamente, quanto colpevolmente pagato alla CEI, quanto la CEI non avesse pagato alla Ajelli. In altri termini sostiene la ricorrente, la Corte milanese ha insistito sull’interpretazione e valutazione del contenuto della condizione speciale in questione escludendo che la stessa ponesse a carico della AEM l’obbligazione configura dall’appellante di controllo dei pagamenti dovuti dall'appaltatrice alla subappaltatrice e prevedesse la facoltà della stessa di sospendere il pagamento dei corrispettivi da essa dovuti all'appaltatrice. E, invece, specifica ancora al ricorrente le difese e i motivi esplicitati dall'attuale ricorrente con l'atto di appello si fondavano su presupposti e premesse diversi. 1.1.- Il motivo è inammissibile, atteso che la ricorrente pur denunciando un vizio di motivazione della sentenza impugnata, finisce con il configurare una mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato che andava, eventualmente denunciato quale violazione di legge, ovvero dell'articolo 112 cpc. 1.1.a .- Tuttavia la sentenza impugnata non presenta nessuno dei vizi ipotizzabili e al contrario contiene una motivazione ampia, puntuale, esaustiva e rispondente ai principi e alla normativa richiamata dalla stesso ricorrente. In particolare, la Corte milanese ha avuto modo di identificare il motivo di appello, ritenendo che secondo l'appellante la società AEM, pagando all'appaltatrice Cei il corrispettivo dell'appalto di L. 1.173.614.992 per lavori eseguiti da essa appaltatrice senza accertare l'avvenuto pagamento a suo favore da parte della CEI dei corrispettivi del subappalto dovuto per ben otto mesi, non avrebbe vigilato ed operato un controllo ai sensi della citata condizione speciale all’articolo CS 20 b sui pagamenti effettuati in suo favore dall’appaltatrice CEI con il conseguente mancato accertamento del reiterato mancato pagamento delle suo nove fatture emesse a carico della stessa CEI per il periodo del 26 ottobre 1994 al 20 giugno 1995 che le avrebbe dovuto imporre di sospendere i pagamenti a favore dell’appaltatrice in attesa di ricevere le suddette fatture quietanze”. E a fronte di tale censura, la stessa Corte di merito, ha precisato che il contenuto della condizione speciale di cui all'articolo CS 20 b delle condizioni speciali di appalto la quale nel richiamare l'articolo 18 comma 3 bis della legge numero 55 del 1990 imporrebbe all'appaltatore di documentare con regolarità i pagamenti da esso effettuati nei confronti dei subappaltatori non poneva a carico della AEM l'obbligazione di controllo dei pagamenti dovuti dall'appaltatrice alla subappaltatrice, ma l'obbligo di assicurare che i lavori fossero effettivamente eseguiti dal subappaltatore. La stessa Corte di merito ha avuto modo di chiarire, altresì, che è pacifico tra le parti che nel caso in esame AEM non si è assunta l'obbligo di pagare direttamente alla subappaltatrice i corrispettivi a quest'ultima dovuti avendo le parti preferito avvalersi della seconda alternativa prevista dalla citata norma e, cioè, quella di porre a carico dell'appaltatrice l'obbligazione sopra precisata che, ovviamente, presupponeva che i pagamenti alla subappaltatrice dovessero essere effettuati esclusivamente dall'appaltatrice subcommittente CEI . In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 10.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.