La responsabilità preponderante è del tassista, che ha superato all’improvviso un pullman in fermata, ma il motociclista avrebbe potuto evitare l’impatto con una deviazione della propria traiettoria e non circolando senza autorizzazione nella corsia preferenziale.
Con la sentenza numero 8117, depositata il 3 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha giudicato corretta la ripartizione di responsabilità fatta dal giudice di merito in base alla ricostruzione dell’incidente. L’incidente. Un uomo sta tranquillamente conducendo il proprio ciclomotore in pieno centro città. All’improvviso, il taxi che lo precede devia la propria direzione per superare un pullman che si stava accostando alla fermata. Motorino e auto si scontrano. 8mila euro di risarcimento, ma concorso di colpa. Tribunale e Corte d’Appello riconoscono che la responsabilità dell’incidente non possa essere posta totalmente in capo al tassista, visto che il conduttore del ciclomotore stava circolando nella corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici e che comunque avrebbe potuto evitare l’impatto deviando la propria traiettoria. Il risarcimento è di 8mila euro, a fronte di danni ben maggiori il «motociclista» ha una responsabilità pari al 35%. Ma anche se ci fosse stato un veicolo autorizzato l’incidente ci sarebbe stato ugualmente! L’infortunato ritiene di non aver minimamente concorso alla causazione dell’incidente e quindi ricorre per cassazione, sostenendo che non sia stata correttamente analizzata la dinamica dell’incidente, da cui sarebbe stato dedotto in maniera apodittica che avrebbe potuto deviare la propria direzione. Sostiene poi che l’incidente sarebbe comunque avvenuto anche se in quel frangente ci fosse stato un veicolo autorizzato a circolare nella corsia preferenziale. C’è stata imprudenza e la presenza illegittima nella corsia concorre di per sè. La S.C. rigetta il ricorso, dando ragione ai giudici di merito, che hanno concretamente considerato la condotta del «motociclista», riscontrando «un apprezzabile grado di imprudenza e di imperizia per non aver saputo evitare l’ostacolo pur disponendo di uno spazio sufficiente, stante l’ampiezza della strada, descritta in rapporto a doppio senso di marcia e a più corsie». Inoltre, la presenza del ciclomotore nella corsia preferenziale «configurava, già di per sé, una evidente turbativa al regolare flusso della circolazione veicolare». I motivi di censura sono inammissibili perché sollecitano soltanto «una diversa valutazione degli elementi di prova».
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 febbraio – 3 aprile 2013, numero 8117 Presidente Trifone – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 9 maggio 2006, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato sia l'appello principale che l'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 10 settembre 2002, che perciò ha confermato. Il Tribunale era stato adito da L C. che aveva chiesto la condanna, in solido, dei convenuti E G. e RAS Assicurazioni S.p.A., al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi il omissis lungo la via dei omissis quando, mentre si trovava alla guida del ciclomotore Aprilia di sua proprietà, si era visto tagliare la strada dall'autovettura Fiat Tempra, adibita a taxi, condotta dal proprietario E G. , che aveva effettuato un'improvvisa e non segnalata manovra di deviazione alla sua sinistra, per superare un autobus che la precedeva, così ponendo il veicolo trasversalmente sull'asse stradale in modo che il C. , che sopraggiungeva sulla stessa corsia riservata ai mezzi pubblici , non aveva evitato l'impatto. 1.1.- Si erano costituiti entrambi i convenuti, contestando integralmente la domanda dell'attore. 1.2.- Il Tribunale aveva ritenuto la concorrente responsabilità dei conducenti, assegnando al C. un concorso di colpa nella misura del 35%, con condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attore nell'importo complessivo di Euro 8.249,43, oltre accessori e spese di lite. 2.- Proposto appello da parte del C. per censurare il ritenuto suo concorso di colpa e costituitasi in appello la RAS S.p.A., quest'ultima proponeva appello incidentale, deducendo la responsabilità esclusiva, prevalente o paritetica del conducente del ciclomotore a titolo di velocità non prudenziale rispetto allo stato dei luoghi e per aver utilizzato la corsia di marcia riservata ai mezzi pubblici. La Corte d'Appello ha, come detto, rigettato sia l'appello principale, che l'appello incidentale, confermando la sentenza impugnata anche per il quantum debeatur ha compensato tra le parti le spese del grado. 3.- Avverso la sentenza L C. propone ricorso affidato a tre motivi. Non si difendono gli intimati. Motivi della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria, illogica e perplessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la sentenza di secondo grado ritenuto la corresponsabilità del C. in base a due comportamenti colposi che si sarebbero inseriti con efficacia causale concorsuale nel determinismo dell'evento/sinistro. Sostiene il ricorrente che le affermazioni del giudice sarebbero apodittiche o comunque illogiche e contraddittorie, in quanto difetterebbero del riferimento alle risultanze istruttorie ed alle circostanze concrete del fatto. Sulla base di queste ultime, secondo il ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere la responsabilità esclusiva del conducente del taxi per la manovra repentina e non segnalata, avendo egli posto in essere comunque una manovra di frenata improvvisa per evitare l'ostacolo quest'ultima non sarebbe stata adeguatamente considerata dal giudice, così come non sarebbe stata considerata l'impossibilità di compiere altro tipo di manovra di emergenza. 1.1.- Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1223, 1227, 2043, 2054 e 2056 cod. civ., articolo 40 e 41 cod. penumero , articolo 7 e 40 C.d.S., nonché vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto quali concause dell'evento l'avere circolato sulla corsia preferenziale pur non avendone il permesso e il non aver saputo evitare l'ostacolo, senza aver esposto, con chiarezza e consequenzialità, le ragioni di quanto affermato. In particolare, viene criticato il ritenuto nesso di causalità tra la circolazione dell'attore sulla corsia preferenziale ed il sinistro, laddove, secondo il ricorrente, questo non vi sarebbe, atteso che l'incidente si sarebbe potuto verificare anche se sulla stessa corsia stesse circolando altro mezzo autorizzato. Inoltre, viene criticato il ritenuto nesso di causalità per non avere il danneggiato saputo evitare l'ostacolo, senza che la sentenza spieghi perché ciò sia accaduto e quale sarebbe stata la manovra d'emergenza idonea. 1.3.- Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1223, 1227, 2043, 2054 e 2056 cod. civ., articolo 40 e 41 cod. penumero , articolo 7 e 40 C.d.S., nonché vizio di motivazione, per non avere la sentenza impugnata adeguatamente considerato la condotta del danneggiante, che, secondo il ricorrente, sarebbe stata tale da fuoriuscire dagli ordinari schemi della prevedibilità ed evitabilità, e per non aver individuato profili di colpa né specifica né generica in capo al danneggiato. 2.- I motivi, che vanno esaminati congiuntamente perché concernono tutti la ricostruzione della dinamica del sinistro, non sono meritevoli di accoglimento. Il giudice di merito ha ricostruito il sinistro avvalendosi delle risultanze probatorie disponibili, senza che, in senso contrario, possa attribuirsi carattere decisivo alle deposizioni testimoniali riportate in ricorso, in sé non incompatibili col ragionamento seguito dal giudice di merito nel valutare la colpa del C. . In effetti, le contestazioni di quest'ultimo riguardano le affermazioni della sentenza a carattere valutativo, in ragione delle quali la Corte territoriale, nel considerare la condotta di guida del danneggiato, ha attribuito efficacia concausale ad “un apprezzabile grado di imprudenza e di imperizia per non aver saputo evitare l'ostacolo pur disponendo di uno spazio sufficiente, stante la ampiezza della strada, descritta in rapporto a doppio senso di marcia e a più corsie” e per avere percorso la corsia riservata ai mezzi pubblici. I motivi di censura sono inammissibili perché sollecitano questa Corte ad una diversa valutazione degli elementi di prova, al fine di pervenire alla ricostruzione dell'incidente in termini favorevoli al ricorrente, vale a dire ad un'attività che, riservata al giudice di merito, risulta correttamente svolta nel caso di specie, per come è dato evincere dalla motivazione della sentenza, che è congrua e logica. 2.1.- In particolare, risulta evidente che il giudice di merito ha considerato la condotta colposa del danneggiante, tanto da attribuire alla stessa efficacia causale preponderante, ma non esclusiva, perché è entrato nel merito della valutazione della condotta di guida del danneggiato. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha ritenuto che questi avrebbe potuto evitare il sinistro, compiendo una manovra di emergenza evidentemente alternativa a quella di frenata riscontrata in concreto che avrebbe potuto effettuare, alla stregua del ragionamento sopra riportato che tiene conto dello stato dei luoghi, senza che il ricorrente sia stato in grado di evidenziare ulteriori elementi - se non il carattere repentino della manovra del veicolo antagonista, già considerato dal giudice - per smentire detto ragionamento. Analogamente è a dirsi per l'ulteriore condotta colposa evidenziata in sentenza, non potendo affatto esserne esclusa la rilevanza causale alla stregua delle considerazioni svolte in ricorso, poiché, come rilevato dalla Corte territoriale, la presenza del ciclomotore sulla corsia preferenziale “configurava, già di per sé, una evidente turbativa al regolare flusso della circolazione veicolare”, anche con riferimento alla condotta di guida del conducente del veicolo autorizzato. In conclusione, il ricorso va rigettato. 3.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, atteso che gli intimati non si sono difesi. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla sulle spese.