All’Inps basta incaricare la banca per provare l’avvenuto pagamento

La prova del pagamento effettuato da un ente pubblico previdenziale può essere fornita anche per presunzioni.

Il caso. Accolta dai giudici di merito, anche se solo parzialmente, la domanda proposta da un erede, diretta al pagamento di interessi e rivalutazione per il ritardato pagamento di ratei di pensione. L’accoglimento non è totale perché la Corte ha ritenuto provato il parziale pagamento di 400,55 euro. La prova consisteva nell’aver documentato i mandati emessi dall’Inps, con incarico alla banca di emettere i relativi assegni. Il pagamento è stato effettuato? A ricorrere per cassazione è l’assicurata, che lamenta la mancata prova del pagamento, visto che il solo mandato di pagamento invocato dall’Istituto non integra tale prova. È vero che «si può ammettere l’esecuzione di un pagamento anche mediante un assegno circolare, ma il pagamento può ritenersi eseguito solo mediante la consegna dell’assegno al beneficiario, che deve essere provato». Prova del pagamento da parte di un ente pubblico previdenziale anche per presunzioni. La S.C., però, ha precisato che la prova del pagamento effettuato da un ente pubblico previdenziale «può essere fornita anche per presunzioni». Infatti, per poter escludere taluni mezzi di prova – aggiunge la Corte - «è necessaria un’apposita prescrizione di legge». I giudici di merito ritengono che il pagamento sia avvenuto. Gli Ermellini, dunque, sottolineando che il giudice di merito ha ritenuto il quadro indiziario sufficiente a provare il pagamento in questione, hanno rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente a rimborsare all’Inps le spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 gennaio – 14 marzo 2012, numero 4054 Presidente Roselli – Relatore Toffoli Svolgimento del processo La Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto solo parzialmente la domanda proposta da P.J.R., diretta al pagamento di interessi e rivalutazione per il ritardato pagamento di ratei di pensione. La Corte riteneva che poteva ritenersi provato il parziale pagamento di Euro 400,55 a cui aveva dato rilievo il giudice di primo grado. Infatti nella specie era stata fornita prova documentale relativa ai mandati emessi dall'Istituto, con incarico alla banca di emettere di relativi assegni, e all'attestazione della effettiva emissione dei titoli di credito. L'assicurata ricorre per cassazione. L’Inps resiste con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 2697 e 1199 c.c. e del principio iuxta alligata et probata . Si sostiene che nella specie in effetti mancava la prova del pagamento, non integrando tale prova il solo mandato di pagamento invocato dall'Inps. Si osserva che si può ammettere l'esecuzione di un pagamento anche mediante un assegno circolare, ma il pagamento può ritenersi eseguito solo mediante la consegna dell'assegno al beneficiario, che deve essere provato. Si sostiene anche che nella specie è stata prodotta una lettera con cui l'Inps aveva chiesto alla banca notizie sull'esecuzione del bonifico che esso aveva richiesto, ma non anche la risposta della banca. Il ricorso non merita accoglimento. Questa Corte ha precisato che la prova del pagamento effettuato da un ente pubblico previdenziale può essere fornita anche per presunzioni, in quanto al fine di escludere taluni mezzi di prova è necessaria un'apposita prescrizione di legge, non ravvisabile con riferimento all'ipotesi in esame Cass. numero 23142/2009 . Nella specie il giudice di merito ha evidentemente ritenuto la presenza di un quadro indiziario sufficiente a provare il pagamento in questione e tale valutazione non risulta adeguatamente censurata per violazione dei principi relativa alla prova per presunzioni. Inoltre, in presenza di un esplicito riferimento della sentenza impugnata a talune risultanze documentali, non costituisce adeguata censura nel giudizio di cassazione, del relativo accertamento la deduzione di un vizio di violazione di legge la violazione del principio di cui all'articolo 115, primo comma, c.p.c. , senza che siano formulate censure di vizio di motivazione o sia proposta la revocazione della sentenza per errore di fatto a norma dell'articolo 395 numero 5 c.p.c Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrenti/a rimborsare all'Inps le spese del giudizio determinate in Euro 20,00 oltre Euro ottocento per onorari, oltre accessori di legge.