Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione 17 febbraio 2012, numero 9, del decreto-legge numero 211/2011. Sono state sensibilmente modificati, in senso più favorevole alle ragioni della libertà e delle garanzie costituzionali, le procedure dell’arresto in vista del giudizio direttissimo e l’ambito di applicazione dell’esecuzione della pena detentiva presso il domicilio del condannato, provvedendo nel contempo ad estendere l’attuale disciplina per l’ingiusta detenzione anche ai procedimenti celebrati secondo il rito abrogato ma definiti dalla data di approvazione del ‘nuovo’ codice di procedura penale e a sancire definitivamente – almeno sotto il profilo programmatico – il superamento dell’ospedale psichiatrico giudiziario, il c.d. manicomio criminale.
Come cambia il giudizio «direttissimo». Attuato un arresto, che per sua natura non può che essersi verificare in un luogo particolare, l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria, che lo ha eseguito, deve avvertire immediatamente il pubblico ministero competente in ragione del luogo in cui è avvenuta l’apprensione dell’indagato. A questo punto l’accusa può decidere a di formulare immediatamente l’imputazione, nel qual caso si deve procedere per la convalida e il contestuale giudizio articolo 558, comma 1, c.p.p. , oppure b di ordinare che l’arrestato sia posto a sua disposizione. In entrambi i casi, il pubblico ministero dovrebbe determinarsi in merito alla possibilità di richiedere l’applicazione di misure cautelari articolo 121, disp. att. c.p.p. da questa decisione, dipende, infatti la possibilità che si proceda all’immediata liberazione dell’arrestato. In assenza di un decreto ex articolo 121 disp. att. c.p.p. e comunque di una liberazione per vizi formali o per evidenti errori di persona articolo 389 c.p.p. , laddove si voglia procedere a giudizio direttissimo, si deve ‘custodire’ l’indagato fino all’udienza di convalida, che deve comunque svolgersi entro 48 ore dall’arresto, e, in prospettiva, sino al giudizio direttissimo nel caso in cui il giudice competente, nel giorno in cui si vorrebbe presentare l’arrestato, non tenga udienza. L’intervento normativo in questione incide, come accennato, prevalentemente su quest’ultimo aspetto, posto che si è definito un divieto di carattere generale, ancorché derogabile, di condurre nelle more dell’udienza l’arrestato presso la casa circondariale. Innanzi tutto, nel caso in cui si voglia procedere a giudizio direttissimo davanti al Tribunale in composizione monocratica, la polizia non potrà più mettere a disposizione della pubblica accusa l’arrestato mediante il suo accompagnamento in una casa circondariale. In secondo luogo, il pubblico ministero dovrà disporre la custodia dell’arrestato nei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, c.p.p. e, quindi, nella sua abitazione oppure in un altro luogo di privata dimora o di pubblica cura od assistenza. Se questi luoghi manchino o siano indisponibili o inidonei o posti al di fuori del circondario in cui è stato eseguito l’arresto, la custodia potrà essere disposta presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali od agenti, che abbiano eseguito l’arresto. Anche queste ultime possono mancare o essere indisponibili od inidonee in tal caso, si potrà disporre con decreto motivato l’accompagnamento presso una casa circondariale eventualmente posta al di fuori del circondario nel caso in cui ciò si rendesse necessario per esigenze di tutela delle indagini. Naturalmente la nuova disciplina non manca di prendere in considerazione sia gli aspetti soggettivi dell’indagato che la gravità astratta dell’imputazione. Ecco che nel caso di pericolosità dell’arrestato o nei casi di furto in abitazione, rapina o estorsione [articolo 380, comma 2, lett. e bis ed f c.p.p.] cade il dovere del pubblico ministero di verificare la possibilità di custodire l’arrestato nei luoghi di cui al citato articolo 281, comma 1, c.p.p Nello stesso modo, sussistendo specifiche ragioni di necessità ed urgenza, evidentemente connesse non tanto e soltanto alla fase investigativa posto che vi è già determinazione in merito all’esercizio dell’azione penale ma ad altre esigenze, che possano, per esempio, nel contempo giustificare l’applicazione di misure cautelari coercitive e che non possono essere soddisfatte temporaneamente da idonee e disponibili strutture di polizia giudiziaria, il pubblico ministero ben potrà disporre l’accompagnamento in carcere dell’arrestato. La determinazione del luogo di custodia non influenza, tuttavia, il successivo procedere del giudizio direttissimo anche ai sensi del nuovo articolo 123 disp. att. c.p.p., infatti, l’udienza di convalida dell’arresto connessa a tale rito speciale rimane ancorata al luogo deputato al giudizio nel merito. Ciò spiega – se mai ve ne fosse il bisogno – perché l’eventuale abuso sul punto commesso dal pubblico ministero potrà essere censurato eventualmente solo sul piano disciplinare e non anche processuale. Nello stesso modo, la modifica del comma 4 dell’articolo 558 c.p.p. relativa all’abrogazione del periodo «se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore» non aumenta le garanzie costituzionali previste dall’articolo 13, comma 3, Cost., posto che il giudice può comunque decidere entro le successive 48 ore articolo 391, comma 7, c.p.p. . Non mancano alcune perplessità rispetto alla nuova disciplina, già in vigore. Queste in sintesi le modifiche in tema di arresto, modifiche che sono certamente apprezzabili sotto il profilo dello spirito, che le ha animate, essenzialmente proteso a non far inutilmente entrare in carcere gli indagati, ma che, a ben vedere, nel contempo pongono serie difficoltà di raccordo. Se, infatti, il fine da perseguire è quello di dare concreta attuazione al principio, più volte evidenziato anche dalla Corte costituzionale, «del minor sacrificio possibile della libertà personale» prima della condanna definitiva, allora vi sono delle contraddizioni, che non possono non destare preoccupazione. Come accennato, la disciplina in questione si applica al solo giudizio direttissimo innanzi al Tribunale monocratico ciò è frutto di una consapevole scelta politica collegata alla minore gravità dei reati affidati alla cognizione del giudice unico. Tuttavia, non si comprende perché un’analoga disciplina non debba seguirsi per tutti i casi di arresto in flagranza per la supposta commissione di delitti rientranti nella competenza del giudice monocratico e, dunque, a prescindere dalla sussistenza di una richiesta di giudizio direttissimo contestuale all’istanza di convalida dell’arresto. E’ vero che, ai sensi dell’articolo 386, comma 5, c.p.p., il pubblico ministero potrebbe comunque disporre la custodia in un luogo diverso dal carcere, ma è pur vero che ciò rientra in una sua pura e insindacabile discrezionalità. Si è allora in presenza di regole opposte nel caso in cui non si voglia procedere da subito a giudizio direttissimo, si deve accompagnare l’arrestato in carcere, salvo diverse indicazioni del pubblico ministero articolo 386, comma 4, c.p.p. nel caso inverso, l’accompagnamento in carcere può essere disposto solo con provvedimento residuale, specifico e motivato sulla scorta delle indicazioni legali articolo 558, commi 4 bis e 4 ter , c.p.p. . Tale distonia appare difficilmente accettabile, specie se si considera l’ipotesi in cui il pubblico ministero, non chiedendo il contestuale giudizio direttissimo, in sede di udienza di convalida non proponga neppure l’applicazione della custodia cautelare. Le perplessità aumentano considerando che il direttissimo può essere chiesto entro 30 giorni dalla convalida dell’arresto articolo 449, comma 4 e 558, comma 9, c.p.p. sicché ben può capitare il caso che un imputato, al quale comunque non siano state applicate misure personali coercitive e che comunque si voglia giudicare con il rito direttissimo, abbia scontato alcuni inutili giorni in carcere. In conclusione . Come si può notare da quanto sopra, le sorti pre-cautelari dell’arrestato in flagranza di reato dipendono in sostanza da scelte discrezionali del pubblico ministero in merito ai tempi e modi di esercizio dell’azione penale scelte che naturalmente non possono essere in alcun modo coartate od abnormemente condizionate, ma sulle quali non si può però basare il trattamento dello status libertatis del soggetto arrestato. Detto in altri termini, l’esigenza di definire in senso favorevole ed in via generale la condizione pre-cautelare dell’indagato dovrebbe prescindere da ogni considerazione sull’eventuale esercizio dell’azione penale. Ciò che interessa, del resto, è comprendere quale trattamento restrittivo debba subire l’arrestato sino all’udienza di convalida dopo tutto, l’arresto in flagranza non è una pena o una sanzione di natura sostanziale. Si potrebbe sostenere, in senso contrario, che la differenza di disciplina sopra denunciata riposerebbe proprio sull’esistenza di una richiesta contestuale di giudizio direttissimo tale osservazione, tuttavia, non colpirebbe nel segno. L’esistenza di un’azione penale contestuale alla richiesta di convalida dell’arresto può giustificare solo una deroga alla competenza a giudicare sulla convalida e a definire tempi e luoghi di decisione diversi da quelli ordinariamente previsti dagli articolo 390 e 391 c.p.p. e 123 disp. att. c.p.p., non essendo improprio modulare, fosse solo per esigenze di economia processuale, il tutto in funzione del giudizio di merito e non anche di una fase meramente incidentale. Se insomma il legislatore, ad onta di questa o quella lagnanza mediatica o di facciata, ritiene che sia necessario salvaguardare il più possibile l’indagato da ogni inutile restrizione della sua libertà in attesa della decisione sull’arresto, allora i criteri che il pubblico ministero deve seguire, nel caso in cui si debba attendere l’udienza del giudice per la convalida ed il contestuale giudizio articolo 558 commi 2 e 4 c.p.p. , nel definire la condizione dell’arrestato dovrebbero valere in tutti i casi di arresto e comunque tutte le volte che l’arrestato sia posto nella sua disponibilità. Del resto, con la disciplina in commento, avuto altresì riguardo anche all’innalzamento a mesi 18 di reclusione della soglia per beneficiare dell’esecuzione della pena al domicilio ex lege numero 199/2010 e alle altre meritorie disposizioni contenute nella legge di conversione, si sta intravvedendo la nascita di un ulteriore e “nuovo binario” della politica criminale, che non mira tanto e soltanto alla difesa sociale e alla conseguente riduzione delle garanzie e facoltà, ma anche ed in primo luogo all’attuazione faticosa di fondamentali libertà costituzionali.
Legge 17 febbraio 2012, numero 9 G.U. 20 febbraio 2012, numero 42 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, numero 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge articolo 1 1. Il decreto-legge 22 dicembre 2011, numero 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, numero 211 All'articolo 1 al comma 1, e' premesso il seguente «01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole , salvo quanto previsto dall'articolo 558 » al comma 1, la lettera b e' sostituita dalla seguente «b dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti 4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosita' dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita' o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto e' stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. 4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis ed f , il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo ». All'articolo 2 al comma 1, lettera a , capoverso «articolo 123», dopo le parole «nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito» sono inserite le seguenti «salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice» la lettera b e' soppressa e' aggiunta, in fine, la seguente lettera «b-bis all'articolo 146-bis, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente 1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, numero 354, e successive modificazioni, nonche', ove possibile, quando si deve udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice » dopo il comma 1, e' inserito il seguente «1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 126 del 30 maggio 2008». Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti «articolo 2-bis. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, numero 354, in materia di visite agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza . - 1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, numero 354, sono apportate le seguenti modificazioni a all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera 1-bis , e' inserita la seguente l-ter i membri del Parlamento europeo b dopo l'articolo 67, e' aggiunto il seguente articolo 67-bis. Visite alle camere di sicurezza . - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza . articolo 2-ter. Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, numero 109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati . - 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, numero 109, dopo la lettera gg , e' aggiunta la seguente gg-bis l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, numero 271 ». All'articolo 3 il comma 1 e' sostituito dal seguente «1. Alla legge 26 novembre 2010, numero 199, sono apportate le seguenti modificazioni a nel titolo della legge, le parole ad un anno sono sostituite dalle seguenti a diciotto mesi b all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola dodici , ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente diciotto e, nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se gia' dispone delle informazioni occorrenti c all'articolo 5, comma 1, dopo le parole condannati in esecuzione penale esterna , sono inserite le seguenti e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva ». Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti «articolo 3-bis. Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione . - 1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988. 2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione e' di sei mesi e decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilita' della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente. 3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non e' comunque trasmissibile agli eredi. 4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 315 del medesimo codice. 5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, numero 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, numero 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. articolo 3-ter. Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari . - 1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalita' previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato al 1° febbraio 2013. 2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia. 3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel rispetto dei seguenti criteri a esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture b attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente c destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime. 4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale. 5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari. 6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, numero 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge numero 67 del 1988 quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, numero 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, numero 33 quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, numero 111. 7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri derivanti dal comma 5, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b , della legge 31 dicembre 2009, numero 196, dei programmi del Ministero degli affari esteri b quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 c quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b , della legge 31 dicembre 2009, numero 196, dei programmi del Ministero della giustizia. 8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione del presente articolo. 9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, numero 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4. 10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari e' determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati». All'articolo 4, comma 1, la parola «contrastare» e' sostituita dalla seguente «fronteggiare».
Testo Coordinato del Decreto-Legge 22 dicembre 2011, numero 211 G.U. 20 febbraio 2012, numero 42 Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, numero 211 in Gazzetta Ufficiale - serie generale - numero 297 del 22 dicembre 2011 , coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012, numero 9 in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 4 , recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.». Avvertenza Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, numero 1092, nonche' dell'articolo 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni . A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, numero 400 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri , le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. articolo 1 Modifiche al codice di procedura penale 01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, salvo quanto previsto dall'articolo 558.». 1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni a il comma 4 e' sostituito dal seguente «4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.» b dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti 4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosita' dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita' o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto e' stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. 4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis ed f , il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo. articolo 2 Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, numero 271 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, numero 271, sono apportate le seguenti modificazioni a l'articolo 123 e' sostituito dal seguente «articolo 123. Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121, nonche' dagli articolo 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora . Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessita' o di urgenza il giudice con decreto motivato puo' disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a se'. Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice. » b. soppressa . b-bis all'articolo 146-bis, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente 1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, numero 354, e successive modificazioni, nonche', ove possibile, quando si deve udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice 1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 126 del 30 maggio 2008. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e' individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.». articolo 2-bis Modifiche alla legge 26 luglio 1975, numero 354, in materia di visite agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza. 1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, numero 354, sono apportate le seguenti modificazioni a all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l-bis , e' inserita la seguente «l-ter i membri del Parlamento europeo» b dopo l'articolo 67, e' aggiunto il seguente «articolo 67-bis. - Visite alle camere di sicurezza . - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.». articolo 2-ter Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, numero 109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati. 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, numero 109, dopo la lettera gg , e' aggiunta la seguente « gg-bis l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, numero 271. articolo 3 Modifiche alla legge 26 novembre 2010, numero 199 1. Alla legge 26 novembre 2010, numero 199, sono apportate le seguenti modificazioni a nel titolo della legge, le parole ad un anno sono sostituite dalle seguenti a diciotto mesi b all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola dodici , ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente diciotto e, nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se gia' dispone delle informazioni occorrenti c all'articolo 5, comma 1, dopo le parole condannati in esecuzione penale esterna , sono inserite le seguenti e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva. articolo 3-bis Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione 1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988. 2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione e' di sei mesi e decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilita' della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente. 3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non e' comunque trasmissibile agli eredi. 4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 315 del medesimo codice. 5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, numero 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, numero 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. articolo 3-ter Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari 1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalita' previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato al 1° febbraio 2013. 2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia. 3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel rispetto dei seguenti criteri a esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture b attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente c destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime. 4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale. 5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari. 6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, numero 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge numero 67 del 1988 quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, numero 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, numero 33 quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, numero 111. 7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri derivanti dal comma 5, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b , della legge 31 dicembre 2009, numero 196, dei programmi del Ministero degli affari esteri b quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 c quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b , della legge 31 dicembre 2009, numero 196, dei programmi del Ministero della giustizia. 8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione del presente articolo. 9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, numero 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4. 10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari e' determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati. articolo 4 Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie. 1. Al fine di fronteggiare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, e' autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, numero 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. articolo 5 Copertura finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto. articolo 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.