Il dipendente pubblico in generale, e quello degli enti locali in particolare, nell’esercizio delle proprie funzioni, può astrattamente incorrere in cinque fondamentali responsabilità quella civile se arreca danni a terzi, intranei o estranei all’amministrazione, o alla stessa P.A., penale se delinque , amministrativo-contabile se arreca un danno patrimoniale alla P.A. , disciplinare se viola obblighi previsti dal CCNL, da legge o dal codice di comportamento e dirigenziale per il solo personale dirigenziale che non raggiunga i risultati posti dal vertice politico o si discosti dalle direttive dell’organo politico .
Responsabilità del personale degli enti locali profili generali. La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego ha ex novo regolamentato sia la responsabilità disciplinare articolo 55, comma 3 ss., d.lgs. 30 marzo 2001 numero 165, come modificati dal d.lgs. 27 ottobre 2009 numero 150 , sia la responsabilità dirigenziale articolo 21, d.lgs. numero 165 cit. , mentre non ha innovato la previgente disciplina sulle tre restanti responsabilità, ovvero quella civile, penale ed amministrativo-contabile, per le quali viene testualmente richiamata la relativa disciplina legislativa di settore ad opera dell’articolo 55, comma 1, d.lgs. numero 165 1 . Le cinque responsabilità sopra menzionate non sono tra loro incompatibili o alternative, in quanto spesso la medesima condotta illecita viola diversi precetti legislativi o contrattuali, originando concorrenti reazioni ad opera dell’ordinamento si pensi al caso di un dipendente di un Comune che accetti tangenti per aggiudicare una gara ad una ditta “amica” tale comportamento configura un reato corruzione, articolo 319 c.p. , un illecito civile verso le imprese partecipanti non vincitrici danneggiate articolo 2043 c.c. , un illecito amministrativo-contabile danno erariale da tangente e danno all’immagine della p.a. , un illecito disciplinare articolo 3, comma 8, CCNL 2006-2009 . Si pensi ancora ad un impiegato che dopo aver timbrato il badge di ingresso, si allontani dall’ente per ore per motivi personali oltre ai risvolti penali truffa ai danni dello Stato e disciplinari, si configura anche un illecito amministrativo-contabile danno da erogazione di retribuzione da parte della p.a. senza fruire di controprestazione più danno all’immagine della p.a. . Al contrario, talune condotte, che assumono valenza di illecito penale potrebbero non avere rilevanza civile o disciplinare e viceversa, in quanto i presupposti di ciascun illecito non sono sempre coincidenti si pensi alla commissione di un illecito civile che non assuma valenza penale in assenza di dolo, oppure alla commissione di un reato che non abbia però arrecato alcun danno patrimoniale a terzi o alla p.a. L’ordinamento appresta alcune norme volte a regolamentare, il concorso di tali concorrenti reazioni ordinamentali che tuttavia, in generale, sono tra loro autonome e seguono distinti ed autonomi binari si pensi all’effetto talvolta sospensivo sul procedimento disciplinare derivante dall’azione penale v. articolo 55-ter, d.lgs. numero 165/2001 , agli effetti del giudicato penale in sede disciplinare, civile o amministrativa articolo 651-654 c.p.p. . La responsabilità amministrativo-contabile del dipendente dell’ente locale. Nell’ambito delle predette cinque responsabilità in cui può incorrere il dipendente dell’amministrazione locale, quella amministrativo-contabile trova oggi la sua unitaria disciplina, sostanziale e processuale, nelle leggi 14 gennaio 1994 numero 19 e 20, come novellate dalla legge 20 dicembre 1996 numero 639 2 che ha apportato significative modifiche alla materia, nonché al funzionamento del giudice di tale responsabilità, ovvero la Corte dei conti. Detta normativa ha unificato il differenziato regime sostanziale della materia, che in precedenza trovava la sua fonte in testi non uniformi e distinti a seconda dell'appartenenza dei dipendente ad amministrazioni statali articolo 82 e 83, r.d. 18 novembre 1923, numero 2440 articolo 52, r.d. 12 luglio 1934, numero 1914, articolo 18-20, d.P.R. 10 gennaio 1957, numero 3 , enti locali r.d. 3 marzo 1934, numero 383 e poi articolo 58, l. 8 giugno 1990, numero 142 , USL d.P.R. 20 dicembre 1979, numero 761 , enti pubblici non statali l. 20 marzo 1975, numero 70 . La responsabilità amministrativo-contabile si configura qualora il dipendente pubblico o soggetti legati alla p.a. da rapporto di servizio provochi un danno patrimoniale alla propria amministrazione o ad altro ente pubblico. Essa, dunque, non differisce sostanzialmente dalla ordinaria responsabilità civile articolo 2043 c.c. , se non per la particolare qualificazione del soggetto autore del danno pubblico dipendente o soggetto legato alla p.a. da rapporto di servizio , per la natura del soggetto danneggiato ente pubblico e per la causazione del danno nell'esercizio di pubbliche funzioni o in circostanze legate da occasionalità necessaria con lo svolgimento di pubbliche funzioni. Con riferimento alla responsabilità amministrativo-contabile, va operata la fondamentale distinzione, sancita dagli articolo 81 e 82, r.d. 18 novembre 1923, numero 2440 c.d. legge di contabilità generale dello Stato , tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile dell'agente pubblico, le quali, nonostante presentino alcune essenziali diversità, vengono sovente unitariamente unificate nella più ampia e generica nozione di responsabilità amministrativo-contabile. La responsabilità contabile è quella particolare responsabilità patrimoniale in cui possono incorrere solo alcuni pubblici dipendenti, ovvero gli agenti contabili, qualifica ex lege spettante articolo 74, r.d. 18 novembre 1923, numero 2440, c.d. l. cont. genumero St. articolo 178, r.d. 23 maggio 1924, numero 827, reg. cont. genumero St. ai soggetti che hanno il maneggio di denaro o di altri valori dello Stato o la materiale disponibilità di beni, e, segnatamente a agli agenti della riscossione o esattori, incaricati di riscuotere le entrate b agli agenti pagatori o tesorieri, incaricati della custodia del denaro e dell'esecuzione dei pagamenti c agli agenti consegnatari, incaricati della conservazione di generi, oggetti e materie appartenenti alla p.a. La rilevanza giuridica dell'assunzione della qualifica di agente contabile si evidenzia dalla lettura degli articolo 33 e 194, r.d. 23 maggio 1924, numero 827 reg. cont. St. , secondo cui gli agenti contabili rispondono patrimonialmente per la mera discrasia esistente per difetto tra la quantità di beni o denaro a proprio carico «di diritto» e la quantità realmente esistente «di fatto» la mera deficienza numerica o qualitativa dei beni o valori custoditi o gestiti comporta la responsabilità dell'agente, la cui colpevolezza si presume, e sul quale grava l'onere di dimostrare che la sottrazione non è a lui imputabile a titolo di dolo o colpa grave, o che si sia verificata per fortuito o forza maggiore. In altre parole, a differenza della responsabilità amministrativa, in cui è la pubblica accusa a dover dimostrare la colpevolezza del presunto autore del danno all'erario, per la responsabilità contabile tale grave colpevolezza si presume 3 . Le restanti componenti strutturali dell'illecito condotta, evento, nesso causale non presentano invece differenze tra l'illecito contabile e quello amministrativo. La non responsabilità degli organi politici in buona fede. Sotto il profilo soggettivo, sono sottoposti alla giurisdizione contabile la totalità dei pubblici dipendenti o i privati legati alla P.A. da rapporto di servizio. L'articolo 1, comma 1-ter, l. 14 gennaio 1994, numero 20 ha però escluso dal novero dei soggetti incardinati nella p.a. non giudicabili, di regola, dalla Corte dei conti, i componenti degli organi politici. Difatti, la norma recita testualmente «Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione». Si tratta di un recepimento e corollario del principio, introdotto dall'articolo 2, d.lgs. 3 febbraio 1993, numero 29 oggi articolo 4, d.lgs. 30 marzo 2001, numero 165 e ribadito in altri testi normativi es. articolo 107, d.lgs. 18 agosto 2000, numero 267 , di separazione funzionale tra organi politici ed organi amministrativi e tecnici preposti alla gestione dell'apparato pubblico. In numerosi contenziosi innanzi alla magistratura contabile, si è applicato detto principio, limitando la portata ai soli organi politici di derivazione elettiva, con esclusione degli organi collegiali di altra derivazione 4 . Non sono assolutamente riconducibili alla nozione di organo politico i vertici gestionali direttori generali di un ente locale. In sede di concreta applicazione della norma, la fattispecie attiene all'accertamento da parte della magistratura contabile della «buona fede» del politico che assuma una deliberazione dannosa per l'erario sulla scorta di errori o omissioni nell'istruttoria condotta dai funzionari tecnici o amministrativi e sottesa al deliberato dell'organo politico che ha una genesi procedimentalizzata 5 . Ci sembra di poter affermare che la buona fede dell'organo politico è da ritenere sussistente qualora la delibera dannosa dallo stesso adottata, sia stata condizionata, nei suoi presupposti conoscitivi-istruttori, dalle competenze degli organi tecnici e amministrativi. Riteniamo inoltre che possa egualmente configurarsi una responsabilità dell'organo politico qualora abbia assunto una deliberazione dannosa omettendo di richiedere i necessari pareri tecnici o ingerendosi direttamente in attività gestorie di competenza della dirigenza in entrambi i casi, e soprattutto nel secondo assai frequente negli enti locali, si configurano evenienze che travalicano i limiti applicativi della esimente in esame 6 . La magistratura ha poi chiarito, che tale esimente non si configura per atti e procedimenti riguardo ai quali il ruolo dei suddetti uffici tecnici e amministrativi ha carattere meramente strumentale 7 parimenti è stato chiarito che l'organo politico risponde comunque dei danni arrecati per scelte gestionali che le competano in via di eccezione in base ad espressa previsione normativa 8 . Condotte dannose i casi. A livello giurisprudenziale, si assiste, alla progressiva crescita di giudizi originati da danni erariali cagionati da condotte omissive di pubblici dipendenti, ivi compresi quelli dell’amministrazione locale I giudizi contabili, anche nel settore degli enti locali, hanno vagliato fattispecie molto varie di omessa manutenzione del patrimonio immobiliare di omessa o tardiva conclusione di procedimenti di pagamento nei termini prescritti da contratti o dalla normativa attuativa dell'articolo 2, co. 2, l. 7 agosto 1990, numero 241 all'origine dell'esborso di interessi, rivalutazione e, talvolta, di spese di lite in giudizi intrapresi innanzi al giudice ordinario o amministrativo di omesso utilizzo di opere pubbliche di omesso azionamento di pretese risarcitorie da parte di enti locali danneggiati da terzi con prescrizione del credito di omessa adozione di mezzi di vigilanza per prevenire furti di omessa adozione di ordini di servizio per prevenire incidenti sul lavoro poi verificatisi di omessa iscrizione della tassa per l'occupazione di suolo pubblico di omesso controllo su ditta appaltatrice che cagioni un danno all'amministrazione di omesso recupero di somme indebitamente erogate a dipendenti di mancata convocazione del consiglio per la ratifica di un atto di transazione di omessa dichiarazione e versamento di IVA con conseguente sanzione per omesso versamento di doloso mancato o parziale accertamento fiscale in cambio della erogazione di tangenti di omessa adozione di atti interruttivi della prescrizione di un carico tributario di mancato inoltro di avvisi di accertamento di mancata insinuazione di un credito erariale nel fallimento di una impresa debitrice verso la p.a. di omessa adozione di cautele nella conduzione di autoveicoli di omessa vigilanza su personale assenteista di omessa custodia di beni e valori etc. Tra le condotte omissive foriere di danno erariale va altresì segnalata l'importante fattispecie introdotta dall'articolo 1 co. 3, l. numero 20 del 1994, secondo il quale «Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno emesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data entro cui la prescrizione è maturata». Trattasi dell'ipotesi di responsabilità amministrativa da omessa denuncia alla Corte dei conti di fatti dannosi per l'Erario. All’origine dei danni erariali può spesso rilevarsi una condotta omissiva, che fa capo, in considerazione degli specifici compiti attribuiti, ai soggetti preposti ad attività di controllo che, non svolgendo una adeguata vigilanza, cagionino o concorrano alla causazione di un illecito la casistica potrebbe riguardare omessi riscontri da parte di segretari comunali o di dirigenti su propri subordinati, omessi controlli in sede ispettiva o da parte dei revisori dei conti, omessi annullamenti o omessi rilievi su di atti illegittimi ed illeciti. Trattasi tuttavia di ipotesi raramente assurte al vaglio della magistratura contabile, soprattutto per l'assenza di un organo che segnali alla Procura erariale l'omissione di un controllore interno qui custodiet ipsos custodes? . Sempre in riferimento all'elemento «condotta», va rimarcata la notevole valenza teorica ed operativa del principio di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, sancito dal novellato articolo 1, comma 1, l. numero 20/1994 la ratio della norma va ricercata nel principio generale secondo cui il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nel valutare quali siano le migliori scelte gestionali e i migliori strumenti da utilizzare 9 . Tra le più frequenti applicazioni di tale principio è sufficiente far riferimento alle scelte transattive operate dalla p.a. 10 , o alle spese per rappresentanza, per donativi, per contributi a manifestazioni culturali o gemellaggio, alle consulenze esterne, alle scelte di resistere in giudizio invece di chiudere in via amministrativa stragiudiziale un contenzioso o un possibile contenzioso 11 . Non sono vagliabili dalla Corte dei conti, e non vanno denunciate a tale organo, in base al principio introdotto dalla l. numero 20 del 1994, le condotte discrezionali che violano regole non scritte di opportunità e convenienza, ma solo quelle che si pongono in contrasto con norme espresse o principi giuridici atti contra legem 12 . Tuttavia, così come il giudice amministrativo può sindacare le scelte discrezionali qualora si traducano in un eccesso di potere vizio di legittimità , le più recenti pronunzie del giudice contabile hanno chiarito che va riconosciuto alla Corte dei conti, in quanto istituzionalmente preposta ad impedire la dissipazione del pubblico denaro, un potere sindacatorio delle scelte discrezionali dei pubblici operatori, per impedire effetti dirompenti e lesivi dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, pur dovendosi comunque evitare che il giudice, nello svolgimento delle proprie valutazione, sostituisca le sue scelte a quelle operate dall'autorità amministrativa in sede di esercizio del potere discrezionale, poiché così facendo, egli cesserebbe di essere « operatore di giustizia » per divenire « amministratore » 13 14 . Tale responsabilità si configura non solo a fronte di danni subiti direttamente dall'amministrazione locale es. sottrazione di una somma o danneggiamento di un arredo da parte del dipendente , ma anche quando il danno sia stato subito indirettamente dalla p.a., chiamata innanzi al giudice ordinario o, oggi, anche innanzi al giudice amministrativo ex articolo 7, l. 21 luglio 2000, numero 205 a risarcire, ex articolo 28 cost., il terzo danneggiato dal proprio lavoratore durante l'attività di servizio es. danni risarciti dal Comune ad un terzo per omessa manutenzione di un immobile o di una strada danni risarciti dall’amministrazione ad un terzo ferito da un vigile urbano a causa dell’imperito uso di arma da fuoco danni risarciti dalla p.a. ad una impresa illegittimamente esclusa da una aggiudicazione dai membri della commissione di gara 15 . Dunque, in entrambe le ipotesi di responsabilità amministrativa da danno diretto ed indiretto , giudice della rivalsa del credito vantato dall'amministrazione nei confronti del dipendente autore della condotta illecita è la Corte dei Conti. La casistica sui danni erariali è assai varia 16 . Oltre ai danni da condotta omissiva già sopra evidenziati , si segnalano tra le innumerevoli fattispecie illecite frutto di condotte commissive i seguenti casi non infrequenti anche nel comparto enti locali danni da erogazione da parte di Segretario Comunale di maggiori somme a personale di vigilanza 17 , danni imputabili a Sindaco, Consiglieri e Segretario Comunale per i costi per realizzare varianti a piano regolatore generale 18 , danni concausati da pareri illegittimi del segretario comunale su incrementi illegittimi di indennità per il Sindaco 19 , danni da sinistri automobilistici, da realizzazione di opere pubbliche inutili ed inutilizzate , da omessa manutenzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, da acquisto di beni strumentali inutili o desueti, da erogazione di emolumenti indennità varie non dovute a dipendenti, da utilizzo non istituzionali di beni d’ufficio auto, telefoni etc. , da prolungato allontanamento sine causa dal posto di lavoro in orario d’ufficio, da appropriazione di denaro e beni dell’amministrazione, da assenza dal lavoro celata dietro patologia medica inesistente, da danneggiamento di beni d’ufficio, da assunzione di spese senza idonea copertura finanziaria, da corresponsione di somme a titolo di interessi su capitale erogato in ritardo, da indebita concessione di pensione di invalidità, da illegittima sospensione di lavori pubblici, da illegittimo conferimento di incarichi e consulenze esterne, etc. Da segnalare è poi la “voce di danno” relativa al danno all'immagine patito dalla pubblica amministrazione a seguito di condotte illecite di propri dipendenti. La suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia a sezioni unite 25 giugno 1997, numero 5668 e con successive decisioni, e un univoco indirizzo giuscontabile hanno costantemente ribadito che sul danno all’immagine della p.a. la giurisdizione è devoluta all'organo giuscontabile 20 21 . In tempi recenti il legislatore è intervenuto con il c.d. lodo Bernardo articolo 17, co.30-ter, d.l. 1 luglio 2009 numero 78, convertito nella l. 3 agosto 2009, numero 102 22 che ha fortemente limitato la possibilità della Corte dei Conti di contestare il danno all’immagine, limitandola ai soli fatti che si traducano in reati contro la P.A. e nemmeno tutti, ma solo quelli indicati nella l. numero 97 del 2001 e, per questi ultimi, solo dopo il giudicato penale di condanna ergo, in Italia, dopo non meno di 10 anni dalla condotta dannosa , in plateale violazione della autonomia tra magistratura contabile e magistratura penale e dei distinti illeciti dalle stesse perseguiti. L’intervento normativo, che comporterà la non perseguibilità di fatti gravissimi forieri di danni devastanti all’immagine della P.A. si pensi a fatti di pedofilia, stupro, falso, mafia, camorra, traffico o spaccio di droga etc. o la tardiva attivazione della Corte in attesa di giudicati penali, ha avuto di recente l’avallo, in punto di costituzionalità, della Consulta, con la assai discutibile sentenza 1 dicembre 2010 numero 355 23 . Va da ultimo fatto cenno ad una categoria, di danno erariale si tratta del «danno da disservizio», della quale è ancora difficile cogliere i caratteri essenziali, stante la differente qualificazione che viene operata nell'ambito delle stesse procure della Corte dei conti 24 . In primo luogo il «danno da disservizio» si caratterizza per l'inosservanza di doveri del pubblico dipendente oggi canonizzati nel CCNL e nei codici di comportamento per il personale civile, mentre restano fissati nelle normative di settore per il personale militare con conseguente diminuzione di efficienza dell'apparato pubblico esso è intrinsecamente connesso ad un pubblico servizio, e si verifica allorquando lo stesso è «desostanziato», per l'utenza, delle sue intrinseche qualità, in una valutazione attuata secondo i parametri dell'efficienza e della efficacia. In altri termini, nei casi di «disservizio», l'azione pubblica non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse. Note 1 Recita l’articolo 55, co.2, d.lgs. numero 165 del 2001 “Ferma la disciplina in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi”. 2 Sul tema TENORE, La nuova Corte dei conti responsabilità, pensioni, controlli, Milano, 2004, 2 Bax, La corte dei conti - Le funzioni giurisdizionali e di controllo, Napoli, 2004 Cimini, La responsabilità amministrativa e contabile. Introduzione al tema ad un decennio dalla riforma, Milano, 2003 Mirabella, Le responsabilità nella pubblica amministrazione e la giurisdizione contabile, Milano, 2003 Autieri, Il risarcimento del danno nel processo amministrativo-contabile, in AA.VV. a cura di De Paolis , Il risarcimento del danno nel processo civile, amministrativo, contabile, penale, tributario, Rimini, 2003, 415 ss. Sciascia, Manuale di diritto processuale contabile, Milano, 2003, 29 ss. Corpaci, La responsabilità amministrativa alla luce della revisione del Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 2002, 542 ss. Schlitzer a cura di , L'evoluzione della responsabilità amministrativa, Milano, 2002 Mercati, Responsabilità amministrativa e principio di efficienza, Torino, 2002. 3 Il peculiare regime della responsabilità contabile è stato da taluni ricondotto al meccanismo della « presunzione di colpa », da altri alla c.d. « culpa in re ipsa », mentre altri autori parlano di mera inversione dell'onere della prova. Non sono infine mancati tentativi di avvicinamento di tale responsabilità alle previsioni civilistiche della responsabilità da inadempimento contrattuale articolo 1218 c.c., che presuppone la colpevolezza o del depositario articolo 1766 ss. c.c. . Sul tema v. Cimini, La responsabilità, cit., 122 ss. Garri, I giudizi, cit., 207 ss. Donno, Danno erariale, cit., 102 ss. 4 In giurisprudenza fra le varie applicazioni della esimente in esame v. l’ampia giurisprudenza richiamata da TENORE, La nuova Corte dei conti cit., 65 ss. 5 In sintonia con quanto sostenuto nel testo appare Schlitzer, Profili sostanziali della responsabilità amministrativo-contabile, in Schlitzer, L'evoluzione della responsabilità amministrativa, Milano, 2002, 104 ss. 6 C. conti, sez. Toscana, 29 aprile 1997, numero 313, in Riv. C. conti, 1997, f. 3, 107, estende la responsabilità all'organo politico qualora quest'ultimo approvi il progetto di un'opera pubblica, rivelatosi poi inadeguato e dannoso, in assenza del parere dell'ufficio tecnico, agendo così come organo amministrati vo. In terminis, sulla omessa acquisizione di pareri tecnici, C. conti, sez. III, 6 aprile 2001, numero 78, in Riv. C. conti, 2001, f. 2, 133. Alle medesime conclusioni, ma sulla base di diverse argomentazioni assenza di buona fede in capo agli amministratori, in quanto devono possedere un minimo di capacità professionali per avvedersi di errori o omissioni nell'istruttoria condotta dai funzionari tecnici o amministrativi , perviene C. conti, sez. Puglia, 1 giugno 1998, numero 25, inedita. 7 C. conti, sez. II centrale, 26 ottobre 1998, numero 234, in Panorama giur., 1998, numero 5, 31. 8 C. conti, sez. III, 10 dicembre 1998, numero 321/A, in Ragiusan, 1999, f. 177, 97. 9 C. conti, sez. riunumero , 3 giugno 1996, numero 30/A, in Riv. C. conti, 1996, f. 4, 59. 10 Costituisce atto che esprime discrezionalità di merito ed è, comunque, esente da colpa grave, la stipula di una transazione effettuata dal direttore amministrativo di un'università su conforme parere dell'Avvocatura dello Stato C. conti, sez. I, 31 maggio 2002 numero 173/A, in Riv. C. conti, 2002, f. 3, 89 . Per un'altra fattispecie assolutoria v. C. conti, sez. II, 21 luglio 1997, numero 154, in Riv. C. conti, 1997, f. 6, 139. Per l'illiceità di una transazione su una pretesa palesemente infondata o prescritta, v. anche C. conti, sez. III, 20 aprile 1999, numero 80, in Foro amm., 2000, 664 e in Riv. C. conti, 1999, f. 3, 100 id., sez. II, 27 novembre 1997, numero 231, in Riv. C. conti, 1998, f. 1, 103 id., sez. II, 2 aprile 1997, numero 22, in Riv. C. conti, 1997, f. 3, 71. 11 Sulle consulenze esterne v. infra. Per una recente fattispecie in materia di consulenze esterne v. C. conti, sez. III, 8 gennaio 2003, numero 9/A, in Riv. C. conti, 2003, f. 1, 141 id., sez. Liguria, 6 novembre 2003, numero 912, in www.corteconti.it. Sul superamento della discrezionalità in caso di lite temeraria v. C. conti, sez. Calabria, 5 novembre 2003, numero 901 in www.corteconti.it. id., sez. II app., 3 novembre 2003, numero 3003, ivi. Sui limiti alla discrezionalità della p.a. per spese promozionali v. Cass., sez. unumero , 6 maggio 2003, numero 6851, in Foro it., 2003, I, 3404. 12 Tra i più recenti studi sui limiti al sindacato del giudice contabile sull'esercizio del potere discrezionale dei funzionari della p.a. è sufficiente il richiamo a TENORE, La nuova Corte dei conti cit., 112 Pinotti, Profili di rilevanza delle regole tecniche nel giudizio di responsabilità amministrativa, in Cons. Stato, 1995, II, 567 Borelli Porreca, Il pubblico ministero contabile e l'attività discrezionale, in Riv. C. conti, 1996, II, 375 Visca, Sull'insindacabilità del giudice contabile nel merito delle scelte discrezionali nota a Cass., sez. unumero , 29 gennaio 2001, numero 33 , in Giust. civ., 2002, I, 2922 Pagliarin, Colpa grave ed equità, Padova, 2002, 139 ss. e 156 ss. Cimini, La responsabilità, cit., 43 ss. 13 Sull'utilizzo dei parametri di buon andamento dell'azione amministrativa, di economicità, efficacia ed efficienza della stessa per l'accertamento della condotta antigiuridica v. Police, La disciplina attuale della responsabilità amministrativa, in Scoca, La responsabilità amministrativa, cit., 88 ss. Interessante è anche il richiamo al principio di «proporzionalità» cui fa riferimento Attanasio, Modulo consensuale nell'esercizio della potestà amministrativa. Brevi note sui profili di rilevanza nel giudizio di responsabilità amministrativa, in www.amcorteconti.it Colombini, Il principio di proporzionalità nel sindacato del giudice contabile, in Atti del seminario Le nuove prospettive della responsabilità amministrativo-contabile, Venezia 2 ottobre 2001, in Il diritto della Regione, Padova, numero 1, 2002. 14 Cass., sez. unumero , 29 gennaio 2001, numero 33, in Giust. civ., 2002, I, 2921, con nota di Visca, Sull'insindacabilità del giudice contabile nel merito delle scelte discrezionali in D& amp G - Dir. e giust., 2001, f. 7, 28, con nota di Distefano in Foro it., 2001, I, 1171 con nota di D'Auria e in Riv. C. conti, 2001, f. 1, 252. In terminis Cass., sez. unumero , 6 maggio 2003, numero 6851, in Foro it., 2003, I, 3404 fattispecie relative a spese promozionali e di riformazione sull'attività dell'ente . 15 Ai sensi della vigente normativa articolo 28 cost. articolo 22, d.P.R. 10 gennaio 1957, numero 3 articolo 55, d.lgs. 30 marzo 2001, numero 165 , la pubblica amministrazione risponde dei danni arrecati a terzi dai propri dipendenti, salvo che il comportamento dell'agente, doloso o colposo, non sia diretto al conseguimento dei fini istituzionali propri dell'ufficio o del servizio di appartenenza, ma sia determinato da motivi strettamente personali ed egoistici, tanto da escludere ogni collegamento di « occasionalità necessaria » tra le incombenze affidategli e l'attività produttiva del danno. 16 Per un aggiornato panorama dei “filoni” contenzioso più diffusi innanzi alla Corte dei Conti si rinvia ad ATTANASIO, Rassegna ragionata di giurisprudenza in materia di responsabilità amministrativo-contabile, in TENORE, La nuova Corte dei conti cit., 223 ss. 17 C.conti, sez.III, 12 febbraio 2010 numero 79, in www.corteconti.it 18 C.conti, sez.I, 5 febbraio 2010 numero 76, ivi. 19 C.conti, sez.I, 7 aprile 2008 numero 154, ivi. 20 La decisione Cass., sez. unumero , 25 giugno 1997, numero 5668 caso Poggiolini , è edita in Guida al diritto, 1997, numero 27, 42, con nota di Chiappinelli e in Foro it., 1997, I, 2872, con nota di Barone. La sentenza si pone in sintonia con parte della dottrina Tenore, Giurisdizione contabile, cit., 2591 che ebbe ad evidenziare che quello che la Corte dei conti definiva danno non patrimoniale articolo 2059 c.c. era in realtà un danno patrimoniale ex articolo 2043 c.c. all'immagine della p.a., come tale vagliabile dalla Corte dei Conti. L'indirizzo è stato poi ribadito da Cass., sez. unumero , 25 ottobre 1999, numero 744 in Giust. civ. Mass., 1999, 2145 che ha collocato, sul piano sistematico, tale danno nell'ambito dell'illecito di natura contrattuale attribuito alla cognizione della Corte dei conti in quanto fondato su un rapporto di servizio mentre resta devoluta all'a.g.o. la cognizione sull'illecito extracontrattuale cagionato dal lavoratore alla p.a. e Cass., sez. unumero , 4 aprile 2000, numero 98, in Foro it., 2000, I, 2790, con nota di Lorelli. 21 la giurisprudenza contabile v., tra le tante, C. conti, sez. riunumero , 23 aprile 2003, numero 10/SR/QM, in www.giust.it, numero 4, 2003, in www.corteconti.it, in Il lav. nella p.a., 2003, f. 5, 984, con nota di Di Leo C. conti, sez. Umbria, 28 maggio 1998, numero 628, in Riv. C. conti, 1998, numero 3, II, 199 e in Panorama giuridico, 1998, numero 4, 37 id., sez. Umbria, 28 maggio 1998, numero 501, ivi, 1998, numero 4, 37 id., sez. Campania, 23 aprile 1998, numero 29, ivi, 1998, numero 4, 37 id., sez. I centrale, 28 aprile 1998, numero 109, ivi, 1998, numero 4, 37 id., sez. Lombardia, 18 maggio 2000, numero 672, in Riv. C. conti, 2000, f. 4, 51 id., sez. I app., 25 marzo 2002 numero 96, in www.corteconti.it id., sez. I, 4 febbraio 2003, numero 38, in Panorama giuridico, 2003, numero 1/2, 38 id., sez. Lombardia, 10 dicembre 2003, numero 1478, in Riv. C. conti, 2004, f. 1 id., sez. app., 26 gennaio 2004, numero 27, in www.giurisprudenza.it. 22 La norma prevede che “Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, numero 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, numero 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma“. Sul lodo Bernardo v.VETRO, Il danno all’immagine della P.A. dopo il lodo Bernardo una discutibile sentenza della Consulta, in www.giustamm.it PAVONI, Prime considerazioni sul lodo Bernardo e, in particolare, sulla sua incidenza in tema di danno all’immagine della p.a., in Resp. civ. e prev., 2010, 1, 168 Perin, Lodo Bernardo, decreto correttivo ancora molto limitativo delle indagini e la quasi abolizione della lesione all'immagine pubblica, in www.lexitalia.it. 23 La sentenza è edita, con note critiche, in www.giustamm.it, con nota di VETRO, in Resp.civ.e prev., 2011, 4, 794, con nota di PAVONI, La Corte costituzionale salva il lodo Bernardo, e in Foro it.,2011,3,I,644, con nota di COSTANTINO. 24 Sul danno da disservizio e sulla prova dello stesso, ex pluribus, v. C. conti, sez. Marche, 10 marzo 2003, numero 195, in Riv. C. conti, 2003, f. 2, 219 id., sez. Emilia Romagna, 6 marzo 2003, numero 733, in Riv. C. conti, 2003, f. 2, 218 id., sez. Umbria, numero 51 del 2000, in amcorteconti.it.html id., sez. Umbria, 4 marzo 1998, numero 252, in Riv. C. conti, 1998, f. 3, 187 e in Foro amm., 1998, f. 10 id., sez. Umbria, 23 gennaio 1998, numero 1, in Riv. C. conti, 1998, f. 2, 99 id., sez. Umbria, numero 52 del 1996, in Riv. C. conti, 1993, f. 3, 168.