Registrazione degli atti giudiziari: tabelle riepilogative, leggi e direttive ministeriali

In materia di registrazione degli atti giudiziari trovano applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e il D.P.R. 26 aprile 1986, numero 131 T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro . La normativa introdotta dal richiamato testo unico spese di giustizia ha permesso di superare i problemi che nascevano, rispetto alla precedente disciplina in materia, dall’obbligo, posto a carico delle cancellerie, di trasmettere all’ufficio finanziario l’originale dell’atto. Tale trasmissione creava ritardi ed intralci agli uffici giudiziari ai quali, per lungo tempo, veniva sottratta, materialmente, la disponibilità dell’intero fascicolo processuale e del provvedimento soggetto a registrazione.

Tra le più frequenti difficoltà ricordiamo ad esempio quella relativa al rilascio, a richiesta di parte, di copie necessarie al proseguimento del giudizio ex articolo 66, D.P.R. 26 aprile 1986 numero 131. Rilascio che comportava un andirivieni del fascicolo processuale e del provvedimento che definiva il giudizio dagli uffici finanziari alle cancellerie e viceversa. In linea con i principi di celerità, razionalizzazione ed economicità che sottengono alle attività delle pubbliche amministrazioni, il testo unico spese di giustizia, introducendo l’obbligo della registrazione dei solo atti soggetti alla riscossione dell’imposta ha dato una, da tempo e da più parti auspicata, ragionevole soluzione alle problematiche derivanti dall’obbligo di trasmettere per la registrazione tutti gli atti anche se esentati dall’imposta di registro. La richiamata soluzione, accolta favorevolmente da tutti gli operatori di giustizia, ha eliminato una notevole ed inutile mole di lavoro da parte delle cancellerie e degli uffici finanziari. Altra rilevante novità in materia di registrazione degli atti giudiziari e delle attività ad essa connessa è stata rappresentata dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002. La Suprema Corte, in materia di rilascio, a richiesta di parte, della copia del titolo spedito in forma esecutiva, nelle more della registrazione del titolo stesso ha richiamato « l’attenzione sul fatto che le cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta ». L’intervento della Suprema Corte risolveva, di fatto, un altro degli aspetti del problema operativo sopra segnalato, ricordando però che « in ogni caso, le cancellerie, in adempimento dell’obbligo imposto dall’articolo 10, comma 1, lett. e , D.P.R. numero 131/86, devono trasmettere all’ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti soggetti a registrazione cfr articolo 73 e 278 T.U. per consentire al medesimo ufficio la riscossione dell’imposta». Quanto sopra ricordato dalla Suprema Corte è strettamente correlato con il disposto di cui all'articolo 57, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, numero 131, da cui scaturisce il c.d. principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro. Da ricordare, da ultimo, che l’articolo l’articolo 16 del richiamato testo unico stabilisce che la registrazione della sentenza è eseguita «previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio». Rapporto tra imposta di registro e contributo unificato. L’entrata in vigore del contributo unificato, ex articolo 9, D.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia non interessa l’imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell’articolo 37, testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 e dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreta. Determinazione delle procedura da sottoporre alla registrazione. Ai sensi dell’articolo 10 DPR 131/1986 sono obbligati a richiedere la registrazione « i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato». La registrazione deve essere richiesta entro 5 giorni da quando il provvedimento è stato pubblicato. Per individuare quali atti scontano l’imposta di registro e quali ne sono esenti ci si atterrà a quanto previsto dagli articolo 37, 38 e 8 tabella Allegata , D.P.R. 26 aprile 1986 numero 131 e succ. mod. e integrazioni T.U. sull’imposta di registro . Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale. Con l’articolo 67, legge 18 giugno 2009 numero 69 è stato introdotto nel Testo Unico spese di giustizia D.P.R. 115/02 il titolo XIV-bis contenente gli articolo 73-bis e 73-ter relativo alla «registrazione degli atti giudiziari nel processo penale». Ai sensi della sopra richiamata normativa la registrazione degli atti giudiziari in materia penale andrà effettuata una sola volta e al momento in cui la sentenza diviene definitiva. Viene quindi «armonizzato il sistema di trasmissione degli atti del processo penale all’ufficio finanziario, eliminando la trasmissione, per la liquidazione dell’imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale» prevedendone la trasmissione alla definitività della sentenza. La sentenza sarà trasmessa, a cura della cancelleria, con l’annotazione del passaggio in giudicato e con le eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame. La liquidazione dell’imposta di registro, a cura dell’ufficio finanziario, sarà, si ribadisce, effettuata in unica soluzione e dovrà essere prenotata a debito soltanto sulla sentenza passata in giudicato. Ai sensi del richiamato articolo 73-bis la sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, anche se liquidati in sede civile, dovrà essere trasmessa entro cinque giorni dal passaggio in giudicato. In tema di sentenza penale contenente liquidazione di provvisionale di importo quantificato e non generico si ritiene che, ai fini dell’esecuzione, la parte abbia diritto al rilascio di copia spedita in forma esecutiva. Nell’ipotesi invece di condanna generica il rilascio della copia è subordinato alla registrazione della sentenza. Relazione tra registrazione e rilascio copia degli atti. Ai sensi dell’articolo 66, D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 – Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – e successive modifiche ed integrazioni «i soggetti indicati nell’articolo 10, lettere b e c ndr il personale abilitato addetto agli uffici di cancelleria possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati » Lo stesso articolo 66 prevede i casi in cui il funzionario addetto può rilasciare copia degli atti a prescindere dell’avvenuta registrazione del provvedimento. Tra i sopra richiamati casi indicati nell’articolo 66, D.P.R. numero 131/86 ricordiamo le «copie di atti necessari al proseguimento del giudizio» Nel caso invece di copia autentica al fine di procedere alla notifica della sentenza per far decorrere i termini dell’impugnazione il rilascio della copia è subordinato alla registrazione dell’atto. Infine, come già precedentemente accennato, la sentenza della Corte Costituzionale numero 522 del 21 novembre-6 dicembre 2002 impone alle cancellerie giudiziarie di « rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta » Registrazione dei provvedimenti di procedimenti in cui è parte una pubblica Amministrazione – Prenotazione a debito dell’imposta di registro. Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un'Amministrazione dello Stato, l'articolo 59, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n 31 testo unico sull'imposta di registro dispone che «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute a le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato». Il richiamato articolo 59 va coordinato con le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 158, D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ai sensi del quale nel processo, civile o amministrativo in cui è parte l'Amministrazione Pubblica, è , tra l’altro, prenotata a debito, se a carico dell'Amministrazione l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, primo comma, lett. a e b , del D.P.R. 26 aprile 1986, numero 131. Il successivo articolo 159 del D.P.R. 115/02 disciplina l’ipotesi in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio prevedendo che a qualora la registrazione sia stata richiesta da un'Amministrazione statale, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta dovuta va corrisposta dall'altra parte processuale, b nella differente ipotesi in cui la registrazione dell'atto processuale venga richiesta dalla parte diversa dall'Amministrazione statale ovvero non venga richiesta da nessuna delle parti processuali, l'imposta dovuta è pagata interamente dalla parte privata. Nell’ipotesi di cui al punto a qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell'imposta dovuta, previa sospensione della registrazione della stessa sentenza, la quale verrà restituita al cancelleria dell’ufficio giudiziario con l'annotazione dell'avvio della fase di liquidazione dell'imposta nei confronti della parte privata. L’istituto della prenotazione a debito dell’imposta di registro deve essere applicato nei casi in cui l’amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta al pagamento della spesa. Oltre che nei casi in cui l’Amministrazione pubblica è parte in causa l’istituto della registrazione a debito opera a nella registrazione delle sentenze penali che accolgano, anche genericamente, la richiesta al risarcimento del danno a favore della parte civile, b sentenza civile con riconoscimento di danni derivanti da reato. In tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito competente al recupero dell’importo in registrazione è l’ufficio giudiziario. Da ricordare infine che « il recupero delle somme dovute a seguito della registrazione a debito degli atti giudiziari sono soggette all’ordinario termine di prescrizione decennale ex articolo 2946 c.c. non essendo necessaria la notifica di alcun atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento».