È nulla la costituzione di parte civile se il sostituto procuratore non è espressamente legittimato

Il sostituto processuale è legittimato alla difesa tecnica, ma non alla costituzione di parte civile nel processo, qualora la procura speciale che ha attribuito al difensore la nomina e i poteri dispositivi relativi alla pretesa in oggetto, non lo preveda espressamente.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 2329/15, depositata il 19 gennaio. Le modalità di costituzione della parte civile. Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Campobasso la quale, confermando la pronuncia di primo grado, lo condannava per violazione di obblighi familiari nei confronti della moglie, concedendogli la sospensione condizionale della pena. Il motivo del ricorso è di natura squisitamente processuale e riguarda l’erronea applicazione della legge penale e l’inosservanza delle norme processuali relative all’omessa esclusione della parte civile. Il ricorrente, pur riconoscendo la legittimazione della moglie ad intervenire in giudizio come parte civile, contesta l’illegittima modalità con cui tale costituzione è avvenuta. In particolare, l’atto di costituzione e la necessaria procura speciale erano state depositate in udienza da un sostituto processuale del difensore-procuratore speciale, senza riportare alcuna abilitazione concreta del soggetto. A ciò si aggiunga la mancata partecipazione personale dell’interessata all’udienza. Il ricorrente aveva impugnato in appello la costituzione della parte civile per carenza di potere nel sostituto processuale, ma la risposta dei giudici era stata l’inammissibilità della questione. Il ricorrente rileva l’erronea valutazione dei giudici di merito i quali avrebbero sovrapposto due questioni che dovrebbero invece essere considerate separatamente, ovvero la legittimazione processuale ad agire quale parte civile e le concrete modalità di esercizio del corrispondente diritto. L’omessa esclusione della parte civile. Il ricorso è fondato. La Cassazione richiama il consolidato principio secondo cui il sostituto processuale è legittimato alla difesa tecnica, ma non alla costituzione di parte civile nel processo, qualora la procura speciale non lo preveda espressamente. La Corte di merito effettivamente non ha disatteso tale principio ma, proprio come evidenziato dal ricorrente, ha confuso due distinti profili dell’istituto della costituzione di parte civile. La questione di diritto che rileva nel caso concreto non riguarda tanto la legittimazione della moglie ad intervenire nel giudizio penale quale parte civile, ma le concrete modalità con cui ha esercitato tale diritto. Respingendo l’impugnazione dell’imputato per l’esclusione della parte civile, i giudici di merito hanno confuso e sovrapposto i due profili citati. La consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite. Citando una pronuncia delle Sezioni Unite Cass. S.U. numero 12/99 , la Corte chiarisce nuovamente che l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, mentre l’opposta pronuncia di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione della parte civile può essere impugnata dall’imputato, unitamente alla sentenza. Il motivo di tale differente trattamento afferisce al fatto che la persona offesa, la quale si veda escludere dal giudizio penale di primo grado, ha comunque la possibilità di esercitare l’azione civile nella competente sede, per far valere il proprio pregiudizio. Al contrario l’imputato ha un permanente interesse ad opporsi a decisioni erronee in grado di incidere sul corrispondente capo della decisione definitiva. La richiamata pronuncia delle S.U. assegna prevalenza alla soluzione più liberale nei confronti dell’imputato, affermando la provvisorietà della pronuncia dibattimentale che ammette la costituzione di parte civile, in modo da limitarne la preclusione endoprocedimentale e assicurare l’ordinato e progressivo svolgimento del procedimento, anche in un’ottica di economia processuale. In sede di successiva impugnazione della sentenza di merito, è poi consentita una valutazione dei requisiti di legittimità formale e sostanziale dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale. Sulla base del ragionamento illustrato, la Cassazione ha riconosciuto l’errore occorso nella statuizione dei giudici di merito circa l’inammissibilità dell’appello dell’imputato e, rilevando che il motivo del ricorso è di mero diritto, dichiara la fondatezza e l’ammissibilità delle pretese del ricorrente, annullando senza rinvio il punto della decisione impugnata relativo alle statuizioni civili.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 – 19 gennaio 2015, numero 2329 Presidente Conti – Relatore Citterio Considerato in diritto 1. Avverso la sentenza con cui in data 3-11.4.2014 la Corte d'appello di Campobasso ha confermato l'affermazione della sua responsabilità ai fini penali e civili, deliberata dal Tribunale di Larino il 15.12.10 per reato ex articolo 570 cod.penumero in danno della moglie, solo concedendogli la sospensione condizionale della pena, ricorre N.C. a mezzo del difensore, avv. Salvatore Pilone, con unico motivo di erronea applicazione della legge penale ed inosservanza delle norme processuali, in relazione all'omessa esclusione della parte civile. 2. II ricorrente deduce che la persona offesa, che riconosce pienamente legittimata all'esercizio dell'azione civile nella fattispecie per cui si procede, si è tuttavia costituita in primo grado con modalità illegittime, perché in concreto l'atto di costituzione e la pertinente necessaria procura speciale sono stati depositati in udienza da un sostituto dei difensore-procuratore speciale, tuttavia non abilitato dai termini in cui concretamente la procura speciale per la costituzione era stata conferita al titolare della difesa tecnica. Quindi, erronea sarebbe stata la risposta della Corte d'appello, che ha affermato l'inammissibilità della questione nel giudizio di impugnazione, con la conseguente inammissibilità del motivo, sovrapponendo due aspetti del tutto differenti la legittimazione processuale e le concrete modalità di esercizio del corrispondente diritto. Ragione della decisione 3. II ricorso è fondato, nei termini che seguono. Anche la Corte d'appello conviene con il consolidato principio di diritto secondo il quale il sostituto processuale nominato ex articolo 102 cod.proc.penumero dal difensore titolare della difesa tecnica è legittimato alla difesa tecnica ma non alla costituzione di parte civile nel processo, quando la procura speciale che ha attribuito al difensore, insieme con la nomina a difensore tecnico ex articolo 100 cod.proc.penumero , pure i poteri dispositivi relativi al diritto in contesa propri della parte articolo 76 e 122 cod.proc.penumero non lo preveda espressamente Sez.6 sent. 33228 del 14.5.2014, dep. 28.7.2014 Sez. 5, sent. 19548 del 3.2.2010, dep. 24.5.2010 . La Corte distrettuale non ha contraddetto lo specifico assunto dell'imputato che, nel caso concreto, tale specifica ed espressa previsione non era presente, dato che pertanto deve ritenersi acquisito al processo. Dal verbale dell'udienza in cui è avvenuta la dichiarazione di costituzione di parte civile da parte del sostituto risulta che neppure era presente la persona offesa. 4. La questione di diritto che il ricorso pone è pertanto quella dell'impugnabilità dell'ordinanza con la quale sia stata rigettata la richiesta di esclusione della parte civile, richiesta fondata non sulla contestazione del suo diritto sostanziale a costituirsi, ma sulle concrete modalità con cui la costituzione in giudizio è intervenuta. 5. La Corte d'appello ha ritenuto tale ordinanza non impugnabile, richiamando due pronunce di questa Corte Sez. 4 sent. 7291 del 21.11.2002, dep. 14.2.2003 e Sez.5 sent. 2071 del 25.11.2008, dep. 20.1.1009, ma pare aver sovrapposto due tematiche diverse quella della impugnabilità e quella della specificità del motivo di impugnazione la cui mancanza è per sè causa di inammissibilità di un'impugnazione astrattamente ammissibile . 5.1 Va ricordato che il nostro caso è non quello dell'impugnazione della statuizione positiva dell'esclusione della parte civile, che provenga dalla persona offesa che si era costituita parte civile ed era stata estromessa Sez.7, ord. 10880 del 11.10.2012, dep. 7.3.2013 , bensì quello dell'impugnazione dell'imputato che abbia visto respingere la sua richiesta di esclusione della parte civile che si è costituita. Proprio la sentenza delle S.U. numero 12 del 19.5.1999, dep. 13.7.1999, Pediconi ha chiarito che mentre l'ordinanza dibattimentale di positiva esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza. Questo perché, una volta esclusa nel giudizio di primo grado, la persona offesa che intendeva esercitare l'azione civile nel processo penale non è più parte dello stesso, che infatti si svolge regolarmente in sua assenza, sicché sarebbe sistematicamente del tutto anomala un'impugnazione tardiva. Né la scelta del legislatore di non permettere un'immediata impugnazione dell'ordinanza che abbia deliberato l'esclusione della parte civile si presta a censure di costituzionalità, atteso che la persona offesa può sempre esercitare la propria azione civile nella sede civile, il suo pregiudizio pertanto essendo sostanzialmente di mero fatto. Invece, l'imputato - che è parte fisiologica e necessaria del processo - ha un permanente interesse a contrastare decisioni in ipotesi erronee che hanno un'immediata incidenza sul capo della decisione afferente le questioni civili pertinenti al fatto di reato per cui si procede. Così specificamente sul punto, le richiamate Sezioni unite di questa Corte «4.5 L'interpretazione letterale e quella logico-sistematica si saldano pertanto a favore della soluzione più liberale, nel senso che la stabilità decisoria dell'ordinanza dibattimentale ammissiva della parte civile deve ritenersi in ogni caso provvisoria, allo stato degli atti' idonea perciò a giustificare una limitata preclusione endoprocessuale, la cui ratio è quella di garantire, in base ad intuitive esigenze di economia processuale, l'ordinato e progressivo svolgimento del giudizio in presenza di una parte eventuale, senza l'instaurazione di fasi incidentali produttive di stasi nel processo penale. È viceversa consentito, con la sentenza di merito soggetta a sua volta agli ordinari mezzi di gravame, il controllo da parte del giudice dei presupposti di legittimità formale e sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale - sia la legitimatio ad causam, sia la legítimatio ad processum, sia l'osservanza delle formalità e dei termini prescritti dalla legge a pena d'inammissibilità - e per il conseguente riconoscimento del diritto della parte civile al risarcimento del danno». 5.2 La giurisprudenza di legittimità successiva si è assestata su questo puntuale e chiaro insegnamento per tutte, Sez.4 sent. 4101 del 6.12.2012, dep. 25.1.2013 Sez.1 sent. 4060 del 8.11.2007, dep. 25.1.2008 Sez.2 sent. 30045 del 12.3.2003, dep. 17.7.2003. Le due sentenze richiamate dai Giudici d'appello in realtà non paiono contrastare direttamente questo comunque ormai consolidato insegnamento, ma specialmente la sentenza Sez.5 numero 2071 del 25.11.2008 lo raccordano con i principi generali in tema di specificità dei motivi di impugnazione ai sensi dell'articolo 581 cod.proc.penumero , in sostanza negando che l'impugnazione da parte dell'imputato dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile o ha rigettato la sua richiesta di esclusione della parte civile, proposta insieme con l'impugnazione della sentenza ex articolo 586 cod.proc.penumero , possa sottrarsi alle generali regole di ammissibilità e, in particolare, al requisito della specificità dei motivo che, per il ricorso per cassazione, pretende anche l'espresso confronto argomentativo con le risposte date dai Giudici del merito alle medesime richieste deve anche osservarsi che la sentenza Sez. 4 numero 7291 del 21.11.2002 sul punto non si confronta espressamente con la pure richiamata sentenza Pediconi . 6. Tutto ciò premesso, osserva riassuntivamente la Corte che la statuizione di inammissibilità dell'appello dell'imputato sul punto è errata per le ragioni appena esposte il motivo attiene a questione di mero diritto e poggia su un assunto in fatto la dichiarazione di costituzione di parte civile è avvenuta ad opera di un sostituto del soggetto nominato procuratore speciale senza che tale sostituzione fosse stata espressamente prevista e autorizzata e senza che la persona offesa interessata fosse fisicamente presente che va ritenuto acquisito al processo il motivo che chiede l'esclusione della parte civile è pertanto ammissibile e fondato tale fondatezza, afferendo questione di diritto in contesto di fatto che non necessita di ulteriori approfondimenti, può essere direttamente rilevata da questa Corte di legittimità, che ai sensi dell'articolo 620 lett. L cod.proc.penumero può dare i provvedimenti necessari consegue l'annullamento senza rinvio del punto della decisione delle due sentenze di merito relativo alle statuizioni civili, con la conseguente eliminazione delle pertinenti statuizioni, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.