Se l'offesa è fatta davanti ad una sola persona, non c'è alcuna lesione dell’onore

L’offesa deve essere percepita da almeno due persone. Per integrare il reato di diffamazione è inoltre necessario che la persona offesa sia individuabile.

Con la sentenza numero 5654, depositata il 4 febbraio 2013, la Corte di Cassazione ha ritenuto insussistente la fattispecie di reato. Le urla contro una donna delle pulizie. Un uomo sbraita contro due donne delle pulizie. Rivolgendosi ad una , accusa l’altra di essere un personaggio «famigerato, in quanto noto negli ambienti di polizia», è una ladra. Un passante sente le urla, ma non viene sentito nei due gradi di giudizio, in cui l’uomo viene condannato per diffamazione 260 euro di multa e risarcimento danni. Un testimone decisivo non è stato sentito, lui non ha fatto il nome della donna. Ricorre per cassazione. L’articolo 595 c.p. prevede che il reato di diffamazione può dirsi integrato quando si offende l’altrui reputazione comunicando con più persone. Le persone che possono aver percepito l’offesa sono solo due la collega operatrice di pulizia ed il passante. Il ricorrente si lamenta del fatto che non sia stata assunta la decisiva testimonianza di quest’ultimo e che non sia stato dimostrato che abbia nominato la destinataria delle offese, riferendosi a lei solo nei termini di «collega», parlando all’altra donna delle pulizie. Mancata assunzione di prova decisiva. Il primo motivo viene giudicato inammissibile, perchè in sede di legittimità non può essere operata una rilettura dei fatti. Perché si possa pronunciare annullamento per mancata assunzione di prova decisiva, è necessario che tale prova «abbia ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non una prova dichiarativa che debba essere vagliata unitamente agli altri elementi di prova acquisiti». Le offese devono essere riferibili ad una persona determinata. La S.C. accoglie invece il secondo motivo di ricorso. E’ rimasto non provato un dato decisivo. Le persone che percepiscono l’offesa devono essere almeno due per poter integrare il reato di diffamazione. La collega donna delle pulizie ha percepito tale offesa, ma il passante? Le parole diffamatorie, per essere tali, devono poter essere riferite alla reputazione di un soggetto individuabile. La Corte sottolinea quale sia il bene giuridico tutelato dalla norma «è l’onore nel suo riflesso nella valutazione sociale di ciascun cittadino». L’evento «è costituito della comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente alla reputazione di uno specifico cittadino». Nel caso specifico non è stato dimostrato che il passante «sia stato in grado di individuare - indipendentemente dalle generalità – in quale persona determinata si identifichi la famigerata ladra chiamata in quel contesto collega ». Per questi motivi la Corte annulla la sentenza senza rinvio, il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 ottobre 2012 – 4 febbraio 2013, numero 5654 Presidente Grassi – Relatore Bevere Fatto e diritto Con sentenza 23.11.09, il tribunale di Terni ha confermato la sentenza 15.11.07 del giudice di pace di Terni, con la quale B.A. è stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 260 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perché ritenuto responsabile del reato di diffamazione, in danno di Ba.Ca. , per aver pronunciato, nell'atrio dello stabile della propria abitazione, in presenza di D.A. , espressioni ritenute diffamatorie, ad alta voce, tanto da renderle percepibili da un uomo, non identificato, transitante in quel momento nell'atrio medesimo. Il difensore del B. ha presentato ricorso per i seguenti motivi 1. violazione di legge per ingiustificato rigetto della richiesta di assumere una decisiva testimonianza è stata individuata la persona che transitò nei pressi dell'imputato e della teste D. , che era in grado di riferire se, nel corso delle sue dichiarazioni, il B. avesse o meno pronunciato il nome della Ba. 2. violazione di legge in riferimento all'articolo 595 c.p. la consumazione del reato di diffamazione avviene mediante la comunicazione,con più persone di parole lesive della reputazione di un soggetto passivo identificato o identificabile, ma non risulta provato che l'imputato abbia nominato la destinataria delle sue affermazioni offensive. Risulta invece che egli abbia fatto riferimento alla collega dell'interlocutrice, nel corso della conversazione, ma non è stato provato che lo sconosciuto passante fosse a conoscenza del fatto che Ba. e D. siano socie della medesima impresa di pulizie. Manca quindi la prova che il B. , abbia pronunciato espressioni offensive che siano state percepibili da più persone - nel caso di specie, la D. e lo sconosciuto - offensive della reputazione di una persona dall'identità individuabile da entrambe. È infondato il primo motivo concernente la mancata assunzione,quale prova decisiva,delle dichiarazioni di un teste, in quanto, secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, ai fini della configurazione del vizio previsto dall'articolo 606 lett. d c.p.p., è indispensabile che la prova decisiva indicata dal ricorrente abbia ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non una prova dichiarativa come nel caso della richiesta dell'esame del teste indicato dalla difesa , che debba essere vagliata unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, non per elidere l'efficacia dimostrativa di questi ultimi, ma per effettuare un confronto, all'esito del quale si prospetta l'ipotesi di un astratto quadro storico-valutativo, favorevole alla parte ricorrente, da sovrapporre alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione effettuate dai giudici di merito. Si tratta di proposizioni inammissibili, in quanto tese a provocare le non consentite rilettura e rivalutazione delle emergenze processuali. Il ricorso,invece, merita accoglimento, in virtù della fondatezza del secondo motivo, in quanto il ricorrente infatti ha messo in evidenza come la sentenza di condanna si fondi su una circostanza,assolutamente non dimostrata l'individuazione o,comunque la possibilità di individuazione, da parte dello sconosciuto, nella Ba. della persona, accusata dal B. , di essere non solo autrice di un furto,ma anche personaggio famigerato, in quanto noto negli ambienti di polizia. Dal capo di imputazione e dal testo della sentenza pag 4 risulta che l'imputato,rivolgendosi alla D. , ha pronunciato le espressioni sicuramente lesive, riferendole però non a una persona specificamente nominata, ma alla innominata collega dell'interlocutrice. Posto che il reato di diffamazione è costituito dall'offesa della reputazione di una persona determinata percepita da più persone, va rilevato che è rimasto non provato un dato storico sicuramente decisivo, ai fini della dimostrazione dell'avvenuta comunicazione - reale o potenziale - delle parole diffamatorie a una pluralità di soggetti la capacità di questi soggetti di riferirle alla reputazione di un soggetto individuabile. Non è stato cioè dimostrato che - al di là della D. - anche il passante rimasto ignoto fosse a conoscenza che quest'ultima, avesse un rapporto di conoscenza con altra persona,accomunata dal medesimo status sociale lavorativo culturale cioè una collega , corrispondente alla persona offesa. In altri termini non è stato dimostrato che costui sia stato in grado di individuare - indipendentemente dalla conoscenza delle generalità - in quale persona determinata si identifichi la famigerata ladra chiamata,in quel contesto collega della D. , i cui dati anagrafici, agli atti, risultano essere quelli di Ba.Ca. . Bene giuridico tutelato dalla norma ex articolo 595 c.p. è l'onore nel suo riflesso nella valutazione sociale alias reputazione di ciascun cittadino e l'evento è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno parola, disegno lesivo,che sia diretto, non in astratto, ma concretamente sulla reputazione di uno specifico cittadino. Anche se, ai fini dell'individuabilità dell'offeso, non è necessario che l'offensore ne indiche le generalità, è comunque necessario che ne indichi la categoria, lo status, il gruppo di appartenenza,cioè un dato identificativo, tale da consentire a più persone di essere a conoscenza della identità del diffamato. Nel caso concreto, non risulta che, oltre alla D. , vi sia stata altra persona in grado di identificare la vittima dell'offesa nella Ba.Ca. . In conclusione, l'assenza della dimostrazione dell'avvenuta comunicazione a più persone delle parole offensive della reputazione della Ba. , non consente di riconoscere alla condotta del B. una rilevanza giuridico - penale. La sentenza va quindi annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.