Erogazioni liberali ai partiti, detraibili anche i versamenti alle articolazioni territoriali

Con la risoluzione numero 108/E del 3 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le erogazioni liberali in denaro di persone fisiche e società in favore di partiti politici sono detraibili ai fini IRPEF e IRES, ai sensi dell'articolo 11, d.l. numero 149/2013, anche quando vengano effettuate direttamente nei confronti dell’articolazione regionale del partito, purché sussistano gli altri presupposti richiesti dalla norma, tra cui l'iscrizione del partito al registro nazionale e la tracciabilità del versamento.

Le erogazioni liberali in denaro di persone fisiche e società in favore di partiti politici sono detraibili ai fini IRPEF e IRES, ai sensi dell'articolo 11, d.l. numero 149/2013 convertito, con modifiche, dalla Legge numero 13/2014 , anche quando vengano effettuate direttamente nei confronti dell’articolazione regionale del partito, purché sussistano gli altri presupposti richiesti dalla norma, tra cui l'iscrizione del partito al registro nazionale di cui all'articolo 4 del medesimo decreto e la tracciabilità del versamento. La questione. Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate, in risposta a un interpello, nella risoluzione numero 108/E del 3 dicembre 2014. L'istante chiede, in particolare, se ai fini della detraibilità in esame, il versamento debba essere effettuato esclusivamente su un conto corrente bancario o postale intestato all’organizzazione nazionale del partito politico, o se invece possa essere effettuato anche su conti correnti bancari o postali intestati alle articolazioni territoriali regionali e provinciali del medesimo partito politico. Il dubbio era sorto alla luce della nuova disciplina sulla detraibilità delle erogazioni liberali ai partiti politici, introdotta dal citato d.l. numero 149/2013, che, a differenza della disciplina previgente Legge numero 2/1997, che aveva modificato gli articolo 15 e 78 T.U.I.R. , non fa espresso riferimento alla possibilità su indicata. L'Agenzia ha ricordato che le detrazioni in esame, a decorrere dal 2014, sono disciplinate dall'articolo 11 d.l. numero 149/2013, che ha soppresso le relative disposizioni del T.U.I.R., e che ha indicato, tra i presupposti per la fruizione della detrazione, l’iscrizione dei partiti politici destinatari dell'erogazione liberale nella prima sezione del “registro nazionale” previsto dall’articolo 4 del medesimo Decreto e l’effettuazione del versamento delle erogazioni liberali in denaro mediante particolari modalità. Nel documento di prassi si sottolinea che, nell'ambito del citato decreto, viene attribuita rilevanza alle articolazioni territoriali dei partiti politici in due distinte disposizioni l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 7, comma 2 , dal che si evince che l’orientamento assunto nella risoluzione numero 205/E/2008 in riferimento alla previgente disciplina con cui l'Agenzia ha ammesso la possibilità di effettuare erogazioni liberali che danno diritto alla detrazione direttamente nei confronti di un’articolazione del partito nazionale, essendo tale modalità correlata alla struttura organizzativa adottata dal partito nazionale stesso possa considerarsi valido anche rispetto alla nuova previsione normativa di cui all’articolo 11 d.l. numero 149/2013. fonte www.fiscopiu.it

TP_FISCO_14AgEntrateRis108_E_s