Non basta un’autocertificazione per provare che non si lavora

In materia di prova dell’incollocamento al lavoro la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rileva solo nei rapporti amministrativi mentre è priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 19651/12, depositata il 12 novembre. Il caso. In riforma della decisione di primo grado, la Corte di Appello accerta il diritto di un ricorrente a percepire l’assegno mensile di invalidità, condannando l’INPS ad erogare la relativa prestazione. I giudici, in particolare, ritengono che il requisito del mancato svolgimento dell’attività lavorativa sia stato assolto mediante autocertificazione. L’INPS propone allora ricorso per cassazione, lamentando che il requisito in questione non può essere provato mediante autocertificazione neppure a seguito delle modifiche apportate all’articolo 13, legge numero 118/1971 ad opera dell’articolo 1, comma 35, legge numero 247/2007. La dichiarazione sostitutiva non ha efficacia probatoria. Gli Ermellini confermano quanto sostenuto dall’Istituto, ribadendo che la prova dell’incollocamento al lavoro e del reddito per beneficiare delle prestazioni di invalidità civile non può essere data mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tale dichiarazione, infatti, rileva solo nei rapporti amministrativi mentre è priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale. La previsione contenuta nel nuovo testo della norma richiamata lascia pertanto impregiudicati i principi sulla prova nei giudizi civili nel caso di specie, peraltro, non risulta neppure accertato che la dichiarazione sostitutiva sia stata rilasciata con le formalità previste per le autocertificazioni. Per questo motivo la S.C. accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 ottobre – 12 novembre 2012, numero 19651 Presidente Coletti De Cesare – Relatore Morcavallo Ritenuto in fatto 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, accertava il diritto di I A. a percepire l'assegno mensile di invalidità dal r aprile 2008 e per l'effetto condannava l'INPS a corrispondere la relativa prestazione. In particolare, per quanto qui interessa, la Corte di merito rilevava che il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa, previsto dall'articolo 13 della legge numero 118 del 1971, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 35, della legge numero 247 del 2007, era stato assolto mediante autocertificazione, mentre il requisito reddituale, escluso dal giudice di primo grado, era stato provato dall'assicurato anche mediante la acquisizione in appello della attestazione dell'Agenzia delle Entrate circa i redditi accertati. 2.- L'INPS ricorre in cassazione con un unico motivo, cui l'assicurato resiste con controricorso, precisato da successiva memoria. Non si è costituito il Ministero dell'Economia, che era stato evocato in giudizio nel giudizio di merito. Considerato in diritto 1.- Il ricorso dell'Istituto denuncia violazione dell'articolo 13 cit., nonché degli articolo 2697-2729 c.c. e degli articolo 116-414 c.p.c Si sostiene che il requisito del mancato svolgimento di attività di lavoro non può essere provato in giudizio mediante autocertificazione, pure dopo le modifiche apportate dalla legge numero 247 del 2007. 2.- Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la prova dell'incollocamento al lavoro e del reddito per beneficiare delle prestazioni di invalidità civile non può essere data mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, essendo questa rilevante nei soli rapporti amministrativi ed invece priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale Cass. S.U. numero 5167/2003 . Si è precisato che tale impostazione è valida anche ai fini dell'applicazione del nuovo testo della L. numero 118 del 1971, articolo 13, in quanto la previsione da parte di detta disposizione secondo cui l'assegno di invalidità civile è concesso, nel concorso degli altri requisiti, agli invalidi civili . che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste di una dichiarazione sostitutiva di tipo autocertificatorio da rendere annualmente all’Inps, circa il mancato svolgimento di attività lavorativa, non evidenzia m. deroga circa la rilevanza di dichiarazioni di tale genere solo nell'ambito amministrativo, restando impregiudicati i principi sulla prova operanti nei giudizi civili, nei quali peraltro, in difetto di specifici limiti normativi, è ammessa anche la prova per presunzioni cfr. Cass. numero 25800 del 2010, ord. . Nella specie, peraltro, neanche risulta accertato che la dichiarazione prodotta sia stata rilasciata con le formalità prescritte per le autocertificazioni, finendosi, nella sentenza impugnata, per confondere il requisito in questione con quello reddituale, senza peraltro esaminare altri documenti prodotti dalle parti ai fini della prova del distinto requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa. 3.- In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che farà applicazione del principio di diritto secondo cui la prova del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa previsto dalla L. numero 118 del 1971, articolo 13, nel testo di cui alla L. numero 247 del 2007, articolo 1, comma 35, non può essere fornita in giudizio mediante mera dichiarazione dell'interessato, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni. Al giudice di rinvio si rimette anche la regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.