Accordo di ristrutturazione, piano del consumatore e liquidazione dei beni

Come abbiamo avuto modo di anticipare il d.l. 18 ottobre 2012, numero 179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese c.d. decreto Sviluppo bis contiene un articolo 18 che è diretto a modificare la disciplina relativa alla composizione delle crisi da sovraindebitamento introdotta nel nostro ordinamento dalla legge numero 3/2012 e che vede come tratti qualificanti l’iniziativa del debitore e la presenza e il ruolo sempre più di garanzia per i creditori degli organismi di composizione della crisi.

Innanzitutto il decreto modifica la rubrica del capo II della legge numero 3/2012 intitolandolo “procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio” avremo, quindi, I accordo di ristrutturazione dei debiti, II piano del consumatore e III una procedura alternativa di liquidazione dei beni. Dal momento che un’analisi particolareggiata delle novità introdotte richiederebbe ampio spazio mi limiterò in questa sede ad alcuni cenni generali di inquadramento evidenziando le principali novità e i principali snodi delle varie procedure. Procedure concorsuali. L’aspetto più innovativo, però, è quello a livello definitorio ed infatti, il legislatore qualifica le procedure di cui alla legge numero 3 del 2012 come «procedure concorsuali» e, quindi, possiamo ora dire che il nostro ordinamento si è dotato di una procedura concorsuale anche nei confronti del debitore persona fisica ma che, però, diversamente dal fallimento, è attivabile soltanto dal debitore stesso e non dai creditori . Inoltre, il consumatore sempre inteso come «persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» conquista uno spazio autonomo nella norma dal momento che l’ultimo periodo dell’articolo 6 prevede ora che «il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8». I presupposti di ammissibilità. Se iniziamo l’esame delle novità dall’articolo 7 relativo ai presupposti di ammissibilità ci accorgiamo subito che l’accordo di ristrutturazione dei debiti »e di soddisfazione dei crediti» è fondato su un piano che vede «protagonisti» oltre a certi crediti tributari, i titolari di crediti impignorabili prima previsti soltanto al quarto comma dell’articolo 8 rispetto ai soli creditori privilegiati che comparivano nella versione originaria e che vengono, per così dire, relativamente ridimensionati. L. 3/2012 testo originario D.l. 179/2012 = il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi = con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento Condizioni ostative. Vengono modificate anche le condizioni ostative all’accesso alla procedura da parte del debitore che possiamo così sintetizzare L. 3/2012 testo originario D.l. 179/2012 e' assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 LF e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni , ai procedimenti di cui al presente capo ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14- bis ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale Oltre all’ampliamento del periodo di tempo nel quale il debitore deve aver serbato «buona condotta» occorre sottolineare una diversa dizione del primo requisito ostativo ed infatti, mentre nella versione originaria era escluso chi è «assoggettabile» in astratto alle procedure concorsuali della legge fallimentare, la versione del decreto legge adottando l’espressione «è soggetto» sembra fare riferimento a chi «in concreto» è soggetto ad una procedura concorsuale diversa da quelle disciplinate dalla legge. Inoltre, dalla nuova formulazione, scompare all’articolo 7 il riferimento ai c.d. «creditori estranei» così come pure dall’articolo 12. Una volta raggiunto l’accordo con il 60% dei creditori e non più il 70% il giudice verificata l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo omologherà anche quando «uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo» purché, però, il giudice ritenga che quel credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda vedi infra . Moratoria. Viene diversamente disciplinata anche la moratoria che può essere prevista dall’accordo ovvero dal piano del consumatore in base al nuovo quarto comma dell’articolo 8 «la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione». Piano del consumatore. Passiamo ora ad esaminare le peculiarità del piano del consumatore. Orbene, una volta che il giudice ha ritenuto che il piano presentato soddisfa i requisiti degli articoli 7, 8 e 9 e non ricorrono fatti impeditivi gli atti in frode ai creditori , fissa immediatamente con decreto l’udienza per decidere sull’omologa del piano presentato. Peraltro, il secondo comma dell’articolo 12- bis introduce un potere discrezionale del giudice in ordine alle eventuali procedure esecutive individuali pendenti nei confronti del debitore. Secondo la nuova norma «quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo». La lettera della legge è, quindi, chiara nel prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione esterna del processo esecutivo pendente sia discrezionale e soprattutto debba essere valutato con riferimento a singole e specifiche procedure non opera, cioè, a largo spettro sospendendo tutti i processi esecutivi. All’udienza, l’omologazione del piano - fermi gli altri requisiti e risolte le eventuali contestazioni sull’ammontare dei crediti - avverrà «quando [il giudice] esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”. Giudizio di convenienza del piano. Quid juris se qualcuno dei creditori dovesse avanzare obiezioni sulla “convenienza” del piano? Qui la norma introduce ancora una volta una norma a mio avviso del tutto condivisibile e, cioè, quella in base alla quale il giudice omologa il piano se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano «in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo». Effetti dell’omologazione. Il decreto di omologazione è equiparato all’atto di pignoramento con riferimento ovviamente ai singoli beni oggetto del piano e produce, innanzitutto, un effetto sulle procedure esecutive individuali. Ed infatti, per i creditori anteriori «dalla data dell'omologazione del [essi] non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né “iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano». Per i creditori successivi e, cioè, con causa o titolo posteriore , invece, essi non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. La procedura di liquidazione dei beni. Dopo aver esaminato le modifiche apportate all’accordo e la disciplina del piano del consumatore è, infine, venuto il momento di dare conto della procedura di liquidazione del patrimonio articolo 14-ter che rappresenta una procedura «alternativa» alla proposta per la composizione della crisi per il debitore in stato di sovraindebitamento per il quale ricorrono i presupposti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a e b . Peraltro, la procedura di liquidazione dei beni consente di superare alcuni limiti operativi che incontra l’istituto della cessione dei beni ai creditori disciplinata dagli articoli 1977 e seguenti del codice civile per la sua origine pattizia e non concorsuale. Alla domanda di liquidazione proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e corredata dalla documentazione richiesta dall’articolo 9, commi 2 e 3 deve essere allego l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, oltre ad una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda . Sono esclusi dalla liquidazione i crediti impignorabili e le cose che non possono essere pignorate e i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, ma soltanto nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice nonché i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile Orbene, se il giudice ritiene ammissibile la domanda e presenti tutti i presupposti, inter alia , provvederà a nominare un liquidatore al quale spetta l’amministrazione dei beni e la legittimazione all’esperimento delle azioni volte a recuperare la disponibilità dei beni e a tutela dei crediti e disporrà che, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore qui, mi sembra di vedere il vantaggio di questa procedura rispetto alla cessione dei beni ai creditori dove i creditori anteriori non cessionari non hanno alcun limite nel procedere esecutivamente nei confronti dei beni oggetto del contratto di cessione dei beni con i creditori cessionari . Anche in questo caso i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. Il procedimento si snoda quindi secondo un iter che parte dalla formazione dell’inventario e dell’elenco dei creditori 14 sexies , passando per la presentazione delle domande di partecipazione articolo 14 septies e la formazione del passivo articolo 14 octies e la liquidazione dell’attivo articolo 14 novies . Esdebitazione tra buona condotta «processuale» e di vita lavorativa Al debitore persona fisica «di buona condotta» può essere concesso il beneficio dell’esdebitazione che produce la liberazione dai tecnicamente la sopravvenuta e definitiva inesigibilità dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti. Ma in che cosa consiste la «buona condotta»? Orbene, il debitore deve aver cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, non deve avere in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura stessa non deve essere «recidivo» e, quindi, non deve aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda non deve essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16 deve aver svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego ed infine, siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. e assenza di cause ostative. Rappresentano poi cause ostative alla concessione del beneficio, la dipendenza del sovraindebitamento del debitore da un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali nonché atti in frode ai creditori.