Una società estinta non può presentare ricorso

La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio.

A richiamare questo principio di diritto, pronunciato dalle Sezioni Unite, è la Corte di Cassazione nella sentenza numero 14664, depositata l’11 giugno 2013. Il caso. A presentare il ricorso è stata una società di costruzioni S.A.S. , ritenuta responsabile di abusi commessi nella realizzazione di alcune opere. La ricorrente, in solido con la proprietaria dell’immobile per cui aveva realizzato le opere, infatti, era stata condannata a arretrare la veranda costruita in violazione delle distanze legali e a rimuovere una canna fumaria. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché proposto dal rappresentante legale della società, dopo che questa era stata cancellata dal registro delle imprese. Cancellazione dal registro = estinzione, salvo prova contraria per le società di persone. I giudici di legittimità hanno chiarito che la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche le società di persone salva la prova che la società cancellata abbia continuato ad operare - trattandosi di società di persone per le quali l’iscrizione nel registro delle imprese ha carattere dichiarativo e non costitutivo - , sebbene non tutti i rapporti giuridici facenti capo ad essa siano stati definiti. Nel caso di specie, la società è stata ritenuta estinta, perché non vi erano elementi per vincere la presunzione di estinzione. Rapporti processuali pendenti. Gli Ermellini hanno altresì chiarito la sorte dei rapporti processuali pendenti nel momento in cui una società venga cancellata dal registro se l’estinzione interviene in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove, invece, l’effetto interruttivo non sia stato fatto constare, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. Nella specie, il fatto interruttivo non era stato dichiarato dal procuratore della società, così che, in mancanza di interruzione, è stata pronunciata la sentenza di appello, avverso la quale, tuttavia, non poteva proporre impugnazione il legale rappresentante di una società ormai estinta.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 aprile - 11 giugno 2013, numero 14664 Presidente Triola – Relatore Proto Svolgimento del processo Con citazione del 14/2/1995 A.G. , S. e L. , quali proprietari di una unità immobiliare contigua ad altre di L.C. , la convenivano in giudizio per ottenerne la condanna ad eliminare una canna fumaria dalla stessa realizzata in violazione delle distanze legali e alla rimozione dei blocchi di cemento e delle strutture di ancoraggio che erano state realizzate sul tetto del proprio magazzino. La L. chiamava in causa la società Speedy Pollo s.a.s. indicandola quale unica responsabile degli abusi commessi. La società si costituiva ammettendo di avere realizzato le opere in questione, ma su autorizzazione della L. e contestava la domanda degli A. . Con sentenza del 28/5/2003 il Tribunale di Palermo condannava la società Speedy Pollo in solido con la L. ad arretrare, fino alla distanza legale la veranda pure realizzata in violazione delle distanze legali e a rimuovere la canna fumaria che si trovava a 35 cm. dalla proprietà degli attori. La società Speedy Pollo s.a.s. proponeva appello deducendo la nullità della sentenza per omessa notifica dell'avviso di assegnazione della causa alla sezione stralcio e per il mancato espletamento del tentativo di conciliazione - la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa conseguente al mancato avviso. Si costituivano gli eredi di A.G. e di A.L. nonché A.S. i quali preliminarmente eccepivano il difetto di legittimazione ad agire di S.D. perché quest'ultimo aveva proposto appello quale legale rappresentante della società che invece si era estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese prima della proposizione dell'appello producevano certificato della camera di commercio del 28/6/2006 dal quale risultava la cancellazione in data 30/4/2003 e l'occupazione degli stessi locali dalla società Cotto a Legna s.r.l. eccepivano inoltre l'inammissibilità dell'appello per la mancanza di censure di merito e comunque rilevavano che la società appellante non aveva dato esecuzione alla sentenza di primo grado. La L. , nei cui confronti era integrato il contraddittorio, si costituiva spiegando appello incidentale tardivo con il quale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado. Il Tribunale di Palermo con sentenza del 13/3/2007 confermava nel merito la sentenza di primo grado, ma rigettava la preliminare eccezione di difetto di legittimazione ritenendo che dalla cancellazione della società dal registro delle imprese con conseguisse anche la sua estinzione. La società Speedy Pollo s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resistono con controricorso gli eredi di A.G. e di A.L. nonché A.S. i quali propongono ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, ribadendo, nel primo, che la società risultava ormai cancellata. Motivi della decisione La deduzione del ricorrente incidentale di avvenuta cancellazione della società odierna ricorrente trova conferma nella stessa sentenza impugnata nella quale si da atto del certificato della camera di commercio del 28/6/2006 dal quale risulta la cancellazione in data 30/4/2003 il relativo certificato è presente nel fascicolo di ufficio della Corte di Appello di Palermo . Ciò comporta che la società è estinta, né vi sono elementi per vincere la presunzione di estinzione trattandosi di società di persone per le quali l'iscrizione nel registro delle imprese ha carattere dichiarativo e non costitutivo . Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza numero 6070 del 12/3/2013, anche specifico riferimento alle società di persone, hanno confermato i precedenti giurisprudenziali cfr. Cass. SSUU. nnumero 4060, 4061, 4062 del 2010 e Cass. 6/6/2012 numero 9110 con specifico riferimento alle società di persone secondo i quali dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. numero 6 del 2003 entrata in vigore in data 1/1/2004 , la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche le società di persone salva, per queste società, per le quali l'iscrizione nel registro delle imprese non è costitutiva, ma dichiarativa, la prova che la società cancellata abbia continuato ad operare v. Cass. 4826 del 2010 , sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti e hanno altresì chiarito la sorte dei rapporti processuali pendenti nel momento in cui una società nella specie una società di persone venga cancellata dal registro delle imprese. Per quanto interessa ai fini del presente ricorso le Sezione Unite, nel richiamato precedente del 2013, hanno affermato il seguente principio di diritto La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli articolo 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta . Nella specie il fatto interruttivo non era stato dichiarato dal procuratore costituito della società così che, in mancanza di interruzione, è stata pronunciata la sentenza di appello, avverso la quale, tuttavia, non poteva proporre la presente impugnazione D S. dichiarandosi legale rappresentante di una società ormai estinta. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato. Quanto alle spese processuali si deve osservare che al momento della proposizione del ricorso per cassazione non erano ancora intervenute le sentenze di questa Corte a Sezioni Unite, sopra richiamate e che l'effetto estintivo della società per effetto della cancellazione, prima della riforma del diritto societario era negato, in presenza di rapporti giuridici pendenti, dalla giurisprudenza di questa Corte. Per tale ragioni si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale. Compensa le spese.