Il reato disciplinato dall’articolo 650 c.p. inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità ha natura sussidiaria. Di conseguenza, tale contravvenzione non sussiste nei casi in cui vige una normativa specifica che regola la materia e sanziona l’eventuale inottemperanza.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 4445, depositata il 30 gennaio 2015. Il caso. Due imputati venivano condannati dal tribunale di Palermo per il reato di cui all’articolo 650 c.p. inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità , in quanto, essendo proprietari di un edificio costruito senza licenza, non avevano ottemperato all’ordine di demolizione da parte del Comune. Gli imputati ricorrevano in Cassazione, deducendo che la loro condotta, consistente nell’inottemperanza all’ordine di demolizione, non rientrava nel reato contestato, essendovi una disciplina specifica che prevede la demolizione coattiva. Natura sussidiaria. La Corte di Cassazione ricorda la natura sussidiaria del reato disciplinato dall’articolo 650 c.p Di conseguenza, tale contravvenzione non sussiste nei casi in cui vige una normativa specifica che regola la materia e sanziona l’eventuale inottemperanza. Il caso di specie doveva essere giudicato in base alla normativa edilizia, che prevede ed impone la demolizione dei manufatti abusivi e sanziona in via autonoma l’inottemperanza a tale obbligo, con l’ulteriore previsione dell’automatica acquisizione al patrimonio del Comune. L’ordine sindacale di demolizione ha il solo scopo di far decorrere il termine di legge funzionale proprio a tale acquisizione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso ed annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 13 – 30 gennaio 2015, numero 4445 Presidente Chieffi – Relatore Zampetti Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 22.11.2013 il Tribunale di Palermo in composizione monocratica dichiarava i coniugi G.D.S. e R.A. colpevoli del reato di cui all'articolo 650 Cod. penumero così condannandoli alla pena di Euro 200 di ammenda ciascuno. Il giudice riteneva invero provato che i predetti imputati, nella qualità di proprietari di un edificio costruito senza licenza, non avessero ottemperato, entro il concesso termine di giorni novanta, all'ordine di demolizione loro imposto dal Comune di Palermo con diffida in data 01.06.2010, fatto accertato il 21.09.2010. In particolare rilevava il Tribunale come il fatto materiale, consistente nella mancata demolizione entro i termini imposti, fosse stato accertato e risultasse non controverso, mentre fosse altrettanto certo che si trattava di un ordine legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il solo imputato Di Salvo che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, argomentando -in sintesi nei seguenti termini a la condotta incriminata, consistente nell'inottemperanza all'ordine di demolizione, non poteva rientrare nell'ambito del contestato reato, essendovi disciplina specifica che prevede la demolizione coattiva b il Tribunale non aveva tenuto conto, mancando di esaminare la questione, che l'inottemperanza era dovuta alla pendenza di ricorso davanti al giudice amministrativo per l'annullamento dell'ordinanza in questione. Considerato in diritto 1. II ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto con ogni conseguenza di legge. 2. Essendo pacifica e non controversa la vicenda in fatto, come sopra sintetizzata, deve essere rilevata la fondatezza della questione di diritto sulla quale il ricorrente incentra il suo primo, prioritario, motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Ed invero è giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, che il Collegio condivide e che va qui richiamata e ribadita cfr. Cass. Penumero Sez. 10, numero 33451 in data 26.06.2001, Rv. 220026, Testa Cass. Penumero Sez. 30, numero 6742 in data 06.06.1997, Rv. 209996, Milone Cass. Penumero Sez. 30, numero 4696 in data 24.01.1994, Rv. 197493, Di Modica , secondo cui -in ragione della natura sussidiaria del reato di cui all'articolo 650 Cod. penumero non sussiste la contestata contravvenzione in tutti i casi nei quali, come nella fattispecie in esame, vige normativa specifica che regola la materia e sanziona l'eventuale inottemperanza è ben noto, invero, che la normativa edilizia prevede ed impone la demolizione dei manufatti abusivi e sanzioni in via autonoma con l'automatica acquisizione al patrimonio del Comune l'inottemperanza a tale obbligo. In tal senso la pertinente giurisprudenza di questa Corte ha, in coerenza, stabilito lo specifico scopo dell'ordine sindacale di demolizione di far decorrere il termine di legge funzionale a detta automatica acquisizione cfr. Cass. Penumero Sez. 30, numero 2912 in data 17.11.2009, Rv. 246048, Calise L'ingiustificata inottemperanza, nel termine di legge, all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva emesso dall'autorità comunale comporta l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune alla scadenza di detto termine, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza che ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà . In conseguenza di quanto sopra, deve essere rilevata l'insussistenza del reato per difetto della condizione di legge. 3. L'efficacia della presente pronuncia, essendo basata su motivo del tutto oggettivo e non personale, deve essere estesa, ai sensi dell'articolo 587 Cod. proc. penumero , anche all'imputata non ricorrente R.A 4. In definitiva si impone annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, nei confronti di entrambi gli imputati, per insussistenza dei fatto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di G.D.S. e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di Agiato Rita perché il fatto non sussiste.