E’ legittima la deliberazione assembleare con la quale si stabilisce la trasformazione di un cancello manuale in automatico, non potendosi in nessun caso parlare di spoglio dal possesso se tutti i condomini sono messi nella possibilità di utilizzare il nuovo meccanismo e se la deliberazione che ha deciso in tal senso non è stata mai impugnata.
In questo contesto, pertanto, è da rigettarsi un’azione di reintegrazione nel possesso ex articolo 703 c.p.c Questa, in estrema sintesi, la decisione resa dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 4337, depositata in cancelleria lo scorso 21 febbraio, che ribadisce un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di automatizzazione dei cancelli nel caso di edifici in condominio e di esistenza di servitù di passaggio , confermando la necessarietà dell’impugnazione della delibera per contestare i vizi formali e sostanziali della decisione assembleare es. omessa convocazione e, sia pur solamente a livello di obiter dictum , affermando che l’installazione di un sistema di automazione di un cancello costituisce innovazione ex articolo 1120 c.c. Il caso. Il proprietario di un’unità immobiliare ubicata in condominio, destinata a studio legale, propone azione di reintegrazione nel possesso ex articolo 703 c.p.c. a suo dire il condominio, deliberando l’automatizzazione del cancello senza consegnare i dispostivi di telecomando, aveva resa gravemente disagevole, anche per la clientela dello studio, l’accesso all’edificio. Il ricorso veniva respinto tanto in primo quanto in secondo grado. In particolare, secondo i giudici d’appello, non era esperibile «la tutela possessoria avverso il deliberato assembleare, in considerazione dello specifico rimedio impugnatorio di cui all’articolo 1137 c.c.» e comunque riteneva insussistenti tanto i requisiti oggettivi, tanto quelli soggettivi dello spoglio. Da qui il ricorso per Cassazione. L’automazione ha migliorato la sicurezza condominiale . Il ricorso del proprietario dello studio legale era articolato in due motivi egli riteneva lacunosa la sentenza sia dal punto di vista della corretta individuazione della causa petendi , sia per ciò che concerneva l’applicazione delle norme di diritto interessate tra gli altri gli articolo 1168 e 1170 c.c. . Le doglianze, però, sono state ritenute infondate ed il ricorso, di conseguenza, rigettato. Secondo i giudici di piazza Cavour, i loro colleghi della Corte d’appello avevano ben inquadrato la vicenda ed il sol fatto che la decisione non fosse gradita all’avvocato non stava a significare che era da ritenersi illegittima. Infatti, la deliberazione era indirizzata a migliorare la sicurezza del condominio visto che prima dell’automazione il cancello restava sempre aperto. . e non costituisce spoglio o molestia nel possesso. Il ricorrente, per quanto emerso in corso di causa, non risultava spogliato della possibilità di accedere all’edificio, sicché com’è stato più volte evidenziato, anche in questa occasione gli Ermellini hanno ribadito che è da considerarsi legittima «l’apposizione di dispositivi di chiusura di cancelli, portoni et similia , purché le relative chiavi o congegni di apertura siano posti a disposizione degli aventi diritto» Cass. 21 febbraio 2013, numero 4337 . Secondo la Cassazione, inoltre, il ricorso era infondato anche in relazione all’erronea applicazione delle norme di diritto riguardanti i presupposti dello spoglio o della molestia del possesso. Infatti, l’amministrazione del condominio era stata indirizzata a garantire la sicurezza comune, sicché il deliberato era da ritenersi scevro da animus spoliandi o anche turbandi . L’automatizzazione del cancello va considerata come un’innovazione. Secondo gli Ermellini era legittima anche la deliberazione assembleare di adozione, ai sensi dell’articolo 1120 c.c., della decisione di automatizzare il cancello. Questa affermazione s’inserisce in un quadro giurisprudenziale alquanto ondivago, se è vero com’è vero che non v’è una visione univoca sulla natura di tale opera nel senso del carattere innovativo dell’opera cfr. Trib. Novara 19 febbraio 2007, contra Trib. Trani 3 febbraio 2007 . Tenendo conto che per la Cassazione costituiscono innovazioni non tutte le modificazioni ma solo «le modifiche, le quali importino l'alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti tra le tante Cass. 23 ottobre 1999, numero 11936 Cass. 29 ottobre 1998, numero 1389 Cass. 5 novembre 1990, numero 10602 » così Cass. 26 maggio 2006 numero 12654 . In questo contesto, pertanto, la conclusione del carattere innovativo dell’installazione di un dispositivo di automazione del cancello è davvero dubbia.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 9 gennaio – 21 febbraio 2013, numero 4337 Presidente Triola –Relatore Piccialli Svolgimento del processo Con ricorso del 9.1.03 F.C. e S.L. , quali proprietari e possessori di un immobile sito in un edificio condominiale in , adibito a studio professionale di avvocato, adirono ex articolo 703 c.p.c. il locale tribunale nei confronti del condominio, in epigrafe indicatoci fine di sentirsi reintegrare nel possesso dell'accesso allo stabile, lamentando l'apposizione, a seguito di delibera assembleare assunta senza il loro consenso assenti entrambi e, peraltro, non convocata la S. , di un impianto di apertura automatica del portone comune, di cui non avevano ricevuto i dispositivi di telecomando, che oltre a limitare e rendere più difficile l'accesso in precedenza sempre libero ed esercitato prevalentemente con bicicletta , era risultato anche difettoso, costringendo gli istanti, per otto giorni, a scendere di volta per consentire l'ingresso delle persone dirette allo studio. Il ricorso, cui il condominio aveva resistito opponendo la legittimità dell'esecuzione della delibera assembleare del 17.4.02 tra l'altro precisando che l'impianto aveva riguardato l'intero portone, in precedenza tenuto costantemente chiuso, e non anche il portoncino praticato nello stesso, già munito di chiusura elettrica a distanza e sufficiente consentire l'ingresso di persone e biciclette , venne rigettato con ordinanza del 3.3.03, con condanna alle spese dei ricorrenti. Questi ultimi proposero appello, cui resisteva il condominio, e la Corte di Bologna, con sentenza del 12.7-24.8.05, pur ritenuta l’ammissibilità del gravame in considerazione della natura decisoria e definitiva del provvedimento impugnato , lo rigettava, ritenendo non esperibile la tutela possessoria avverso il deliberato assembleare, in considerazione della previsione dello specifico rimedio impugnatorio di cui all'articolo 1137 c.c., e comunque insussistenti gli estremi, sia oggettivo, sia soggettivo, dello spoglio. Contro tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito il condominio con controricorso. I ricorrenti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione degli articolo 112, 132 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, o in subordine omessa, insufficiente motivazione. Si lamenta che i giudici di appello per loro stessa ammissione non avrebbero individuato rettamente la causa petendi”, consistente nella denuncia di una limitazione alle precedenti modalità di accesso allo stabile, da parte degli istanti e dei clienti diretti al loro studio legale, che sarebbe stato da sempre praticato soprattutto con biciclette, come si era vanamente chiesto di provare con testimoni, i quali avrebbero dovuto riferire anche delle disfunzioni del nuovo congegno di chiusura. L'apposizione di quest'ultimo, nonostante la presenza di un preesistente portoncino con passo d'uomo già caratterizzato da non agevole apertura, avrebbero gravemente pregiudicato detta possibilità di accesso, tenuto conto della limitata larghezza della pubblica strada antistante, intensamente trafficata, e delle ridotte dimensioni del marciapiedi, comportanti disagio e pericolo allo stazionamento, sia pur di breve durata, dei suddetti veicoli. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articolo 1168, 841, 1137 e 1140 c.c., censurandosi per genericità l'affermazione della corte di merito circa l'inammissibilità della tutela possessoria, che non avrebbe tenuto conto delle deduzioni attorce circa l'inidoneità del titolo, costituito dalla delibera assembleare a limitare il possesso dei deducenti peraltro, questa sarebbe stata nulla , non solo per aver imposto un sacrificio di diritti soggettivi essenziali , ma anche, e più radicalmente sul piano formale, per essere stata adottata e poi eseguita senza alcuna preventiva convocazione della S. , né successiva notificazione alla medesima. I motivi sono entrambi infondati. Quanto al primo, palesemente insussistenti sono le denunciate violazioni delle citate norme di diritto processuale, essendosi la corte territoriale pronunziata su tutta la domanda, ribadita con l'atto di appello, ed avendo la medesima chiaramente esposto le ragioni di conferma del relativo rigetto, pur osservando come nella sequenza dei fatti dedotti, comunque inidonei a concretare gli estremi soggettivi ed oggettivi del denunciato spoglio, gli appellanti attori non avessero chiarito quale fosse stato quello concretamente lesivo del loro possesso. Tale osservazione, con la quale il giudice di appello ha ritenuto di evidenziare un ulteriore profilo d'inconsistenza della proposta azione possessoria, non ha comportato in alcun modo l'elusione degli obblighi di pronunzia e motivazione, rispettivamente sanciti dagli articolo 112 e 132 c.p.c., avendo lo stesso spiegato che, comunque consideratoci comportamento dell’amministratore del condominio, in quanto consistito nell'esecuzione di un deliberato assembleare formalmente legittimo e non impugnato, non comportante alcuna limitazione dell'uso del bene comune, non avrebbe potuto dar luogo al lamentato spoglio. Ne consegue anche l'infondatezza dei profili di censura correlati all'articolo 360 numero 5 c.p.c., non evidenziandosi nel mezzo d'impugnazione alcuna omissione o deficienza logica nell'apparato argomentativo della decisione, ma soltanto la non rispondenza della stessa alle aspettative degli appellanti, secondo una prospettazione della vicenda che è stata motivatamente ritenuta inidonea ad integrare gli estremi di un illecito possessorio Al riguardo nessun rilievo, agli effetti della sostanziale legittimità del deliberato assembleare e della dedotta conseguente lesività della relativa esecuzione ex articolo 1168, o anche 1170 cod. civ., possono assumere le assunte precedenti modalità di accesso in bicicletta allo stabile, preferite dai ricorrenti e dai loro clienti, sia perché la relativa possibilità peraltro già consentita dal preesistente c.d. portoncino a passo d'uomo , praticato nel portone, di cui è menzione negli atti di ambo le parti non è stata impedita dall'apposizione del congegno di chiusura automatica e telecomandata, comportante soltanto pochi secondi di attesa, sia perché chiaramente preminenti debbono ritenersi rispetto alle stesse le esigenze di sicurezza della collettività condominiale, in funzione delle quali è stata deliberata la suddetta innovazione. In tal senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di questa Corte che, sia in materia condominiale, sia in tema di esercizio di servitù di passaggio, ha costantemente ritenuto legittima, in quanto assolvente a finalità di migliore godimento del bene comune o gravato da servitù , l'apposizione di dispositivi di chiusura a cancelli, portoni et similia, purché le relative chiavi o congegni di apertura siano posti a disposizione degli aventi diritto tra le altre, v. nn 14719/11, 17874/03, 6513/03, 15977/01 e nella specie non è stato, al riguardo, lamentato alcun rifiuto all'eventuale relativa richiesta. Non miglior sorte merita il secondo motivo, considerato che nella specie, per le ragioni già evidenziate, non era esperibile la tutela possessoria, a fronte dell'esecuzione di una delibera dell'assemblea condominiale, non oggetto d'impugnazione, che, senza in alcun modo impedire o limitare l'esercizio delle normali facoltà di uso del bene comune, ex articolo 1102 c.d. spettante ai partecipanti, con la disposta innovazione aveva soltanto, legittimamente ex articolo 1120 c.c., disciplinato l'esercizio delle stesse nell'interesse della collettività dei condomini. Le particolari precedenti modalità di fruizione del bene comune lasciando il portone aperto nelle ore diurne pretese dai ricorrenti, in quanto comportanti la possibilità di accesso incontrollato, anche da parte di estranei, ad un complesso condominale che non risulta dotato di servizio di portineria non avrebbero potuto connotare in termini di meritevolezza il relativo compossesso e, pertanto, giustificarne il ripristino ex articolo 1168 o 1170 cod. civ., a fronte di un comportamento dell'amministrazione che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto oggettivamente legittimo e scevro da animus spoliandi o anche turbarteli, tenuto conto delle perseguite esigenze di sicurezza e dell'accettabilità, in tale contesto, del lieve disagio richiesto agli utenti dalla necessità di azionare l'apertura con le chiavi o di attendere l'apertura dall'interno. Palesemente irrilevanti, in tale senso, risultano le dedotte doglianze relative alle iniziali disfunzioni del congegno di apertura, trattandosi di inconvenienti rimediabili e non ascrivibili ad intenti spoliatori o molesti. Altrettanto irrilevante è il profilo di censura doglianza deducente la mancata convocazione all'assemblea della S. , non tanto perché non si deduce se la relativa assenza avrebbe potuto incidere ai fini della formazione della prescritta maggioranza, quanto piuttosto in considerazione della circostanza che l'eventuale relativo vizio formale della delibera non è stato fatto valere in via di impugnazione della stessa. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese, infine, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio in favore del resistente condominio, liquidandole in complessivi Euro 2.200, 00, di cui 200 per esborsi.