È obbligatorio motivare la bocciatura dell’aspirante avvocato: il solo voto non è più sufficiente

La l. numero 247/12, malgrado una norma transitoria che ne differisce la vigenza, ha de facto superato il contrasto giurisprudenziale sul fatto che il solo voto numerico sia sufficiente a giustificare la mancata ammissione agli orali dell’esame di abilitazione forense il quadro normativo è chiaro nell’imporre, a pena di nullità, la motivazione scritta della bocciatura tanto più se i compiti sono intonsi . Il candidato deve poter comprendere gli errori commessi.

Si deve rilevare che di recente la giustizia amministrativa, in concomitanza con le prove dell’esame di abilitazione forense, ha chiarito diversi punti critici sulla casistica della mancata ammissione agli orali con tesi favorevoli agli aspiranti avvocati il CdS, sez. IV, con l’ordinanza numero 5248 del 25/11/15 ha legittimato l’inserimento nei compiti di citazioni della giurisprudenza tratte dai codici commentati, purché il candidato dia prova di una loro elaborazione personale e ragionata. Con il Tar Lombardia, sez. III, numero 2758, depositata il 28 dicembre 2015, ha risolto una delle principali problematiche alla base delle impugnazioni delle bocciature degli aspiranti legali. Il caso. La candidata ha impugnato l’esclusione dalle prove orali sessione del 2013 per aver riportato l’insufficienza nel parere di civile e nell’atto giudiziario. I compiti, come è ormai prassi, non presentavano alcun segno di correzione, non potendo così comprendere quali parti non fossero corrette e legittimanti la bocciatura. La impugnò per vari motivi, ma principalmente per «difetto di motivazione per violazione dell'articolo 3, legge numero 241/1990, dell'articolo 12, comma 1, d.p.r. numero 487/1994 come modificato dall'articolo 10, d.p.r. numero 693/1996 , e dell'articolo 46, comma 5, legge numero 247/12». Il CdS 5478/14, con un’ordinanza cautelare, aveva accolto le ragioni della ricorrente e rinviato a questo Tar che ha chiarito detto aspetto dubbio formulando la massima in epigrafe in ottemperanza di una nuova tesi giurisprudenziale costante. È obbligatorio motivare il voto. I giudizi espressi in fase di correzione vanno sempre motivati, anche in forma sintetica, non essendo più sufficiente, come sancito anche dall’orientamento giurisprudenziale sinora maggioritario, il semplice voto numerico. Infatti secondo l'articolo 46, L. numero 247/2012 «la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti». E la norma transitoria? Se è vero che la norma transitoria di cui al successivo articolo 49 ne ha differito l’applicazione di 3 anni dalla vigenza , è pur vero che ciò non preclude una diversa ermeneutica del complessivo quadro normativo previgente Tar Lazio numero 9413/15 . Ciò è in linea con i fini prefissi dal legislatore e «con l’evoluzione normativa, di grande rilievo pratico e di principio» mutuata dalle norme sull’abilitazione notarile l’articolo 11 comma 5 d.lgs. numero 166/06 impone che il giudizio di non idoneità sia «sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati». Ciò trova conferma anche in quanto sancito dal CdS Ad.Plenumero 16/14 sull’esegesi dall’articolo 38 del codice degli appalti pubblici nega «la diretta e immediata applicabilità dello jus superveniens alla fattispecie controversa, ma nel contempo valorizza le nuove previsioni legislative quali indici ermeneutici, ai fini della ricostruzione della volontà del legislatore in quanto volta a determinati fini». Conformità col diritto dell’UE. Per completezza d’informazione, pur non essendo trattato nella fattispecie annotata, si noti che recentemente il Tar Lazio 9366/15, riprendendo questa tesi ed approfondendola, ha rilevato «da un lato, che la materia dell’esame di abilitazione forense attiene comunque all’ambito comunitario della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, con le connesse esigenze concorrenziali» ord. EU C 2015 95, C 250/03 «dall’altro che il principio della motivazione è richiamato sia nell’articolo 296, comma 2 TFUE, sia nell’articolo 41 della Carta di Nizza da leggere in relazione all’articolo 51 che ne estende l’applicazione agli Stati Membri , e come tale ha ricevuto importanti riscontri nella giurisprudenza» della CGUE EU C 2001 178, C-17/99 «la motivazione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo» . Ergo da qualsiasi punto di vista secondo questa nuova tesi ora è obbligatorio motivare l’esclusione dagli orali in caso contrario sarà la Commissione, rectius la PA ad essere bocciata ed ad dover procedere ad un riesame delle prove scritte motivandone l’esito.

TAR Lombardia, sez. III, sentenza 3 – 28 dicembre 2015, numero 2758 Presidente - Estensore Di Mario Fatto e diritto 1. La ricorrente ha impugnato gli esiti dell’esame per l'abilitazione all'esercizio della professione dl avvocato - sessione 2013 per i seguenti motivi. I Difetto di motivazione per violazione dell'articolo 3, legge numero 241/1990, dell'articolo 12, comma l, del D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487 come modificato dall'articolo 10 del D.P.R. 30 ottobre 1996 numero 693 , e dell'articolo 46, comma 5, legge numero 247/12. II Carenza di un'effettiva istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta per sussistenza del c.d. vizio logico-giuridico dell'eccesso di potere. III Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza per violazione dell'articolo 97, comma l, Cost. La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso. Con ordinanza numero 5478/2014 la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia cautelare di primo grado favorevole alla ricorrente. All’udienza del 13 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. 2. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo. Secondo l'articolo 46, L. 247/2012 'La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti . Se è vero che la norma transitoria di cui al successivo articolo 49 ne ha differito l’applicazione, è pur vero che ciò non preclude una diversa ermeneutica del complessivo quadro normativo previgente in tal senso Tar Lazio 14 luglio 2015numero 9413 . In particolare si deve ritenere che questa soluzione interpretativa è anche pienamente coerente con l’intento riformatore della recente legislazione, che si manifesta anche con l’evoluzione normativa, di grande rilievo pratico e di principio, che si riscontra in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla professione notarile è noto, al riguardo, che l’articolo 11, comma 5 del D. Lgs. 24 aprile 2006, numero 166, nel testo vigente, prevede che il giudizio di non idoneità sia “sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati”. Si deve quindi concludere nel senso che la norma transitoria, se esclude l’obbligo della Commissione di seguire le modalità di correzione indicate dalla norma, non esclude l’obbligo di indicare comunque una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica unica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto degli otto criteri di valutazione indicati dalla Commissione centrale dell’esame di avvocato nella seduta del 02 dicembre 2013. Il ricorso va quindi accolto con il conseguente annullamento del giudizio finale di non ammissione alle prove orali e delle presupposte valutazioni negative sul parere di diritto civile e sull’atto giudiziario redatti dalla ricorrente e con la condanna dell’Amministrazione a disporre il motivato riesame, da parte di una diversa Commissione, delle prove del ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza. 3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.