E’ consentita all’interventore la formulazione di domande, ferme restando le preclusioni istruttorie maturate, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 23169, depositata il 31 ottobre 2014. Il caso. La vedova di una vittima di incidente stradale agiva in giudizio contro i responsabili, alla prima udienza di trattazione intervennero i genitori del deceduto, mentre all’udienza immediatamente precedente a quella in cui furono precisate le conclusioni intervennero anche i fratelli della vittima. La Corte d’appello di Roma accoglieva le domande della vedova e dei genitori e dichiarava inammissibili, in quanto tardive, quelle degli altri intervenienti. I fratelli della vittima ricorrevano in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver escluso la possibilità per chi interveniva in giudizio dopo la definizione del thema decidendum e del thema probandum cioè dopo la scadenza dei termini previsti dagli articolo 183 e 184 c.p.c. di formulare istanze istruttorie e proporre proprie domande. Al contrario, i ricorrenti deducevano che fosse possibile proporre domande anche dopo il termine ex articolo 183 c.p.c Scadenza dell’intervento. La Corte di Cassazione ricorda che è consentita all’interventore la formulazione di domande, ferme restando le preclusioni istruttorie maturate, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Questo principio è infatti coerente con quanto stabilito dall’articolo 268 c.p.c., il quale, al comma 1, prevede che «l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni». Proposizione della domanda. Inoltre, quanto previsto dal comma 2, secondo cui «il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte», non comprende anche le attività assertive, compresa la proposizione di una domanda in caso contrario, risulterebbe irrilevante la disposizione del comma 1, in quanto la formulazione della domanda costituisce l’essenza stessa dell’intervento principale e litisconsortile. In ogni caso, ragionevole durata del processo e diritto di difesa delle parti originarie sono tutelati dalla previsione, secondo cui l’interveniente deve accettare il processo nello stato in cui si trova, senza la possibilità di dedurre nuove prove, ove sia intervenuta la relativa preclusione. Non c’è, quindi, rischio di una riapertura dell’istruzione, né di una decisione della causa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto considerare. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 luglio – 31 ottobre 2014, numero 23169 Presidente Amatucci – Relatore Sestini Svolgimento del processo M.C. , vedova di L.A. , agì in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili del sinistro stradale in cui era deceduto il marito alla prima udienza di trattazione, intervennero in causa L.R. e A.R. , genitori di A. a tale intervento fece seguito quello dai fratelli del deceduto L.U. , N.R. , A. , G. e I. , proposto all'udienza del 2.4.03, immediatamente precedente a quella dell'11.6.2003, in cui furono precisate le conclusioni. Il Tribunale di Roma emise sentenza numero 6588/04 con cui condannò B.C. , Poste Italiane s.p.a. e l'Assitalia Assicurazioni s.p.a. il primo in quanto conducente del veicolo che aveva provocato il sinistro, la seconda quale proprietaria del mezzo e la terza quale assicuratrice della responsabilità civile al risarcimento dei danni in favore dell'attrice e degli intervenuti L.R. e A.R. dichiarò, invece, inammissibili in quanto tardive le domande degli altri intervenienti. La Corte di Appello di Roma ha confermato, sul punto, la sentenza di primo grado. Ricorrono per cassazione L.U. e le quattro sorelle, affidandosi a due motivi illustrati da memoria. Resiste a mezzo di controricorso Poste Italiane s.p.a., mentre gli altri intimati non svolgono attività difensiva. Motivi della decisione 1. A fronte di un intervento proposto all'udienza immediatamente precedente quella di precisazione delle conclusioni, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva escluso in radice la possibilità della parte che intervenga in giudizio dopo che siano stati definiti il thema decidendum e il thema probandum ossia dopo la scadenza dei termini ex articolo 183 e 184 C.P.C. , non soltanto di formulare istanze istruttorie, ma anche di proporre proprie domande ha affermato, infatti, che deve distinguersi tra l'intervento che, a norma dell'articolo 268 C.P.C., è possibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, e le attività processuali che possono essere compiute dall'interveniente, dalla proposizione delle domande alla formulazione di mezzi istruttori ecc., che non possono non risentire del sistema delle preclusioni . 2. I ricorrenti invocano l'opposto orientamento di legittimità che ritiene possibile la proposizione di domande da parte dell'interventore anche quando sia spirato il termine di cui all'articolo 183 c.p.c Più precisamente col primo motivo violazione dell'articolo 360 numero 3 C.P.C., in relazione agli articolo 268 e 105 codice di rito , i L. censurano la sentenza per avere la Corte riteuto erroneamente inammissibili le domande di intervento proposte dal fratello e dalle sorelle di L.A. col secondo motivo violazione dell'articolo 360 numero 3, numero 4 e numero 5 C.P.C., in relazione agli articoli 268 C.P.C., 105 comma 2 C.P.C., ed articolo 278 e 112 codice di rito , si dolgono che la Corte di Appello abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda e sul relativo motivo di appello volta all'accertamento della responsabilità per la morte del congiunto in relazione alla quale l'intervento doveva considerarsi adesivo dipendente . 3. Per quanto le considerazioni svolte dai giudici di merito e dalla controricorrente siano motivate dalla comprensibile preoccupazione che non vengano ad essere lesi due principi cardine del sistema processuale, quello del contraddittorio e quello della celerità , ritiene il Collegio che debba darsi seguito all'orientamento consolidato di questa Corte, che consente all'interventore la formulazione di domande ferme restando le preclusioni istruttorie maturate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni ex multis, Cass. numero 15787/2005, Cass. numero 3186/2006, Cass. numero 25264/2008, Cass. numero 315/2012 Cass. S.U. numero 9589/2012 e che, oltre ad essere aderente al tenore letterale delle disposizioni dell'articolo 268 C.P.C., appare idoneo a soddisfare evidenti ragioni di economia processuale con la concentrazione in un unico processo delle pretese che presentano specifiche ragioni di comunanza , senza incidere negativamente sulla speditezza del processo. Deve ribadirsi, al riguardo, che la previsione del secondo comma, secondo cui il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad altra parte non è idonea a comprendere anche le attività assertive - in primo luogo, la proposizione di una domanda - giacché altrimenti risulterebbe vanificata la previsione di cui al primo comma l'intervento può avere luogo fino a quando non vengano precisate le conclusioni , in quanto la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile Cass. numero 15787/2005 d'altra parte, l'esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo e il diritto alla difesa delle parti originarie del giudizio risulta già adeguatamente tutelata dalla previsione che l'interveniente debba accettare il processo nello stato in cui si trova, senza possibilità di dedurre nuove prove, ove sia intervenuta la relativa preclusione, cosicché non vi è il rischio di riapertura dell'istruzione né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto contrastare Cass. numero 25264/2008 . 4. Accolto, pertanto, il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, deve cassarsi la sentenza, con rinvio alla Corte territoriale, che dovrà attenersi ai principi sopra richiamati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma.