Il divieto di avvicinamento deve indicare in modo specifico i luoghi interdetti.

l’esatta e specifica indicazione dei luoghi oggetto del divieto di avvicinamento sono necessari per permettere al soggetto destinatario di conoscere i limiti del divieto. E la vicinanza delle dimore dei soggetti interessati non rende impossibile il rispetto del provvedimento coercitivo, laddove i passaggi “necessari” per il raggiungimento della propria dimora non integrano la violazione del divieto.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 34869 depositata il 16 agosto 2016. Il caso. Il Tribunale di Roma confermava l’ordinanza del G.I.P. che aveva applicato la misura del divieto di avvicinamento ex articolo 282 ter c.p.p., nei confronti dell’imputato sig. A., in relazione al reato contestato ex articolo 612 bis c.p. nei confronti della ex compagna. L’imputato ricorreva dunque per Cassazione, sollevando numerosi motivi di doglianza per quanto di interesse in questa sede, il provvedimento impugnato veniva censurato per l’indeterminatezza della misura cautelare, non avendoindicato in modo specifico i luoghi ai quali l’imputato non avrebbe dovuto avvicinarsi nel provvedimento erano infatti indicati, tra gli altri, “la dimora e i luoghi abitualmente frequentati” dalla donna . I luoghi del divieto devono essere specificati. La Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di misure cautelari personali, è illegittima l’ordinanza che dispone ai sensi dell’articolo 282 ter c.p.p. il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa senza una precisa indicazione dei luoghi oggetto del divieto, poiché in tale caso il soggetto destinatario del provvedimento coercitivo non è nella condizione di conoscere preventivamente i luoghi a lui interdetti. La vicinanza delle dimore non rende il divieto impossibile da rispettare. Neppure merita rilievo, secondo la Suprema Corte, la circostanza che le dimore dei soggetti interessati siano vicine, sì da rendere impossibile l’osservanza del provvedimento in questione. Infatti, la delimitazione dei luoghi oggetto del divieto di avvicinamento è funzionale alla piena intelligibilità dell’ordine da parte del destinatario, e dunque deve essere inteso in termini coerenti con le sue finalità. Non è dunque il passaggio in autovettura in prossimità della dimora della persona offesa laddove necessitato ad integrare la violazione della prescrizione restrittiva lo è, per contro, una condotta reiterata, priva di giustificazione, e dunque espressione della volontà persecutoria che il provvedimento intende bloccare.