L’orologio della prescrizione corre, ma una comunicazione all’assicuratore ferma il tempo

La sospensione del termine ex articolo 2952, comma 4, c.c., relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica non con la denuncia del sinistro, ma con la comunicazione all’assicuratore della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato tale comunicazione è efficace anche se proviene dallo stesso danneggiato o da un terzo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 12897, depositata il 23 giugno 2015. Il caso. Una famiglia conveniva in giudizio l’Amministrazione Provinciale, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso di un loro congiunto per un infortunio sul lavoro. L’Amministrazione chiamava in causa la propria compagnia di assicurazione, la quale si costituiva eccependo preliminarmente la prescrizione. La Corte d’appello di Cagliari dichiarava estinti, per intervenuta prescrizione, i diritti della Provincia nascenti dal contratto di assicurazione stipulato con la società, relativi alle pretese risarcitorie della famiglia. Inoltre, disponeva l’estromissione dal giudizio della compagnia assicurativa. L’Amministrazione Provinciale ricorreva in Cassazione, lamentando un errore della pronuncia nella parte in cui era stato ritenuto che la comunicazione prevista dall’articolo 2952, comma 4, c.c. prescrizione in materia di assicurazione , idonea a sospendere il termine di prescrizione, dovesse necessariamente riguardare la richiesta di danni da parte degli eredi e non invece la richiesta avanzata dall’INAIL per ottenere in via surrogatoria la restituzione di quanto versato agli eredi a titolo di indennizzo per l’infortunio occorso. Deroga alla norma generale. La Corte di Cassazione ricorda che in tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in materia di prescrizione, dall’articolo 2935 c.c., secondo cui la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, viene apportata una deroga dall’articolo 2952, comma 4 c.c Quest’ultima norma, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato ed assicuratore, detta anche la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione fino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato. Sospesa la prescrizione. La sospensione del termine ex articolo 2952, comma 4, c.c., relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica non con la denuncia del sinistro, ma con la comunicazione all’assicuratore della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato tale comunicazione è efficace anche se proviene dallo stesso danneggiato o da un terzo. Nel caso di specie, la Provincia, con lettera del settembre 1991, aveva rappresentato all’assicuratore che, in pendenza di giudizio penale e comunque nelle more dell’esperimento della formale azione risarcitoria in sede civile, l’INAIL aveva intanto versato gli indennizzi di legge, anticipando già allora che ne avrebbe fatto oggetto di formale richiesta di recupero in via surrogatoria ai sensi dell’articolo 1916 c.c. diritto di surrogazione dell’assicuratore . Secondo i giudici di legittimità, questa lettera doveva costituire una valida comunicazione ai fini previsti dall’articolo 2952, comma 4, c.c Non era di ostacolo il dato formale che tale comunicazione rappresentasse l’esistenza fin da allora di una pretesa proveniente non proprio dal danneggiato, ma un ente istituzionalmente tenuto al pagamento di indennità assistenziali a favore dell’infortunato con diritto di rivalsa sul responsabile del danno. Questa pretesa non poteva che riferirsi allo stesso diritto spettante proprio al danneggiato, «costituendo una richiesta stragiudiziale di esperimento di una pretesa indennitaria, rientrante appunto nei diritti risarcitori di cui si sarebbe tosto esperita specifica indagine contenziosa». Inoltre, la circostanza che il giudizio di accertamento non fosse stato ancora iniziato, per cui il danneggiato non aveva ancora, a sua volta, richiesto il risarcimento, non implicava che tale effetto sospensivo non dovesse produrre effetti ulteriori anche a seguito dell’instaurazione formale della causa civile, coinvolgente lo stesso assicuratore, «senza necessità che l’ente assicurato dovesse nuovamente ribadire la già rappresentata pretesa del danneggiato». Ciò, in conformità «alla ratio della norma», che tutela la posizione dell’assicuratore in ordine alla conoscenza della pendenza di una pretesa risarcitoria in itinere, coperta da polizza. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito di Cagliari.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 febbraio – 23 giugno 2015, numero 12897 Presidente Russo – Relatore Pellecchia Svolgimento del processo 1. Nel novembre del 2002 la famiglia O. convenne in giudizio vari convenuti tra cui l'Amministrazione Provinciale di Nuoro per chiederne la condanna in solido al risarcimento dei danni da loro patiti a seguito del decesso del loro congiunto per un infortunio sul lavoro. L'amministrazione Provinciale di Nuoro chiamò in causa la propria compagnia di assicurazione, la Ras, la quale si costituì eccependo preliminarmente la prescrizione. Il Tribunale di Oristano, con sentenza non definitiva numero 111 del 21 novembre 2007, rigettò l'eccezione di prescrizione formulata dalla Ras. 2. La decisione è stata riformata, con sentenza numero 126 del 7 aprile 2011 della Corte d'Appello di Cagliari. La Corte ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i diritti dell'Amministrazione Provinciale di Nuoro nascenti dal contratto di assicurazione per la r.c. stipulato con la R.a.s. relativi alle pretese risarcitoria degli eredi O., disponendo, inoltre, l'estromissione dal giudizio della predetta compagnia assicuratrice e la condanna in suo favore alla rifusione delle spese del doppio grado. 3. Avverso tale decisione l'amministrazione provinciale di Nuoro propone ricorso in Cassazione sulla base di un unico motivo. 3.1 Resiste con controricorso la Allianz S.p.A. già Ras . 3.2. Tutte le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 4. Con l'unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2952 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'articolo 360 nnumero 3 e 5 C.P.C. Lamenta l'Amministrazione Provinciale che la sentenza impugnata è errata perché ha ritenuto che la comunicazione prevista dall'articolo 2952 comma 4 c.c., idonea a sospendere il termine di prescrizione debba necessariamente riguardare la richiesta di danni da parte degli eredi O. e non invece la richiesta avanzata dall'Inail per ottenere in via surrogatoria la restituzione di quanto versato agli eredi a titolo d'indennizzo per l'occorso infortunio. Tra l'altro, sostiene la ricorrente, nella missiva inoltrata alla Ras con cui si descriveva l'accaduto si concludeva con la seguente dicitura quanto innanzi esposto viene cautelativamente portato a conoscenza di questa Spettabile società di assicurazáoni per gli adempimenti di competenza. Il motivo è fondato. La decisione infatti non si colloca correttamente nel solco della corrente interpretazione giurisprudenziale delle norme di settore, in particolare di quella di cui all'articolo 2952 c.c. secondo cui in tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'articolo 2935 c.c., secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere , viene apportata deroga dalla norma di cui all'articolo 2952 c.c., comma 4, la quale, regolando, in ogni suo aspetto, il rapporto tra assicurato ed assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato cfr. Cassazione civile Sez. 3^, Sentenza numero 10595/2000 . Al riguardo si è precisato che la sospensione del termine di cui all'articolo 2952 c.c., comma 4, relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato. e tale comunicazione è efficace anche se proviene dallo stesso danneggiato, o, addirittura, da un terzo cfr. sentenze numero 17834 del 2007, 3042 del 2012, 4548 del 2014 . Orbene, alla stregua di tali regole ermeneutiche, non può dubitarsi che la lettera del 5 settembre 1991, con la quale l'ente assicurato aveva rappresentato all'assicuratore che in pendenza di giudizio penale e comunque nelle more dell'esperimento della formale azione risarcitoria in sede civile l'INAIL aveva intanto versato gli indennizzi di legge anticipando fin da allora che ne avrebbe fatto oggetto di formale richiesta di recupero in via surrogatoria ex articolo 1916 c.c., potesse e dovesse costituire una valida comunicazione ai fini propri dell'articolo 2952, quarto comma, citato. A ciò non ostando certamente il dato formale che detta comunicazione rappresentasse l'esistenza fin da allora di una pretesa proveniente non propriamente dal danneggiato ma da un ente difatti istituzionalmente tenuto al pagamento di indennità assistenziali a favore dell'infortunato con diritto di rivalsa sul responsabile del danno proprio perché quella pretesa, anche nominativamente surrogatoria , non poteva che riferirsi allo stesso diritto spettante proprio al danneggiato, costituendo una richiesta stragiudiziale di esperimento di una pretesa indennitaria, rientrante appunto nei diritti risarcitori di cui si sarebbe tosto esperita specifica indagine contenziosa. Ovviamente, data cioè l'equipollenza della comunicazione di pretesa risarcitoria, la circostanza che il giudizio di accertamento non fosse stato ancora iniziato e che il danneggiato non avesse quindi ancora a sua volta formalmente richiesto il risarcimento ex articolo 2952, terzo comma, c.c. non implica che detto effetto sospensivo non dovesse produrre effetti ulteriori anche a seguito dell'instaurazione formale della causa civile, peraltro coinvolgente lo stesso assicuratore, senza necessità che l'ente assicurato dovesse nuovamente ribadire la già rappresentata pretesa del danneggiato. Tanto, in conformità alla ratio della norma, che tutela la posizione dell'assicuratore in ordine alla conoscenza della pendenza di una pretesa risarcitoria in itinere, coperta da polizza. Né infine, data tale ultima ratio legis di informazione tout court , sarebbe corretto ipotizzare che l'effetto sospensivo possa riferirsi soltanto a quella parte del credito risarcitorio oggetto di presumibile surrogazione, posto che non rientra affatto tra le finalità della norma che all'assicuratore sia anticipata l'intera consistenza della pretesa di danno. Per questi motivi il ricorso principale va accolto e cassata la sentenza della Corte di appello di Cagliari, cui va rimessa la decisione di merito, anche in ordine alla spese. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari anche per le spese.