Tutto si svolge in pochi, drammatici secondi casus belli è un regolamento di conti per un fallo durante una partita di calcetto. Entrambi i contendenti erano ubriachi e pronti a duellare in strada a suon di pugni. Ma ciò che conta, per addebitare il reato di omicidio preterintenzionale, è l’intenzione di provocare lesioni perché da una azione violenta contro una persona è probabile possa derivare la morte.
Pugno, buffetto, o semplice spinta, che, però, in una inarrestabile concatenazione di eventi, porta alla morte. Tutto in pochi secondi, e, alla fine, la persona, che ha agito in maniera irrazionale e senza neanche immaginare le conseguenze, si ritrova condannata per omicidio preterintenzionale. Perché ciò che conta è la cosciente «volontà di infliggere percosse o provocare lesioni», a prescindere dai drammatici, abnormi, effetti provocati Cassazione, sentenza numero 27161, Prima sezione Penale, depositata oggi . Duello rusticano. Assolutamente folle l’episodio che porta alla morte di un uomo due amici, ubriachi, decidono di «regolare i conti per un fallo di gioco, avvenuto durante una partita di calcetto». E il ‘duello rusticano’ si trasforma rapidissimamente in tragedia un pugno, difatti, provoca la caduta «al suolo» di uno dei contendenti, il quale urta «violentemente la nuca contro il marciapiede». Conseguenze letali dopo due giorni di agonia, difatti, viene certificata la morte dell’uomo. E per l’autore di quell’unico pugno comincia una lunga vicenda giudiziaria, conclusa con una condanna a oltre 4 anni di carcere per «omicidio preterintenzionale». Dolo. Ma è davvero legittima quella sanzione così dura? A domandarlo è, ovviamente, la persona condannata, che, con ricorso ad hoc in Cassazione, richiama, a proprio favore, elementi quali «lo stato di alterazione alcolica della vittima» come «concausa riconoscibile dell’evento». Secondo l’uomo, in sostanza, la conseguenza più grave, ossia la morte, non può essergli addebitata. Perché egli era stato solo «portatore di un pugno, o, meglio, di un semplice buffetto», e perché, comunque, andava valutato il «concorso doloso della vittima», soprattutto tenendo presente che entrambi i contendenti «avevano deciso, di comune accordo, di affrontarsi in strada per picchiarsi». Questa visione, però, viene respinta in maniera netta dai giudici del Palazzaccio, i quali, invece, confermano in toto la visione emersa in secondo grado, laddove era stato addebitato all’uomo il reato di «omicidio preterintenzionale». Alla base di questa decisione, chiariscono i giudici, il richiamo a precedenti giurisprudenziali ad hoc, da cui emerge che «l’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni», essendo «assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa».
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 maggio - 20 giugno 2013, numero 27161 Presidente Bardovagni – Relatore Rombolà Ritenuto in fatto Con sentenza 2/4/12 la Corte di Assise di Appello di Milano, decidendo su rinvio della Corte di cassazione sent. 26/9/11 , in parziale riforma detta sentenza 14/4/10 del Gup del Tribunale di Milano che in esito a giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante dei motivi futili e la diminuente del rito, condannava E.A. alla pena dl anni 5 e mesi 4 di reclusione per il reato azione compiuta in Milano il 25/10/09 di omicidio preterintenzionale ex articolo 584 cp in danno di M.M. che decedeva il 27/10/09 , esclusa l’aggravante contestata, rideterminava la pena principale in anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, revocava o sostituiva quelle accessorie e confermava nel resto in particolare le statuizioni in favore delle parti civili . Giusta l’imputazione, l’E., al fini di “regolare i conti” per un fallo di gioco avvenuto una settimana prima durante una partita di calcetto, aveva colpito con un pugno il M., che, cadendo al suolo, aveva urtato violentemente la nuca contro il marciapiede di qui il trauma cranico con ematoma intracerebrale e Il successivo decesso . La sfida era stata consensuale ed entrambi i contendenti avevano in precedenza ecceduto insieme nel bere. La sezione V penale della S.C. aveva annullato la prima sentenza di appello perché, sia pure con differente motivazione da quella adottata dal Gup, aveva ritenuto utilizzabile la consulenza autoptica disposta nella fase delle indagini dal pubblico ministero ma depositata dopo che, allo stato degli atti, l’imputato aveva chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato. Considerato che le sentenze di merito erano fondate in toto sull’atto inutilizzabile esplicitamente o implicitamente ritenuto necessario da entrambi i giudici , con conseguente impossibilità di una positiva prova, c.d. di resistenza in sede di legittimità, rinviava a nuovo giudizio affinché si valutassero le altre prove la relazione dei medici di servizio al 118 intervenuti in soccorso del M., le s.i. rese dal testimone oculare P., quanto emergeva dalla cartella clinica relativa al ricovero della vittima. Suggerita l’utilità di una perizia autoptica per dare risposta alle censure difensive sulla efficacia causate del pugno dato dall’imputato e sull’eventuale eziologia di patologie pregresse o di manovre non corrette dei sanitari che ebbero in cura la vittima . Impregiudicato il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante del concorso doloso della vittima a determinare l’evento articolo 62, numero 5, cp . Il giudice del rinvio disponeva perizia medico legale, che ascriveva la morte del M. a una dinamica esogena da identificarsi in un traumatismo contusivo cefalico produttivo di duplice frattura neuro cranica, spandimento ematico sub durale e sub aracnoideo, edema cerebrale diffuso ed ancora ematoma frontopolare bilaterale, escludendo pregresse patologie. Ricordata pertanto la violenza del colpo sferrato per primo dall’E. all’avversario come lui ubriaco e malfermo sulle gambe, riteneva accertata la preterintenzione e condannava come riferito in premessa. Esclusa l’attenuante del concorso doloso della vittima a determinare l’evento. Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo 1 violazione di legge e vizio di motivazione laddove il giudice del rinvio, andando al di là delle indicazioni della sentenza di annullamento, aveva negato al perito d’ufficio l’accesso non solo alla consulenza tecnica del Pm, ma anche al verbale autoptico, dal quale sarebbe risultata l’assenza di ecchimosi sul volto della vittima si sarebbe così potuta smentire anche l’apodittica affermazione di accusa ritenuta in sentenza per cui dalla violenza del pugno sarebbe derivata alla vittima non solo un’epistassi in realtà un imbrattamento ematico della cavità nasale sinistra ma anche la caduta di un dente assente un’emorragia locale che dimostrasse l’impatto, ben si poteva ritenere che fosse stato, asportato molto tempo prima la difesa deduceva altresì che lo stato dl alterazione alcolica della vittima, concausa riconoscibile dell’evento secondo il giudice, di tale evento doveva ritenersi in realtà la causa assorbente, peraltro non evidente ad altri come l’imputato , tanto che neanche il teste oculare P. avrebbe ben potuto essere sentito ex officio ne faceva cenno venendo a mancare il c.d. coefficiente di prevedibilità, l’evento più grave non poteva essere posto a titolo di preterintenzione a carico dell’agente portatore di un pugno o, meglio, di un semplice buffetto, secondo la difesa semplice occasione rispetto al vero antecedente causale rappresentato dal malfermo stazionamento sulle gambe della vittima 2 violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante del concorso doloso della vittima determinativo dell’evento, essendo accertato che i due amici avevano deciso di comune accordo di affrontarsi in strada per picchiarsi così il teste P. quindi un corpo a corpo a mani nude su un piano di eguaglianza, i due al contempo aggressori e difensori la peculiarità della vicenda era che la contesa si era risolta inopinatamente al primo colpo. Concludeva per l’annullamento della sentenza impugnata allegato al ricorso il verbale autoptico . Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente. Considerato in diritto Il ricorso, infondato, va respinto. Il primo motivo fa leva su una discutibile e non conferente interpretazione del quesito peritale, secondo cui dal giudice del rinvio sarebbe stato negato al perito d’ufficio non solo l’accesso alla consulenza tecnica disposta dal Pm nella fase delle indagini preliminari depositata solo dopo la richiesta di giudizio allo stato degli atti da parte dell’imputato ma anche al verbale autoptico, dal quale sarebbe risultata l’assenza di ecchimosi sul viso della vittima, l’origine non traumatica dell’epistassi dal naso e l’origine non recente della riscontrata avulsione di un dente. In realtà tale preclusione non risulta e il perito d’ufficio è comunque giunto a conclusioni attendibili sulla base della documentazione in suo possesso. Ma il rilievo, oltre che fondato su una soggettiva interpretazione della difesa, neppure è conferente, laddove mira essenzialmente a contestare la violenza del colpo, che senza arrivare a negarlo è reiteratamente definito “buffetto” cioè un colpetto leggero dato con la mano . Dalla premessa di fatto le deduzioni teoriche, secondo cui l’evento non sarebbe giuridicamente attribuibile all’imputato per l’assenza del coefficiente di prevedibilità bensì allo stato di alterazione alcolica della vittima, di cui l’imputato stesso non poteva essere consapevole. Ebbene, a parte la notazione di fatto per la quale i due, prima di decidere di affrontarsi a pugni, si erano ubriacati insieme donde la comune consapevolezza di ciò , sotto il profilo giuridico la difesa trascura la pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di omicidio preterintenzionale. Particolarmente recente, si veda ad esempio Cass., sez. V, sent. numero 791 del 18/10/12, dep. 8/1/13, rv. 254386 “L’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’articolo 43 cp assorbe la prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato. Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell’evento da cui dipende l’esistenza del delitto de quo è nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa”. Ancora Cass., V, sent. numero 35582 del 27/6/12, rv. 253536 “L’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo misto a colpa, ma unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell’aggredito sia causalmente conseguente alla condotta dell’agente, il quale, pertanto, risponde per fatto proprio, sia pure per un evento più grave di quello effettivamente voluto che, per esplicita previsione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio”. Ma anche V, numero 40389 del 17/5/12, rv. 253357 “L’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale è costituito unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’articolo 43 cp assorbe la prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato”. A proposito, infine, della pretesa lievità della spinta o buffetto si veda Cass., V, sent, numero 16285 del 16/3/10, rv. 247267 “Ai fini della sussistenza dell’ipotesi criminosa del delitto di omicidio preterintenzionale è sufficiente che l’agente abbia posto in essere atti diretti a percuotere o ledere una persona e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti atti e l’evento morte, mentre proprio l’azione violenta che può essere costituita anche da una spinta - estrinsecandosi in una energia fisica, più o meno rilevante, esercitata direttamente nei confronti della persona - ove consapevole e volontaria, è rivelatrice della sussistenza del dolo di percosse e di lesioni, per cui quando da essa derivi la morte, dà luogo a responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale articolo 584 cp ”. E’ appena il caso di osservare come nulla rilevi nella fattispecie il piano di parità in cui si potessero trovare i due contendenti. Infondato anche l secondo motivo sostenuto su analoghi argomenti , circa il preteso concorso doloso della vittima nella determinazione dell’evento. Anche in proposito la giurisprudenza di legittimità è netta nell’affermare che la circostanza attenuante comune ex articolo 62 numero 5 cp del concorso del fatto doloso della persona offesa non è applicabile ai reati di rissa e a quelli connessi, “non essendo invero concepibile omissis che le vittime abbiano voluto, su di sé, lo stesso evento morte o lesioni voluto in loro danno dagli antagonisti” v. Cass., sez. I, sent. numero 49966 del 5/11/09, rv. 245955 . Affinché si configuri l’attenuante in parola, il fatto voluto dalla parte offesa deve essere cioè lo stesso, effettivamente verificatosi, voluto dai soggetto agente. Al rigetto dei ricorso segue articolo 616 cpp la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.