Costo fiscale originario, va ripartito sulla base dei valori effettivi

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione numero 52/E del 26 maggio, chiarisce sulle modalità di ripartizione, in caso di scissione, del costo fiscale originario tra le partecipazioni assegnate nella/e società beneficiaria/e e la partecipazione residuata nella società scissa.

Scissione e costo delle partecipazioni. Avvenuta una scissione, in sede di ripartizione del costo fiscale delle partecipazioni originariamente detenute nella società scissa, si deve fare riferimento alla suddivisione del valore effettivo del patrimonio netto della società scissa tra le società partecipanti alla scissione e a come la menzionata suddivisione si rifletta sul valore effettivo delle partecipazioni attribuite e/o rimaste a ciascun socio per effetto della scissione medesima. Tale metodo di ripartizione deve essere applicato tanto alle scissioni non proporzionali quanto a quelle proporzionali. È questa la soluzione offerta dall’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, nella risoluzione numero 52/E di ieri 26 maggio. Il documento di prassi chiarisce sulla corretta interpretazione della disciplina dettata dall’articolo 173, comma 3 del T.U.I.R. Cambio di posizioni si guarda al valore effettivo e non a quello contabile. Così precisando le Entrate abbandonano l’interpretazione fornita dalla circolare ministeriale del 17 maggio 2000, numero 98 paragrafo 7.2.3 , che, in relazione all’ipotesi di scissione parziale, indicava, quale metodo di ripartizione del costo fiscale originario delle partecipazioni nella società scissa, quello proporzionale rispetto «al valore netto contabile del patrimonio trasferito alle beneficiarie e di quello eventualmente rimasto nella scissa». La disciplina normativa. Le nuove istruzioni fornite dalle Entrate si fondano, in assenza di specifiche disposizioni normative, sulle precisazioni contenute nella relazione illustrativa al d.lgs. numero 543/1992, che introduce la disciplina fiscale delle scissioni societarie nel T.U.I.R. predetto articolo 173 . In particolare, nella relazione il legislatore tributario ha affermato che «il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originaria si trasferisce sull’insieme di quelle ricevute in cambio e della eventuale quota non sostituita della partecipazione originaria, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuibili ai fini della determinazione del rapporto di cambio». Nel caso di specie, sottoposto all’Agenzia tramite interpello, la determinazione del rapporto di cambio era avvenuta sulla base del valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle diverse società beneficiarie ovvero rimasto in capo alla società scissa, «secondo una logica di negoziazione dei valori fra parti indipendenti in conflitto di interessi». Fonte www.fiscopiu.it

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