Assicurazione previdenziale per l’attività prevalente: istruzioni dall’INPS

Pubblicata la circolare numero 78 del 14 maggio 2013, con cui l’INPS chiarisce il regime contributivo per i soggetti che esercitano un’attività da cui derivano redditi assoggettati alla gestione separata unita ad altra attività imprenditoriale con l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani.

Con la circolare numero 78 del 14 maggio 2013, l'INPS ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime contributivo che trova applicazione per tutti coloro che esercitano in contemporanea sia un’attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata sia altra attività imprenditoriale che comporta l’obbligo di iscriversi alla gestione commercianti o artigiani. Assicurazione previdenziale e attività prevalente. Infatti, qualora tali soggetti esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente, spetta proprio all’Istituto previdenziale pronunciarsi in merito all’iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. In tali ipotesi, l'INPS chiarisce che, ai fini dell’iscrizione alla Gestione commercianti o artigiani, non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore. Resta fermo che sono necessari idonei elementi probatori riguardo alla personalità della prestazione lavorativa ed all’abitualità dell’apporto conferito, da valutarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede. Attività abituale. Come chiarito nella circolare numero 78/2013, un’attività si può ritenere abituale quando effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come ad esempio, l’attività di gestione immobiliare. Allo steso modo, può ritenersi abituale un’attività di vendita di merce on-line, se effettuata con sistematicità nel tempo. Messaggio superato. Con la pubblicazione della circolare numero 78/2013, ne consegue che debbono intendersi superati i chiarimenti forniti dallo stesso Istituto previdenziale con il messaggio numero 14905/1999.

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