Reparto esternalizzato, ma il licenziamento del dipendente è tardivo e sospetto...

Vittoria definitiva per il lavoratore illegittima la condotta dell’azienda. Non plausibili le motivazioni utilizzate per giustificare il licenziamento, ossia il calo di commesse e la decisione di affidare all’esterno, con un appalto ad hoc, le attività del reparto del dipendente.

Crisi per l’azienda operativa, in Italia, sui fronti della distribuzione di merci, da un lato, e delle spedizioni, anche aree, sia nazionali che internazionali, dall’altro significativo, in questa ottica, il calo di commesse. Ciò, però, non può certo legittimare la scelta di cacciare il dipendente. Nonostante l’esternalizzazione – avvenuta, però, troppo in anticipo – del reparto in cui era collocato il lavoratore Cassazione, sentenza numero 5173, Sezione Lavoro, depositata oggi . Licenziamento. Due i motivi, secondo l’azienda, che hanno condotto al «licenziamento del dipendente» primo, il «calo di commesse» secondo, l’«appalto per lo svolgimento dell’attività del reparto, cui era addetto il lavoratore, reparto conseguentemente soppresso». Ma, per i giudici di merito, questo ragionamento non può reggere Ecco spiegata la decisione con cui viene «dichiarata l’illegittimità del licenziamento», con correlata applicazione della «tutela reale». Decisiva, innanzitutto, la constatazione che «il calo di commesse» era «risalente nel tempo», e che l’azienda continuava a poter vantare un «utile sociale». Non rilevante, invece, il richiamo alla esternalizzazione delle «attività del reparto», soprattutto tenendo presente «il tempo trascorso – vari mesi – dall’appalto al licenziamento». Crisi ed esternalizzazione. E ora le valutazioni delineate dai giudici della Corte d’Appello vengono condivise, e fatte proprie, dai giudici della Cassazione, i quali, di conseguenza, confermano la «illegittimità» del licenziamento, con buona pace dell’azienda. Anche per i giudici del ‘Palazzaccio’, in sostanza, è lapalissiana «l’assenza di un giustificato motivo oggettivo di recesso», innanzitutto perché non è minimamente provata «l’esistenza di una situazione di crisi aziendale». Per quanto concerne, invece, la «esternalizzazione dell’attività cui era addetto il dipendente», è significativo il fatto che «il lavoratore ha continuato a lavorare» anche dopo «la chiusura del reparto, per un periodo comunque non breve» – almeno «tre mesi» – ciò dimostra, secondo i giudici, la «non necessità del recesso» e la «assenza di nesso causale tra l’esternalizzazione di alcuni processi produttivi ed il licenziamento di un dipendente». Tali dati spingono a ritenere un abuso la condotta tenuta dall’azienda, e ciò, come detto, porta a sancire, in via definitiva, la «illegittimità» del licenziamento.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 novembre 2014 – 16 marzo 2015, numero 5173 Presidente Macioce – Relatore Buffa Ragioni della decisione 1. Con sentenza del 30/8/2011, la corte d'appello di Catanzaro, confermando la sentenza del 30/3/2010 del tribunale di Lamezia terme, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a Tolomeo da Assitur per giustificato motivo oggettivo, in ragione di calo di commesse e, per altro verso, per stipula appalto per lo svolgimento dell'attività del reparto cui era addetto il lavoratore, conseguentemente soppresso. 2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto insussistente la prima ragione del recesso essendo il calo di commesse risalente nel tempo ed essendovi anzi un utile sociale ed irrilevante la seconda ragione a causa dei tempo trascorso --vari mesi dall'appalto al licenziamento e della mancata prova da parte del datore di impossibilità di diversa utilizzazione del lavoratore ritenuto illegittimo il recesso datoriale, la corte ha quindi applicato la tutela reale. 3. Avverso tale sentenza ricorre il datore per cinque motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore, che propone ricorso incidentale per un motivo. Le parti hanno presentato memorie. 4. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere trascurato che la perdita di commesse non era risalente nel tempo, essendo decorsi solo tre mesi prima dell'appalto con il quale erano state esternalizzate le attività del settore cui era addetto il lavoratore licenziato. 5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 3 l. 604/66, 41 Cost., 30 I. 183/10, per avere il giudice sindacato le valutazioni discrezionali dell'imprenditore relative alla soppressione dei reparto. 6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione delle norme ora dette, per avere la sentenza impugnata trascurato che il giustificato motivo oggettivo può consistere in una insindacabile esigenza di ridurre i costi anche senza modificare i processi produttivi. 7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione delle ripetute norme, per aver trascurato che l'esternalizzazione dei reparto incide quale g.m.o. 8. Con il quinto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione, per aver dato rilievo all'intervallo tra l'appalto ed il licenziamento senza considerare i tempi necessari minimi per la soppressione di reparto. 9. I motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi essi sono infondati. 10. La corte d'appello ha affermato che il recesso è stato giustificato, solo in giudizio, con due motivi il calo di ricavi e l'esternalizzazione contraddittori, il primo dei quali insussistente avendo riscontrato la corte un aumento dell'utile di bilancio ed il secondo ininfluente considerato il decorso dì oltre sei mesi tra la stipula dell'appalto ed il licenziamento del dipendente per altro profilo, la corte territoriale ha evidenziato la mancata prova dell'impossibilità di utilizzare aliunde il dipendente licenziato. 11. Tale valutazione, congruamente ed ampiamente motivata, non è volta a censurare in alcun modo le scelte discrezionali ed insindacabili dell'imprenditore, limitandosi correttamente a verificare la veridicità delle esigenze invocate dal datore di lavoro e la effettività dei riflessi di quelle scelte sulla necessità del licenziamento del dipendente al giudice spetta infatti il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore Sez. L, Sentenza numero 24235 del 30/11/2010 . Questa Corte ha in più occasioni affermato Sez. L, Sentenza numero 19616 del 26/09/2011 Sez. L, Sentenza numero 21282 del 02/10/2006 Sez. L, Sentenza numero 7006 del 25/03/2011 che il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex articolo 3 della legge 15 luglio 1996, numero 604, è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione dei posto o dei reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti il lavoratore ha quindi il diritto che il datore di lavoro su cui incombe il relativo onere dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale. 12. Nel caso, l'assenza di un giustificato motivo oggettivo di recesso emerge dalle seguenti considerazioni da un lato, il giudice di merito ha disconosciuto l'esistenza di una situazione di crisi aziendale, ritenendo insussistente la ragione posta a fondamento del recesso, e tale valutazione è passata in giudicato non essendo stata oggetto di impugnazione dall'altro lato, il ricorrente fa valere in ricorso l'esigenza di contenimento dei costi e di riduzione dimensionale, ma il licenziamento non è stato intimato per tali ragioni, ma in relazione all'esternalizzazione dell'attività cui era addetto il dipendente per tale ultimo profilo, tuttavia, particolare rilevanza assume la circostanza che il lavoratore ha continuato a lavorare oltre la chiusura del reparto per un periodo comunque anche a considerare i tre mesi indicati dal ricorrente non breve, indice da un lato della non necessità del recesso e dell'assenza di nesso causale -come rilevato dalla corte d'appello tra l'esterna Iizzazione di alcuni processi produttivi ed il licenziamento di un solo -a quanto consta dipendente e dall'altro lato dell'esistenza di mansioni utili in azienda. 13. La sentenza impugnata, peraltro ha affermato che, per dimostrare l'impossibilità di repechage, non basta la produzione del libro matricola, ma occorre la prova specifica dell'incollocabilità mansionale del lavoratore e dunque non basta la prova della qualifica di impiegati degli altri dipendenti, ma occorre la diversa prova dell'inesistenza di mansioni equivalenti o comunque disponibili in azienda , ed il ricorso non attacca tale profilo, peraltro del tutto condivisibile, con argomenti pertinenti, residuando in tal modo tale ratio decidendi autonoma. 14. Non essendovi le violazioni di legge dedotte ed essendo la sentenza impugnata correttamente motivata, il ricorso principale deve dunque essere rigettato. 15. Con motivo unico dei ricorso incidentale, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge, per aver compensato le spese di lite nel dispositivo, laddove in motivazione si dice che le spese seguono la soccombenza. 16. II motivo è fondato. In tema, va ricordato che questa Corte Sez. U, Ordinanza numero 11348 del 13/05/2013 , con riferimento ad un'ipotesi speculare a quella che viene in considerazione in questa sede, ha affermato che è inammissibile l'istanza di correzione degli errori materiali proposta avverso un'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione la quale, dopo aver dichiarato in motivazione che il ricorrente, in ragione della sua totale soccombenza, era tenuto al rimborso delle spese in favore delle parti vittoriose, abbia nel dispositivo compensato per intero le stesse tra le parti, atteso che la composizione del contrasto logico esistente tra motivazione e dispositivo presuppone un'attività di interpretazione dell'effettivo decisum non consentita in sede di correzione. 17. Nella sentenza impugnata, vi ò effettivamente un contrasto tra motivazione e dispositivo, e questo è agevolmente risolubile in applicazione del criterio della soccombenza, non essendovi ragioni di compensazione delle spese, essendo l'appellante totalmente soccombente nel relativo giudizio di appello. 18. Va pertanto accolto il ricorso incidentale, e la sentenza impugnata deve dunque essere cassata sul punto delle spese la causa può essere decisa nel merito, non essendovi necessità di altri accertamenti, con la condanna dell'odierno ricorrente già appellante al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito, da liquidarsi come da dispositivo. 19. Le spese del giudizio di legittimità, distintamente liquidate in dispositivo, seguono del pari la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso principale accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza-impugnata sul punto e, decidendo nel merito, condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2500 per compensi ed € 100 per spese del giudizio di appello, € 3800 per compensi e 100 per spese del presente giudizio, in entrambi i casi oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di cassazione e del 12% per il giudizio di appello .