Dipendente (pubblico) licenziato solo se la condanna penale è definitiva

Un delitto commesso dal dipendente pubblico – accertato con sentenza passata in giudicato – costituisce elemento di assoluta gravità, ampiamente idoneo a giustificare il licenziamento.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza numero 7146/13, depositata il 21 marzo. Il caso. Un ex dipendente dell’Agenzia delle Dogane ricorreva al Giudice del lavoro lamentando di essere stato dapprima sospeso, a seguito di una sentenza di condanna di primo grado per concussione e violenza sessuale con conseguente decurtazione della retribuzione per il relativo periodo , e successivamente licenziato per giusta causa dopo che la Corte di Appello - in riforma della prima sentenza – aveva mutato il delitto in violenza privata. Richiedeva quindi la declaratoria di illegittimità del licenziamento con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo di sospensione. La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la legittimità del recesso pur convertendo la giusta causa in giustificato motivo soggettivo , condannando tuttavia l’Agenzia al pagamento delle differenze retributive richieste. Ad avviso dei Giudici milanesi, poiché il lavoratore era stato assolto dal reato di concussione, per il quale il CCNL prevedeva la sospensione obbligatoria, quest’ultima si era «trasformata» in facoltativa, dal che il diritto alla retribuzione piena durante la sospensione ex articolo 70 dello stesso CCNL. Contro tale sentenza entrambe le parti ricorrevano alla Corte di Cassazione. Il CCNL può essere interpretato dalla Cassazione. Per quel che qui interessa, il lavoratore lamentava che i Giudici di merito avessero erroneamente ricondotto la fattispecie all’articolo 67, comma 5, del CCNL che prevede il licenziamento in caso di «condanna passata in giudicato per un delitto che [ ] non consente la prosecuzione del rapporto per la sua specifica gravità» , mentre la condotta accertata penalmente avrebbe dovuto considerarsi inclusa nell’articolo 67, comma 3 i.e. «atti, comportamenti o molestie [ ] lesivi della dignità della persona» o, al più, comma 4 i.e. «atti, comportamenti o molestie [ ] di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona» , che prevedevano solo la sospensione per un tempo variabile. Tale interpretazione non è condivisa dalla Corte la quale, preliminarmente, rileva che «l’interpretazione di un CCNL rientrante nell’ambito della previsione di cui al d.lgs. numero 165/2001, articolo 40» è consentita ai Giudici di legittimità, che possono procedere alla sua diretta interpretazione secondo i criteri di cui agli articolo 1362 e ss.gg. c.c E l’interpretazione è conforme a quella di merito. Fatta questa premessa, la Cassazione ritiene corretta l’interpretazione dei Giudici di merito, atteso che la disciplina invocata dal lavoratore prescinde dalla instaurazione di un procedimento penale, richiedendo solo il compimento di atti lesivi della dignità della persona. Al contrario, la previsione applicata dall’Agenzia presuppone una condanna passata in giudicato per un delitto talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto. Nel caso di specie, il lavoratore era stato condannato per avere in estrema sintesi molestato una cittadina straniera, circostanza che – ancor più se compiuta da un pubblico dipendente – riveste assoluta gravità. La giusta causa è incompatibile con la prosecuzione del rapporto. L’Agenzia delle Dogane, invece, deduceva con un primo motivo l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva convertito la giusta causa in giustificato motivo soggettivo. Di diverso avviso è la Cassazione la quale, respingendo il motivo, rileva come – prima della sospensione – il lavoratore fosse stato temporaneamente destinato ad altro incarico. L’aver «accettato» la prestazione per un tempo successivo alla commissione dei fatti contestati, in conformità all’articolo 2119 c.c., era dunque incompatibile con la giusta causa di recesso invocata. Non era dovuta alcuna differenza retributiva. Con un secondo motivo, l’Agenzia lamentava l’erroneità della condanna a corrispondere le differenze retributive, atteso che la sospensione era comunque stata disposta in applicazione di una previsione del CCNL. Motivo che viene condiviso dalla Corte la quale, accogliendo l’impugnazione, rileva come i Giudici di merito non avessero considerato che a mente del CCNL il datore di lavoro ha facoltà di sospendere il dipendente, qualora quest’ultimo sia rinviato a giudizio per fatti, se accertati, idonei a giustificare il licenziamento. Dal che la legittimità della sospensione e della relativa decurtazione della retribuzione.

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 9 gennaio – 21 marzo 2013, numero 7146 Presidente Roselli – Relatore Venuti Svolgimento del processo S.G. , dipendente dell'Agenzia delle Dogane, è stato prima sospeso dal servizio a seguito della sentenza di condanna di primo grado per concussione e violenza sessuale, e poi licenziato dopo che la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, lo aveva assolto dal primo di detti delitti e condannato alla pena di un anno di reclusione per il delitto di violenza privata, così derubricato quello di violenza sessuale. Il dipendente proponeva ricorso al Tribunale di Busto Arsizio, il quale rigettava la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento. Accoglieva l'altra domanda, con la quale il S. , deducendo di essere stato assolto dal delitto di concussione, per il quale era prevista la sospensione obbligatoria, aveva chiesto la condanna dell'Agenzia delle Dogane al pagamento delle differenze tra la retribuzione decurtata per effetto della sospensione, e quella che avrebbe percepito se non fosse stato sospeso dal servizio. Su impugnazione di entrambe le parti, la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado con riguardo alla domanda di integrazione della retribuzione convettiva d'ufficio il licenziamento senza preavviso in licenziamento con preavviso. Ha osservato la Corte territoriale che, essendo stato il S. assolto dal reato di concussione per il quale era prevista la sospensione obbligatoria, questa si era trasformata in sospensione facoltativa, onde a norma dell'articolo 70, comma 8, CCNL Comparto Agenzie Fiscali, il dipendente aveva diritto alle chieste differenze retributive. Era invece giustificato il licenziamento, dal momento che la condotta del dipendente, accertata in sede penale - consistente nell'avere chiuso a chiave la porta dell'ufficio della Dogana presso cui prestava servizio e di avere poi costretto una cittadina straniera a subire approcci non graditi - integrava una fattispecie per la quale il contratto collettivo, articolo 67, comma quinto, lett. h , prevedeva il licenziamento. Non già però senza preavviso, così come disposto nei confronti del dipendente, bensì con preavviso, nel quale dunque il recesso andava convertito d'ufficio. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il dipendente sulla base di due motivi. L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso, proponendo altresì appello incidentale per due motivi, cui ha fatto seguito il controricorso del dipendente. Motivi della decisione 1. I ricorsi, principale ed incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c 2. Con il primo motivo il ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione degli articolo 55 d. lgs. numero 165 del 2001 e 67 CCNL Comparto Agenzie Fiscali. Deduce che la Corte territoriale ha erroneamente ricondotto il licenziamento nella previsione di cui all'articolo 67, comma 5, lett. h del predetto contratto collettivo condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità . Viceversa la condotta accertata in sede penale bacio furtivo sulla guancia o sulla spalla della ragazza, nonumero indirizzato verso zone erogene, nonumero .ispirato da istinti libidinosi o destinato a suscitarli nella vittima, quanto da sentimenti affettuosi, ancorché non ricambiati ed anzi subiti integrava l'ipotesi di cui all'articolo 67, comma 3, lett. i del contratto collettivo atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona o, al più, quella di cui al comma 4, lett. f dello stesso articolo atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona , le quali prevedevano entrambe la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione rispettivamente sino ad un massimo di dieci giorni e sino ad un massimo di sei mesi £ non già il licenziamento. In ogni caso, aggiunge il ricorrente, il delitto per il quale egli era stato condannato violenza privata non era tale da non consentire la prosecuzione del rapporto. 3. Il motivo non è fondato. Deve premettersi che, riguardando il motivo in esame anche l'interpretazione di un contratto collettivo nazionale rientrante nell'ambito della previsione di cui al D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 40, questa Corte è abilitata alla diretta lettura del testo contrattuale ed a procedere alla sua diretta interpretazione, secondo t criteri di cui agli articolo 1362 c.c. e segg., cfr. Cass. numero 22234/2007 Cass. numero 21796/09 . Ciò posto, va rilevato che, come osservato dalla Corte territoriale, l'ipotesi di cui all'articolo 67, comma 3, lett. i e quella di cui al quarto comma, lettera f , dello stesso articolo, richiamate dal ricorrente - le quali comportano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione rispettivamente fino ad un massimo di dieci giorni e fino ad un massimo di sei mesi - prescindono dalla instaurazione di un procedimento penale nei confronti del dipendente, richiedendo solo il compimento di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona la seconda ipotesi prevede che tali atti siano di particolare gravità . La previsione di cui all'articolo 67, comma 5, lett. h - nell'ambito della quale la Corte d'appello ha ricondotto il licenziamento - presuppone viceversa una condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio, non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro per la sua specifica gravità. Correttamente dunque la Corte territoriale ha escluso che potessero trovare applicazione le ipotesi richiamate dal ricorrente. Quanto alla censura secondo cui la condotta del ricorrente non sarebbe di gravità tale da giustificare il licenziamento, è sufficiente rilevare che, come risulta da taluni passi della sentenza penale della Corte di Appello di Milano richiamati nel controricorso, il ricorrente ha trattenuto negli uffici della Dogana adibiti a controlli una cittadina straniera e, dopo aver chiuso a chiave la porta, le ha prima rivolto pesanti apprezzamenti e successivamente, avvicinandosi da dietro, l'ha baciata dicendole I like you M. . Trattasi di una condotta che, in quanto commessa da un pubblico dipendente durante il servizio, è di assoluta gravità e giustifica ampiamente il licenziamento, essendo idonea a far venir meno la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro e ad incidere fortemente sulla immagine della pubblica amministrazione. 4. Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando vizio di motivazione per omessa valutazione delle risultanze processuali, deduce che nella sentenza impugnata si afferma erroneamente che il giudice penale, nel derubricare il reato di violenza sessuale in quello di violenza privata, ha ritenuto di rifarsi all'imputazione originaria , e cioè ai reati di concussione e violenza sessuale. Di tale passaggio, prosegue il ricorrente, non v'è traccia nella sentenza penale, avendo anzi quel giudice inquadrato l'imputazione di violenza sessuale in una fattispecie giuridica diversa e meno grave. Ribadisce che, in relazione al reato di violenza privata, la sanzione espulsiva è eccessiva e non proporzionata all'entità dei fatti, trattandosi di condotta che non ha avuto ripercussioni nell'ambiente di lavoro o sulla pubblica opinione, essendo la vicenda rimasta circoscritta nella stretta cerchia delle persone coinvolte e dei superiori gerarchici del ricorrente, anche per la scelta del rito camerale, anziché della pubblica udienza. 5. Il motivo è infondato. Quanto alla prima parte del motivo, l'affermazione della Corte territoriale censurata dal ricorrente non va considerata isolatamente, ma va letta nel contesto del più ampio ragionamento del giudice penale, riportato in ricorso, il quale nel derubricare il delitto di violenza sessuale in quello di violenza privata, ha valutato i fatti commessi dal ricorrente in relazione alle originarie imputazioni ascrittegli. Peraltro, non risulta che la circostanza in questione abbia inciso sul percorso argomentativo della sentenza impugnata e sulla decisione cui essa è pervenuta. Quanto alla seconda parte del motivo, si è già detto v. p.3 come la sanzione espulsiva sia connotata dalla specifica gravità richiesta dal contratto collettivo. 6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunziando falsa applicazione dell'articolo 67, comma 5, lett. h , CCNL Agenzie fiscali, si deduce che la Corte territoriale ha errato nel convertire il licenziamento senza preavviso in licenziamento con preavviso. Ed infatti il licenziamento in tronco, disposto ai sensi del comma sesto, lett. d , del predetto articolo, era giustificato dal fatto che il comportamento del S. era connotato dalla gravità dei fatti a lui ascritti, resi ancora più gravi dalla circostanza che essi erano stati commessi in servizio nei confronti di un terzo estraneo, con modalità lesive della libertà personale. 7. Il motivo non è fondato. La Corte di merito ha ritenuto che la condotta posta in essere dal dipendente, condannato in via definitiva per il delitto di violenza privata per fatti commessi in servizio, ha integrato l'ipotesi del licenziamento con preavviso prevista dalla lettera h dell'articolo 67, comma 5, CCNL sopra citato e non già quella del licenziamento senza preavviso. Il S. , infatti, a seguito dei fatti in questione, prima di essere sospeso dal servizio per effetto della condanna penale è stato destinato ad altro incarico controllo merci, anziché controllo passeggeri , ciò che dimostrava che secondo lo stesso datore di lavoro non vi era necessità di risolvere immediatamente il rapporto, potendo questo durare anche per il periodo di preavviso. L'assunto va condiviso. Ed infatti la contrattazione collettiva richiede sia per il licenziamento con preavviso che per quello senza preavviso la sussistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per un delitto che non consente per la sua specifica gravità la prosecuzione del rapporto, aggiungendo per il secondo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2119 c.c., che il fatto commesso sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto , evenienza quest'ultima non ricorrente nella specie essendo il S. rimasto in servizio, dopo la commissione dei fatti per cui è controversia, circa tre anni. 8. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, denunziando violazione dell'articolo 70, comma 8, CCNL Agenzie fiscali, deduce che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'Agenzia delle Dogane a corrispondere la differenza tra la minor somma corrisposta al S. per effetto della sospensione obbligatoria e quanto dovutogli se fosse rimasto in servizio. Rileva che, se è vero che il S. era stato assolto dal delitto di concussione per il quale era prevista la sospensione obbligatoria, tuttavia sussistevano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 70, comma 3, del contratto collettivo, il quale prevede la sospensione facoltativa dal servizio del dipendente nell'ipotesi in cui il medesimo sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 67, commi 5 e 6 dello stesso contratto. 9. Il motivo è fondato. La Corte territoriale, dopo avere affermato che la questione in esame era regolata dall'articolo 70, comma 8, del contratto collettivo, ha rigettato sul punto l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane con la seguente sintetica motivazione In effetti, il S. è stato assolto dalla Corte d'appello dall'unico reato per cui era prevista la sospensione obbligatoria che si era in effetti trasformata in sospensione facoltativa. Invero, anche l'ipotesi di condanna per reato diverso è stata espressamente contemplata dalla norma richiamata per ricondurvi conseguenze d'altra specie calcolo delle sanzioni già applicate , senza però modificare le superiori disposizioni”. Senonchè, la Corte territoriale ha omesso di considerare che l'articolo 70, comma 3, del contratto collettivo prevede che il datore di lavoro ha facoltà di sospendere il dipendente nell'ipotesi in cui il medesimo sia stato rinviato a giudizio per fatti attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, il licenziamento ai sensi dell'articolo 67, commi 5 e 6, ipotesi questa ricorrente nella specie dal momento che il ricorrente è stato successivamente licenziato. Se dunque erano venute meno, per effetto dell'assoluzione del S. dal delitto di concussione, le ragioni che avevano determinato la sospensione obbligatoria dal servizio, non altrettanto può dirsi per la sospensione facoltativa, che l'Amministrazione ha ritenuto di mantenere ferma sino al licenziamento, essendo stato il ricorrente condannato per un fatto violenza privata tale da comportare l'applicazione della misura espulsiva ai sensi dell'articolo 70, comma 3, cit 10. In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, mentre vanno rigettati il primo motivo di tale ricorso e il ricorso principale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, in relazione al motivo accolto, va decisa nel merito ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto della domanda del dipendente volta al pagamento delle differenze retributive relative al periodo di sospensione dal servizio. Vanno confermate le statuizioni sulle spese rese dai giudici di merito, mentre il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità come in dispositivo. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale accoglie il secondo motivo dello stesso ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di differenze retributive relative al periodo di sospensione dal servizio. Conferma le statuizioni sulle spese rese dai giudici di merito e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.